CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14498/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del difensore [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore [OSCURATO:PERSONA]: assegno circolare N.14498/23 R.G. Est. F. D’Aquino - c ontroricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 686/2023 del 13marzo 2023, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., banca trattaria , emittente un assegno circolare dell’importo di € 46.000,00, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla negoziazione dell’ assegno circolare falsificato , emesso per l’acquisto di una autovettura ([OSCURATO:PERSONA]). Come risulta dalla sentenza impugnata, l’assegno circolare in oggetto, emesso in data 22 giugno 2016 e negoziato in data 28 giugno 2016 presso una filiale di [OSCURATO:SOCIETA].,era privo all’atto della negoziazione dei necessari requisiti idonei a evitare le contraffazioni ed era stato negoziato con procedura CIT ( [OSCURATO:PERSONA] uncation ) a termini dell’art. 8, comma 7, d.l. n. 70/2011. 2. La banca emittente (trattaria) , nel costituirsi in giudizio , ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo che la responsabilità della negoziazione dovesse ricadere sull’esclusiva responsabilità colposa del traente e ha chiesto chiama rsi in causa in manleva la banca negoziatricedell’assegno. N.14498/23 R.G. Est. F. D’Aquino 3. Il Tribunale di Belluno ha accolto la domanda dell’attore , accogliendo anche la domanda di manleva della convenuta nei confronti della banca terzachiamata. 4. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello principale della banca emittente e l’appello incidentale del terzo chiamato.Ha accertato in fatto il giudice di appello che il traente, all’esito di un annuncio sul web di offerta di vendita della autovettura e all’intavolazione delle trattative con l’offerente , si era accordato con il venditore, mettendogli a disposizione una fotocopia dell’assegno circolare, emesso , peraltro, all’ordine di un terzo (compagna del venditore). L’assegno emesso era stato , poi, fotocopiato e inviato al venditore con una applicazione di messaggistica (WhatsApp); solo dopo il mancato perfezionamento dell’acquisto il traente aveva tentato inutilmente di annullare l’emissione dell’assegno circolare, in quanto già negoziato presso [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice di appello, pur avendo rilevato che l’assegno effettivamente negoziato fosse stato falsificato, ha ritenuto assorbente in termini di nesso causale rispetto al verificarsi dell’evento dannoso il comportamento gravemente colposo del traente. In particolare, decisive sono state ritenute una serie di circostanze in fatto, quali l’invio al venditore di copia per immagine dell’assegno circolare , benché sconsigliat o dal direttore della filiale della banca trattaria, l’offerta pubblicizzata via internet, l’assenza di rapporti con l’offerente, il prezzo particolarmente conveniente dell’autovettura, l’intestazione dell’assegno circolare a soggetto diverso dal venditore, la targa estera dell’autovettura, l’assenza di preventivo invio di documentazione attestante la proprietà dell’autovettura, elementi tali da indurre – a giudizio del giudice di appello – una persona di media diligenza ad assumere un comportamento più prudente e, quindi, da comportare nella specie l’addebito dell’evento dannoso allaresponsabilità esclusiva del traente. N.14498/23 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Ha proposto ricorso per cassazione il traente, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso la banca emittente e la banca negoziatrice. 6. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dal ricorrente, il quale ha depositato memoria. La banca negoziatrice ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto le condotte del traente causa esclusiva del danno patitoe nella parte in cui ha fatto richiamo alla diligenza dell’uomo medio, nonché deducendosi motivazione illogica e contraddittoria. Osserva parte ricorrente che vi sarebbeerronea applicazione dei due commi dell’art.1227 cod. civ., il primo riguardante il concorso del danneggiato nella produzione dell’evento ai fini dell’an e il secondo l’aggravamento del dissesto ai fini del quantum. In particolare, osserva parte ricorrente che la Corte di Appello si sarebbe dovuta incentrare sull’accertamento del nesso causale e non sulla diligenza impiegata, deduce come la causa dell’evento dannoso non è consistita nell’invio dell’assegno circolare con una applicazione informatica, ma la negoziazione di un assegno privo dei requisiti anticontraffazione – circostanza di per sé fonte dell’evento dannoso incorso al traente - rispetto alla cui circostanza l’invio di una fotocopia dell’assegno non interrompe il nesso di causalità tra il comportamento della banca e l’evento, né può costituire causa esclusiva dell’evento. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.1176 cod. civ. per avere la sentenza impugnata escluso la responsabilità degli istituti bancari. Parte ricorrente osserva come N.14498/23 R.G. Est. F. D’Aquino l’assegno circolare fosse risultatoclonato in esito a una CTU espletata in primo grado. Tale circostanza comporterebbe la responsabilità della banca, accorto operatore economico, la quale è tenuta a uno standard di diligenza aggravato tale da comportare il diniego di negoziazione dell’assegno, ancorchéla negoziazione fosse avvenuta con procedura di check truncation. In altri termini, la negoziazione di un assegno privo delle misure antifrode suggerite dalla prassi bancaria sarebbe assorbente della responsabilità della banca trattaria e della responsabilità in manleva della banca negoziatrice. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle prove testimoniali acquisite in primo grado, nonché dall’omessa valutazione dell’incidenza dell’obbligo di controllo e di informazione da parte degli istituti bancari, oltre che motivazione illogica e contraddittoria. Osserva parte ricorrente che la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali da parte del giudice del merito sarebbe non esaustiva del contenuto delle stesse, osservando che la banca avrebbe dovuto informare i propri clienti a non inoltrare elementi contenuti negli assegni circolari, stante l’adozione della procedura di check truncation. Contesta, inoltre, la pregnanza degli ulteriori elementi valorizzati dal giudice di appello al fine di far emergere il difetto di diligenza del traente. 4. La proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a formulare un diverso accertamento in fatto circa l’avvenuta interruzione del nesso causale tra comportamento del danneggiato ed evento dannoso. 5. Parte ricorrente, in memoria, deduce che i motivi sarebbero formulati in termini di falsa applicazione delle norme di diligenza, né potendo pretendersi dal ricorrente una diligenza qualificata. N.14498/23 R.G. Est. F. D’Aquino 6. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudice di appello accertato che il comportamento causale del danneggiato ha costituito circostanza idonea a interrompere il nesso causale tra evento dannoso e comportamento degli istituti di creditoe, in particolare, del trattarioemittente, originario convenuto. La condotta del danneggiato si atteggia, difatti,diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, quanto più ove la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze(Cass., n. 2480/2018; Cass., n. 9315/2019; Cass., n. 17873/2020; Cass., n. 34886/2021). 7. Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato in fatto , con motivazione logicamente immune da vizi, che il comportamento del traente sia stato gravemente imprudente, in relazione alle indicazioni provenienti dal direttore della filiale della banca trattaria, nonché in relazione alle circostanze in fatto evidenziate in narrativa, comportamento tale da interrompere – come rilevato nella PDA – il nesso causaletra il comportamento dell’emittente (nei cui confronti è stata proposta la domanda) e il danno causatoal traente. Il ricorrente intende rimettere in discussione l’accertamento in fatto di grave imprudenza posto in essere dal traente, accertamento incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. La memoria non contiene ulteriori utili argomenti di discussione. 8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla N.14498/23 R.G. Est. F. D’Aquino conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti , che liquida in complessivi € 5.800,00per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed € 7.600,00 per il controricorrente B.N.L., oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.800,00 per [OSCURATO:PERSONA] ed € 7.600,00 per B.N.L. a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in f avore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di cont