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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 08021/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 77/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37027/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 2, 8 e 10 del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, articolandolo in due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge e la mancanza di motivazione perché il rigetto delle attenuanti generiche sarebbe stato spiegato in maniera incongruente e insufficiente oltre che illogica, siccome fondato sulla assenza di segni di resipiscenza, e nonostante la comparizione nel processo da parte dell'imputato, rendendo esame e così collaborando.

Non sarebbe poi comprensibile la tesi per cui la condotta dell'uomo non sarebbe stata ridimensionata nel grado di offensività e si contesta ogni riflessione in tema di locupletazione derivante dal reato.

Si aggiunge che la valutazione della gravità CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8021/2026 Roma, lì, 02/03/2026 del fatto connessa alla applicazione della pena nel minimo edittale avrebbe dovuto condurre alla applicazione delle predette attenuanti.

4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per il diniego della sospensione condizionale della pena.

Si contesta che la rilevata reiterazione delle condotte possa essere considerata come elemento ostativo al predetto beneficio, nella misura in cui esse sono ricomprese nel medesimo disegno criminoso.

I periodi di imposta interessati, comunque, sarebbero solo due.

Nè sarebbe significativo ai fini in questione il riferimento alla entità delle operazioni commerciali in contestazione.

5. Il primo motivo è inammissibile, a fronte di una adeguata motivazione che, da una parte, valorizza la gravità delle condotte alla luce della rilevanza del vantaggio patrimoniale prodotto, dall'altra, esclude, in maniera lineare, la esistenza di elementi favorevoli, non essendo tale la incensuratezza dell'imputato.

Si aggiunge che il comportamento processuale non sarebbe qualificabile come di effettiva collaborazione e, per vero, la tesi giuridica per cui possa essere invece tale la intervenuta sottoposizione ad esame non appare condivisibile, atteso che la collaborazione processuale deve essere effettiva, tradursi in risultati tangibili e analizzabili e valutabili, che certamente non si enucleano solo dal dato formale della sottoposizione ad esame.

In questo quadro, la rilevata assenza, altresì, di resipiscenza, non è di per sé un rilievo illogico, ove si consideri che tale assenza viene considerata dal giudice nel senso che manca anche un ulteriore, astrattamente possibile, elemento positivo, quale potrebbe essere appunto l'eventuale pentimento nel quadro di una ammissione di addebito, pur non potendosi certo imporre o pretendere e tantomeno valorizzarsi in termini di giudizi negativi tale mancanza.

In tale quadro, non può che ribadirsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come nel caso in esame, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 – 01; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.).

6. Anche il secondo motivo è inammissibile, a fronte di una motivazione congrua, laddove valorizza la reiterazione delle condotte in uno con l'entità delle operazioni commerciali, senza che il riconoscimento del vincolo della continuazione, oltre a costituire di per sé un possibile beneficio sul piano della pena, debba fungere anche da forma attenuata della rilevanza della pluralità delle condotte ad altri fini, quale quello in esame.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 77/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37027/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 2, 8 e 10 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, articolandolo in due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge e la mancanza di motivazione perché il rigetto delle attenuanti generiche sarebbe stato spiegato in maniera incongruente e insufficiente oltre che illogica, siccome fondato sulla assenza di segni di resipiscenza, e nonostante la comparizione nel processo da parte dell'imputato, rendendo esame e così collaborando. Non sarebbe poi comprensibile la tesi per cui la condotta dell'uomo non sarebbe stata ridimensionata nel grado di offensività e si contesta ogni riflessione in tema di locupletazione derivante dal reato. Si aggiunge che la valutazione della gravità CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8021/2026 Roma, lì, 02/03/2026 del fatto connessa alla applicazione della pena nel minimo edittale avrebbe dovuto condurre alla applicazione delle predette attenuanti. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per il diniego della sospensione condizionale della pena. Si contesta che la rilevata reiterazione delle condotte possa essere considerata come elemento ostativo al predetto beneficio, nella misura in cui esse sono ricomprese nel medesimo disegno criminoso. I periodi di imposta interessati, comunque, sarebbero solo due. Nè sarebbe significativo ai fini in questione il riferimento alla entità delle operazioni commerciali in contestazione. 5. Il primo motivo è inammissibile, a fronte di una adeguata motivazione che, da una parte, valorizza la gravità delle condotte alla luce della rilevanza del vantaggio patrimoniale prodotto, dall'altra, esclude, in maniera lineare, la esistenza di elementi favorevoli, non essendo tale la incensuratezza dell'imputato. Si aggiunge che il comportamento processuale non sarebbe qualificabile come di effettiva collaborazione e, per vero, la tesi giuridica per cui possa essere invece tale la intervenuta sottoposizione ad esame non appare condivisibile, atteso che la collaborazione processuale deve essere effettiva, tradursi in risultati tangibili e analizzabili e valutabili, che certamente non si enucleano solo dal dato formale della sottoposizione ad esame. In questo quadro, la rilevata assenza, altresì, di resipiscenza, non è di per sé un rilievo illogico, ove si consideri che tale assenza viene considerata dal giudice nel senso che manca anche un ulteriore, astrattamente possibile, elemento positivo, quale potrebbe essere appunto l'eventuale pentimento nel quadro di una ammissione di addebito, pur non potendosi certo imporre o pretendere e tantomeno valorizzarsi in termini di giudizi negativi tale mancanza. In tale quadro, non può che ribadirsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come nel caso in esame, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 – 01; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.). 6. Anche il secondo motivo è inammissibile, a fronte di una motivazione congrua, laddove valorizza la reiterazione delle condotte in uno con l'entità delle operazioni commerciali, senza che il riconoscimento del vincolo della continuazione, oltre a costituire di per sé un possibile beneficio sul piano della pena, debba fungere anche da forma attenuata della rilevanza della pluralità delle condotte ad altri fini, quale quello in esame. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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