Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
28 febbraio 2013 (
*
)
«Liquidazione delle spese»
Nella causa C‑528/08 P‑DEP,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura
della Corte, proposta il 9 agosto 2012,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase, rappresentato da G. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuto,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. G. Arestis (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev e J. L. da [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La causa in esame riguarda la liquidazione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nel contesto della causa C‑528/08 P.
Impugnazione
2
Con un ricorso proposto il 24 novembre 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo
grado delle Comunità europee del 9 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑144/08, con cui quest’ultimo ha respinto il suo
ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di rimborso nella misura del 100%
di talune spese mediche e, dall’altro, ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare in suo favore la somma di EUR 89,56
a titolo di complemento di rimborso delle proprie spese mediche o a titolo di risarcimento dei danni.
3
Con ordinanza del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑528/08 P), la Corte ha respinto tale impugnazione come in parte
manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a sopportare le spese
del procedimento d’impugnazione.
4
Poiché tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stato trovato alcun accordo in merito all’importo delle spese ripetibili,
la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la domanda in esame.
Argomenti delle parti
5
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di fissare l’importo delle spese ripetibili in EUR 1 250 nonché di condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA]
alle spese del procedimento di liquidazione in esame.
6
A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’importo reclamato copre le spese necessariamente affrontate ai
fini del procedimento avviato dinanzi alla Corte. Tale importo corrisponderebbe a prestazioni conformi agli usi in materia
statutaria per quanto riguarda un avvocato che abbia ricevuto mandato da essa.
7
Quanto all’opportunità di avvalersi delle prestazioni di un avvocato che non appartiene al suo servizio giuridico, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che la quantità e la complessità dei ricorsi presentati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] l’hanno obbligata ad affidare il relativo
contenzioso ad un tale avvocato, poiché il trattamento di detti ricorsi ad opera dei suoi agenti avrebbe impegnato in modo
eccessivo il team «funzione pubblica europea» del suo servizio giuridico.
8
Per quanto attiene al carattere ragionevole dell’importo delle spese, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, in conformità alla giurisprudenza
della Corte, la somma di EUR 1 250 in tal modo reclamata è interamente giustificata nel contesto di un’impugnazione in materia
statutaria. La parte principale di tali spese sarebbe stata sostenuta per l’esame degli atti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e per la redazione
dei controricorsi e delle controrepliche da essa prodotti.
9
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta la domanda di liquidazione delle spese presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
10
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità di tale domanda. Egli afferma di non essere mai venuto a conoscenza della lettera
della [OSCURATO:PERSONA] del 3 maggio 2011, che lo informava degli importi relativi ad una prima serie di 24 procedimenti nei quali
è stato condannato alle spese dalla Corte, dal Tribunale di primo grado o dal Tribunale della funzione pubblica dell’Unione
europea, con decisioni pronunciate tra il 6 dicembre 2007 ed il 4 aprile 2011. Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’illegalità
dell’invio della corrispondenza che lo riguarda all’avv. [OSCURATO:PERSONA], adducendo di non aver mai eletto domicilio presso quest’ultimo
e che, comunque, egli non lo rappresentava più alla data di spedizione di detta lettera.
11
Pertanto, egli chiede alla Corte di ordinare che la domanda di liquidazione delle spese, corredata di un termine di risposta
ragionevole, gli sia inviata al suo domicilio attuale.
12
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] obietta inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non può esigere il rimborso della somma menzionata nella sua domanda
di liquidazione delle spese poiché tale somma non ha mai formato oggetto di un accordo tra le parti. A suo avviso, in ogni
caso, detta domanda non è stata presentata entro un termine ragionevole.
13
Per quanto attiene alla fondatezza della citata domanda, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’importo reclamatogli è sproporzionato.
A questo riguardo egli invoca, da un lato, il carattere non indispensabile del ricorso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], alle prestazioni
di un avvocato che non appartiene al suo servizio giuridico e, dall’altro, il carattere eccessivo dell’importo della domanda,
stimando appropriata la somma di EUR 300.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese
14
Occorre rilevare che la domanda di liquidazione delle spese proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata sul diritto alle spese che
la citata ordinanza del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], le conferisce. Dal fascicolo trasmesso alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA]
emerge che quest’ultima, nell’esercizio di tale diritto, il 3 maggio 2011 ha inviato al sig. [OSCURATO:PERSONA] una lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, recante gli importi che essa considerava dovuti dall’interessato. [OSCURATO:PERSONA] gli ha inoltre trasmesso
una rettifica di tale lettera il 5 maggio 2011.
15
A questo proposito occorre anzitutto rilevare che la ricevibilità di tale domanda di liquidazione delle spese non può essere
fatta dipendere dall’inerzia della parte condannata alle spese o dall’eventuale esistenza di un previo accordo tra le parti,
a pena di privare di efficacia il procedimento di cui all’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, che è finalizzato
ad ottenere che si statuisca in via definitiva sulle spese del procedimento.
16
Per quanto poi attiene all’argomento con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce in giudizio che la predetta domanda di liquidazione
delle spese non è stata presentata entro un termine ragionevole, è sufficiente far osservare che il procedimento previsto
all’anzidetto articolo 145 non assoggetta ad alcun termine la presentazione di questa domanda. A tale proposito, posto che
la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] è stata resa il 9 dicembre 2009 e la presente domanda di liquidazione delle spese
è stata presentata il 9 agosto 2012, ossia due anni e otto mesi dopo la pronuncia di detta ordinanza, occorre dichiarare che
un termine siffatto appare ragionevole.
