CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40183/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi 5 e giorni 3 di reclusione ed C 534,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 81, cod. pen. e 2, comma 1 bis, d. I. 463/1983, relativamente ai periodi da luglio 2010 ad aprile 2011. 2. Ricorre in cassazione l'imputata, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art. 42 e 43 cod. pen. Per la Corte di appello la ricorrente cessata dalla carica dì legale rappresentate della società avrebbe dovuto versare i contributi con i soldi personali. L'imputata è cessata dalla carica con delibera del 16 aprile 2011 con l'iscrizione al 6 luglio 2011. 2. 2. Prescrizione dei reati. La prescrizione è maturata il giorno 16 novembre 2018, prima della decisione impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Inoltre, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, con la reiterazione dei motivi di appello senza critiche di legittimità, specifiche, alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello nella sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, come la ricorrente era la legale rappresentante della società cooperativa al momento della consumazione dei reati e avrebbe dovuto versare le somme nei tre mesi dall'intimazione per la non punibilità, anche se successivamente è cessata dalla carica. Inoltre, anche considerando, correttamente, la cessazione della carica dal momento della delibera (16 aprile 2011) e non dalla sua iscrizione (6 luglio 2011) è in discussione solo la mensilità di aprile (pagamento al 15 maggio 2011) per C 3.320,00 la soglia sarebbe comunque superata. Non ci sono motivi, peraltro, sul trattamento sanzionatorio. 3. 1. Relativamente alla prescrizione si deve rilevare che i reati al momento della pronuncia della sentenza impugnata non erano prescritti in quanto ai 7 anni e mesi 6 di cui agli art. 157 e 161 cod. pen. deve aggiungersi il periodo di mesi 3 per la definizione amministrativa, ed inoltre risulta applicata la recidiva reiterata ed infraquinquennale che incide sulla prescrizione ex art. 161, secondo comma, cod. pen. («Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali -art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638-, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d. lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L.» (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015 - dep. 25/06/2015, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 264031; vedi anche Sez. 3, n. 30178 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Strazza, Rv. 27025701). L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/