17
Infine, per quanto concerne l’argomento a tenore del quale gli invii delle copie delle suddette lettere del 3 e del 5 maggio
2011 all’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa da cui è scaturita la citata ordinanza del 9 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sono viziati da illegalità, occorre dichiarare che il carattere legale o illegale di siffatti invii
non può incidere sulla ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese.
18
Alla luce di tali circostanze, la domanda di liquidazione delle spese presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile.
Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese
19
Ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate ripetibili «le spese indispensabili
sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente
o avvocato».
20
Dalla formulazione di questa disposizione si evince che la retribuzione di un avvocato rientra tra le spese indispensabili
ai sensi della stessa (v. ordinanza del 31 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Kallianos, C‑323/06 P-DEP, punto 10).
21
[OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere stata costretta a farsi assistere da un avvocato esterno in considerazione del numero
elevato e della complessità dei ricorsi proposti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che, se tali ricorsi fossero stati
trattati dai suoi agenti, ciò avrebbe provocato un impatto significativo sul funzionamento del team «funzione pubblica europea»
del suo servizio giuridico. A titolo di esempio, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che alla data di deposito della presente domanda
di liquidazione delle spese, il sig. [OSCURATO:PERSONA] era all’origine di 111 cause proposte dinanzi ai tre organi giudicanti dell’Unione
europea, nell’ambito di procedimenti di primo grado ed in sede di impugnazione.
22
Se ne evince che l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] tratto dal carattere non indispensabile del ricorso, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
alle prestazioni di un avvocato non appartenente al suo servizio giuridico non può essere accolto.
23
È del pari giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative
al tempo di lavoro necessario, la Corte deve valutare liberamente i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della
natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa,
dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli
interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v., in particolare, ordinanza del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑12/03 P-DEP e C‑13/03 P-DEP, punto 44).
24
È alla luce di questi elementi che nel caso di specie deve essere valutato l’importo delle spese ripetibili a titolo di onorari
d’avvocato.
25
In primo luogo, per quel che riguarda l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto
dell’Unione e la difficoltà della causa, giova rammentare che da questa lite è scaturito un procedimento d’impugnazione il
quale, per sua stessa natura, si limita alle questioni di diritto e non concerne l’accertamento dei fatti.
26
Detta impugnazione, inoltre, era principalmente diretta a contestare la citata ordinanza del 9 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
nei limiti in cui con quest’ultima il Tribunale, asseritamente, in primo luogo aveva snaturato e travisato i fatti e le affermazioni
del ricorrente in primo grado, in secondo luogo aveva interpretato ed applicato in modo errato la nozione di atto impugnabile
e violato l’articolo 231 CE nonché i principi dell’autorità della res iudicata e della separazione dei poteri, in terzo luogo
aveva interpretato ed applicato erroneamente gli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché
la nozione di decisione emessa da un’istituzione comunitaria e, in quarto luogo, aveva violato il principio del giudice naturale
precostituito per legge e commesso errori di procedura di gravità tale da ledere i diritti del ricorrente, con particolare
riferimento ai diritti della difesa ed al diritto ad un giusto ed equo processo. Tali quattro motivi sollevati dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
per suffragare la sua impugnazione sono stati respinti in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente
infondati.
27
Alla luce di queste circostanze, occorre considerare che la causa non presentava un grado di difficoltà particolarmente elevato
e rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione.
28
In secondo luogo, circa la rilevanza economica della controversia per le parti, occorre dichiarare che la lite non presentava
un interesse economico particolare, dal momento che verteva su un diniego di rimborso di spese mediche di importo complessivo
pari a EUR 533,82.
29
In terzo luogo, con riferimento alla quantità del lavoro prestato, sebbene l’atto introduttivo depositato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
abbia richiesto un’analisi relativamente poco complessa, è tuttavia pacifico che il procedimento di impugnazione ha originato
due scambi di scritti processuali in contraddittorio tra le parti.
30
Occorre peraltro rammentare il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
dinanzi ai diversi organi giudicanti dell’Unione, che ha costretto la [OSCURATO:PERSONA] a farsi assistere, nella causa sfociata
nella citata ordinanza del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], da un avvocato esterno. Il fatto di avvalersi di un tale
avvocato ha inevitabilmente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per il procedimento relativo alla
predetta causa.
31
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e dell’esame dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte considera adeguato
fissare in EUR 1 250 l’importo degli onorari di avvocato ripetibili ex articolo 144 del regolamento di procedura.
32
Diversamente dall’articolo 137 del regolamento di procedura, il quale dispone che si provveda sulle spese con la sentenza
o con l’ordinanza che definisce la causa, l’articolo 145 di detto regolamento non contiene una disposizione del genere. La
Corte, infatti, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della
pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, non vi è luogo a statuire separatamente sulle spese sostenute
per il procedimento in esame (v., in tal senso, ordinanza del 6 gennaio 2004, Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑104/89
DEP, Racc. pag. I‑1, punto 87).
33
Tenuto conto dell’esito di quest’ultimo, non occorre aumentare l’importo delle spese ripetibili aggiungendovi una somma inerente
al presente procedimento di liquidazione delle spese.
34
Pertanto, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta e l’importo delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovrà rimborsare
a quest’ultima deve essere fissato in EUR 1 250.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
L’importo delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea nella causa C‑528/08 P è fissato
in EUR 1 250.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano