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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29088/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 25 febbraio 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella del Gip del Tribunale di Locri del 6 maggio 2020 di condanna, in esito a giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere organizzato ed effettuato il trasporto di quarantacinque migranti di nazionalità iraniana, irachena e siriana, tramite un natante a vela condotto dalle coste della Turchia a quelle italiane, in prossimità di Brancaleone.

Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, i ricorrenti erano sopresi mentre, nascosti nella vegetazione, tentavano di sottrarsi all'identificazione.

Rilevante, sotto il profilo probatorio, ai fini dell'attribuzione della qualifica di "scafisti", oltre alla condotta serbata da ciascuno al momento del controllo ([OSCURATO:PERSONA] provava a disfarsi del cellulare, [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga), il rinvenimento, all'interno di uno zaino nella disponibilità del primo, di un fumogeno galleggiante e di un raggio di segnalazione a paracadute, nonché - archiviato nella memoria del suo telefono cellulare - un filmato che ritraeva entrambi i ricorrenti alla guida dell'imbarcazione, nonché intenti a tuffarsi in mare e a scattare fotografie.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente al contrasto tra prove di diverso significato probatorio.

La difesa, anche mediante ampia citazione di giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova indiziaria, lamenta che la Corte territoriale, trascurando l'omologo motivo di appello, ha attribuito immotivato rilievo alle foto, prive di data certa, estrapolate dal cellulare del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che si limitano a documentare «un atteggiamento sereno e disinvolto dei due imputati (...) ritratti mentre sono intenti a condurre il timone o effettuare tuffi in mare», obliterando l'obiezione difensiva del mancato riconoscimento del Gernogorov da parte dei migranti.

Le modalità di rintraccio del ricorrente sono incompatibili con lo status soggettivo di "scafista" ovvero di "trafficante internazionale" di persone umane: egli fu ritrovato mentre vagava senza alcuna meta, in cerca verosimilmente di un ricovero di fortuna, contegno questo di qualsiasi migrante irregolare privo di documento di soggiorno; inoltre, la perquisizione eseguita nei suoi confronti diede esito negativo, attestando l'indisponibilità di denaro contante e, conseguentemente, l'erronea attribuzione della menzionata qualifica soggettiva.

2.2. Con il secondo motivo lamenta alternativamente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, dell'avere agito con fine di profitto.

Sul punto la difesa richiama il già evidenziato esito negativo della perquisizione e l'indisponibilità da parte del ricorrente di danaro, lamentando la natura congetturale della motivazione fornita dalla Corte territoriale alla doglianza già formulata nell'atto di appello: illogico, invero, è argomentare che gli imputati non avessero ancora ricevuto la quota di propria spettanza o, pur avendola percepita, non l'avessero portata con loro durante il viaggio, poiché tale argomento non rende ragione delle modalità con le quali i ricorrenti avrebbero potuto sostentarsi una volta sbarcati sulle coste italiane.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte nel condividere, con affermazione tranchant, la parametrazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, si è sottratta al doveroso onere motivazionale e ha omesso di tenere in adeguata considerazione l'incensuratezza e la giovane età del ricorrente, appena ventunenne al momento della commissione del fatto.

2.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta un errore di calcolo nella commisurazione della pena, con particolare riferimento alla multa, commisurata all'errato numero di cinquanta migranti anziché quello corretto di quarantacinque; discrepanza che il giudice di appello avrebbe omesso di correggere.

3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, 599 e 601 cod. proc. pen., art. 6 e 11 Cost., art. 6 Cedu.

L'udienza camerale del 25 febbraio 2021, dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], è stata celebrata in assenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di fiducia dell'imputato detenuto, che non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione, erroneamente notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano.

La Corte territoriale - preso atto dell'assenza del difensore di fiducia - ha proceduto alla trattazione del processo, previa nomina .dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio, così privando l'imputato del diritto di difesa.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in qualità di conducente il natante.

La sentenza impugnata è pervenuta tale risultato sulla scorta del mero rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di un razzo di soccorso e inferendo la disponibilità dell'imbarcazione adoperata per il trasporto dei migranti da foto prive di data certa, omettendo di prendere in considerazione le argomentazioni indicate nei motivi di gravame in ordine all'inattendibilità della ricostruzione fattuale fornita dal giudice di primo grado.

3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento di tutte le aggravanti contestate.

Sul punto la difesa registra un deficit di motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto provata la sussistenza delle aggravanti unicamente in ragione della loro obiettiva ricorrenza, senza alcun cenno al profilo soggettivo dell'imputato nell'accezione indicata dall'articolo 59, comma 2, cod. pen.; la natura oggettiva delle aggravanti non esime il giudice dal valutare e motivare in ordine alla consapevolezza delle stesse da parte del singolo concorrente.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al quantum di aumento a titolo di continuazione, infine al diniego delle circostanze attenuanti generiche laddove, invece, «in ragione del comportamento processuale serbato dall'appellante», avrebbe dovuto concedere tale beneficio «in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva e ridurre al minimo l'aumento per continuazione».

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di Gernogorov e l'annullamento della sentenza con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di doglianze interamente versate in fatto e reiterative di argomenti adeguatamente valutati dai giudici di merito, con la cui motivazione la difesa omette di confrontarsi.

E' invece fondato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nei cui riguardi la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di censura s'incentra sul tema dell'individuazione degli esatti criteri di valutazione della prova indiziaria, al quale si collega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione, da parte della decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale.

Ebbene, reputa il Collegio che i giudici di merito abbiano operato una convincente valutazione dei dati raccolti e proceduto al loro adeguato logico raccordo, tale da superare l'eventuale parzialità dei singoli elementi informativi, permettendo di giungere all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato.Non è superfluo qui ribadire il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternatiVe, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228- 01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

Di tali principi i giudici di merito hanno fatto buon governo, ponendo in risalto da un lato, l'esistenza di circostanze fattuali che oggettivamente depongono per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: le modalità di rinvenimento dei ricorrenti fuggitivi, la documentazione fotografica e l'atteggiamento tenuto dai coimputati in tali immagini, il tentativo di disfarsi del cellulare da parte del [OSCURATO:PERSONA], il possesso da parte di quest'ultimo di strumentazione utile per la navigazione (razzo di segnalazione e fumogeno galleggiante), certamente non in dotazione dei migranti; dall'altro, la totale inverosimiglianza delle dichiarazioni difensive che, in quanto palesemente inattendibili, si sono rivelate tali da escludere la plausibilità della spiegazione alternativa offerta, a ragione reputata del tutto inidonea ad invalidare l'ipotesi ricostruttiva che si fonda su dati di fatto, quali sopra indicati, la cui valenza logica conferisce loro valore di prova.

A tale proposito va chiarito come non sussista l'invocato contrasto tra la prova documentale (costituita dalle fotografie estratte dalla memoria del telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA]) e quella dichiarativa (consistente nelle dichiarazioni delle vittime del reato) con riferimento all'asserito mancato riconoscimento del ricorrente da parte dei migranti, poiché - diversamente da quanto si legge nel ricorso - costoro hanno semplicemente negato che il ricorrente fosse tra coloro che li avevano, armi alla mano, obbligati a entrare nella stiva del natante dove erano stati rinchiusi, ma hanno altresì precisato di non poter riconoscere i conducenti del natante, perché questi ultimi avevano il volto parzialmente travisato e perché essi stessi avevano trascorso il viaggio, per l'appunto, rinchiusi nella stiva.

In definitiva, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata si presenta, completo e congruo, privo di aporie logiche e resiste appieno, sul punto dell'affermata penale responsabilità, alle prospettate doglianze, in larga parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.

3. La prova della sussistenza della circostanza aggravante del fine di profitto appare strettamente consequenziale al quadro probatorio sin qui delineato e dall'ineccepibilità di esso discende la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, restando sul punto recessiva e assorbita ogni ulteriore, e non concludente, confutazione.

Com'è noto, il profitto da considerare, per espressa previsione di legge, è anche quello indiretto.

Per tale deve certamente intendersi un'aspettativa di arricchimento connessa all'ingresso contra ius dello straniero favorito, ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613).

Tanto premesso in diritto, sulla base della piana lettura delle dichiarazioni dei migranti, risulta che ciascuno di essi pagò in contanti il prezzo della trasferta, corrispondente a una cifra che oscilla tra i 6.600,00 e gli 8.500,00, a individui non identificati, ma certamente concorrenti degli odierni imputati.

Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella veste di scafista, il ricorrente non solo fosse consapevole del profitto perseguito dai correi, ma che con la conduzione del natante prestasse un'opera specificamente diretta al suo conseguimento; di qui la sicura esistenza del profitto almeno indiretto, nell'accezione sopra individuata, e l'assoluta irrilevanza del dato, immotivatamente enfatizzato dalla difesa, del mancato rinvenimento di danaro sulla persona dell'imputato.

4. Il ragionamento dei giudici di merito risulta infine inappuntabile, onde l'identica conclusione di infondatezza manifesta, anche in riferimento al terzo e al quarto motivo.

Il diniego delle attenuanti generiche - sostanziandosi in un giudizio di fatto, nella specie compiutamente motivato sulla scorta della gravità del fatto, della condotta non collaborativa degli imputati (datisi alla fuga), della , assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione - è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Quanto alla pena, la stessa si è attestata, in prossimità del minimo edittale, sicché non residua alcun concreto margine di doglianza al riguardo.

Da ultimo, quanto alla lamentata discrepanza nel calcolo della pena pecuniaria (peraltro non fatta oggetto di doglianza in sede di appello), va osservato che - al di là della inesatta indicazione del numero dei migranti indicati in sentenza (cinquanta in luogo di quello corretto di quarantacinque) - la pena pecuniaria finale irrogata di euro 750.00,00 è stata correttamente parametrata nel quantum di 25.00,00 euro (trattandosi di ipotesi pluriaggravata) con riferimento al numero di quarantacinque migranti, dunque pari a euro 1.125.00, poi diminuita di 1/3 per il rito.

5. Alla conclusiva declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

6. Come anticipato, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, essendo fondato e assorbente il primo motivo.

L'esame degli atti, imposto dal dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), conferma che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] era l'unico difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, l'atto di citazione per il giudizio di appello datato 20/01/2021 non fu notificato a detto difensore di fiducia, bensì all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione si è, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)» (Sez.

U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 25 febbraio 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella del Gip del Tribunale di Locri del 6 maggio 2020 di condanna, in esito a giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere organizzato ed effettuato il trasporto di quarantacinque migranti di nazionalità iraniana, irachena e siriana, tramite un natante a vela condotto dalle coste della Turchia a quelle italiane, in prossimità di Brancaleone. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, i ricorrenti erano sopresi mentre, nascosti nella vegetazione, tentavano di sottrarsi all'identificazione. Rilevante, sotto il profilo probatorio, ai fini dell'attribuzione della qualifica di "scafisti", oltre alla condotta serbata da ciascuno al momento del controllo ([OSCURATO:PERSONA] provava a disfarsi del cellulare, [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga), il rinvenimento, all'interno di uno zaino nella disponibilità del primo, di un fumogeno galleggiante e di un raggio di segnalazione a paracadute, nonché - archiviato nella memoria del suo telefono cellulare - un filmato che ritraeva entrambi i ricorrenti alla guida dell'imbarcazione, nonché intenti a tuffarsi in mare e a scattare fotografie. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente al contrasto tra prove di diverso significato probatorio. La difesa, anche mediante ampia citazione di giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova indiziaria, lamenta che la Corte territoriale, trascurando l'omologo motivo di appello, ha attribuito immotivato rilievo alle foto, prive di data certa, estrapolate dal cellulare del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che si limitano a documentare «un atteggiamento sereno e disinvolto dei due imputati (...) ritratti mentre sono intenti a condurre il timone o effettuare tuffi in mare», obliterando l'obiezione difensiva del mancato riconoscimento del Gernogorov da parte dei migranti. Le modalità di rintraccio del ricorrente sono incompatibili con lo status soggettivo di "scafista" ovvero di "trafficante internazionale" di persone umane: egli fu ritrovato mentre vagava senza alcuna meta, in cerca verosimilmente di un ricovero di fortuna, contegno questo di qualsiasi migrante irregolare privo di documento di soggiorno; inoltre, la perquisizione eseguita nei suoi confronti diede esito negativo, attestando l'indisponibilità di denaro contante e, conseguentemente, l'erronea attribuzione della menzionata qualifica soggettiva. 2.2. Con il secondo motivo lamenta alternativamente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, dell'avere agito con fine di profitto. Sul punto la difesa richiama il già evidenziato esito negativo della perquisizione e l'indisponibilità da parte del ricorrente di danaro, lamentando la natura congetturale della motivazione fornita dalla Corte territoriale alla doglianza già formulata nell'atto di appello: illogico, invero, è argomentare che gli imputati non avessero ancora ricevuto la quota di propria spettanza o, pur avendola percepita, non l'avessero portata con loro durante il viaggio, poiché tale argomento non rende ragione delle modalità con le quali i ricorrenti avrebbero potuto sostentarsi una volta sbarcati sulle coste italiane. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte nel condividere, con affermazione tranchant, la parametrazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, si è sottratta al doveroso onere motivazionale e ha omesso di tenere in adeguata considerazione l'incensuratezza e la giovane età del ricorrente, appena ventunenne al momento della commissione del fatto. 2.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta un errore di calcolo nella commisurazione della pena, con particolare riferimento alla multa, commisurata all'errato numero di cinquanta migranti anziché quello corretto di quarantacinque; discrepanza che il giudice di appello avrebbe omesso di correggere. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, 599 e 601 cod. proc. pen., art. 6 e 11 Cost., art. 6 Cedu. L'udienza camerale del 25 febbraio 2021, dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], è stata celebrata in assenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di fiducia dell'imputato detenuto, che non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione, erroneamente notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano. La Corte territoriale - preso atto dell'assenza del difensore di fiducia - ha proceduto alla trattazione del processo, previa nomina .dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio, così privando l'imputato del diritto di difesa. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in qualità di conducente il natante. La sentenza impugnata è pervenuta tale risultato sulla scorta del mero rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di un razzo di soccorso e inferendo la disponibilità dell'imbarcazione adoperata per il trasporto dei migranti da foto prive di data certa, omettendo di prendere in considerazione le argomentazioni indicate nei motivi di gravame in ordine all'inattendibilità della ricostruzione fattuale fornita dal giudice di primo grado. 3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento di tutte le aggravanti contestate. Sul punto la difesa registra un deficit di motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto provata la sussistenza delle aggravanti unicamente in ragione della loro obiettiva ricorrenza, senza alcun cenno al profilo soggettivo dell'imputato nell'accezione indicata dall'articolo 59, comma 2, cod. pen.; la natura oggettiva delle aggravanti non esime il giudice dal valutare e motivare in ordine alla consapevolezza delle stesse da parte del singolo concorrente. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al quantum di aumento a titolo di continuazione, infine al diniego delle circostanze attenuanti generiche laddove, invece, «in ragione del comportamento processuale serbato dall'appellante», avrebbe dovuto concedere tale beneficio «in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva e ridurre al minimo l'aumento per continuazione». 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di Gernogorov e l'annullamento della sentenza con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di doglianze interamente versate in fatto e reiterative di argomenti adeguatamente valutati dai giudici di merito, con la cui motivazione la difesa omette di confrontarsi. E' invece fondato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nei cui riguardi la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di censura s'incentra sul tema dell'individuazione degli esatti criteri di valutazione della prova indiziaria, al quale si collega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione, da parte della decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale. Ebbene, reputa il Collegio che i giudici di merito abbiano operato una convincente valutazione dei dati raccolti e proceduto al loro adeguato logico raccordo, tale da superare l'eventuale parzialità dei singoli elementi informativi, permettendo di giungere all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato.Non è superfluo qui ribadire il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternatiVe, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228- 01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). Di tali principi i giudici di merito hanno fatto buon governo, ponendo in risalto da un lato, l'esistenza di circostanze fattuali che oggettivamente depongono per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: le modalità di rinvenimento dei ricorrenti fuggitivi, la documentazione fotografica e l'atteggiamento tenuto dai coimputati in tali immagini, il tentativo di disfarsi del cellulare da parte del [OSCURATO:PERSONA], il possesso da parte di quest'ultimo di strumentazione utile per la navigazione (razzo di segnalazione e fumogeno galleggiante), certamente non in dotazione dei migranti; dall'altro, la totale inverosimiglianza delle dichiarazioni difensive che, in quanto palesemente inattendibili, si sono rivelate tali da escludere la plausibilità della spiegazione alternativa offerta, a ragione reputata del tutto inidonea ad invalidare l'ipotesi ricostruttiva che si fonda su dati di fatto, quali sopra indicati, la cui valenza logica conferisce loro valore di prova. A tale proposito va chiarito come non sussista l'invocato contrasto tra la prova documentale (costituita dalle fotografie estratte dalla memoria del telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA]) e quella dichiarativa (consistente nelle dichiarazioni delle vittime del reato) con riferimento all'asserito mancato riconoscimento del ricorrente da parte dei migranti, poiché - diversamente da quanto si legge nel ricorso - costoro hanno semplicemente negato che il ricorrente fosse tra coloro che li avevano, armi alla mano, obbligati a entrare nella stiva del natante dove erano stati rinchiusi, ma hanno altresì precisato di non poter riconoscere i conducenti del natante, perché questi ultimi avevano il volto parzialmente travisato e perché essi stessi avevano trascorso il viaggio, per l'appunto, rinchiusi nella stiva. In definitiva, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata si presenta, completo e congruo, privo di aporie logiche e resiste appieno, sul punto dell'affermata penale responsabilità, alle prospettate doglianze, in larga parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. 3. La prova della sussistenza della circostanza aggravante del fine di profitto appare strettamente consequenziale al quadro probatorio sin qui delineato e dall'ineccepibilità di esso discende la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, restando sul punto recessiva e assorbita ogni ulteriore, e non concludente, confutazione. Com'è noto, il profitto da considerare, per espressa previsione di legge, è anche quello indiretto. Per tale deve certamente intendersi un'aspettativa di arricchimento connessa all'ingresso contra ius dello straniero favorito, ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613). Tanto premesso in diritto, sulla base della piana lettura delle dichiarazioni dei migranti, risulta che ciascuno di essi pagò in contanti il prezzo della trasferta, corrispondente a una cifra che oscilla tra i 6.600,00 e gli 8.500,00, a individui non identificati, ma certamente concorrenti degli odierni imputati. Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella veste di scafista, il ricorrente non solo fosse consapevole del profitto perseguito dai correi, ma che con la conduzione del natante prestasse un'opera specificamente diretta al suo conseguimento; di qui la sicura esistenza del profitto almeno indiretto, nell'accezione sopra individuata, e l'assoluta irrilevanza del dato, immotivatamente enfatizzato dalla difesa, del mancato rinvenimento di danaro sulla persona dell'imputato. 4. Il ragionamento dei giudici di merito risulta infine inappuntabile, onde l'identica conclusione di infondatezza manifesta, anche in riferimento al terzo e al quarto motivo. Il diniego delle attenuanti generiche - sostanziandosi in un giudizio di fatto, nella specie compiutamente motivato sulla scorta della gravità del fatto, della condotta non collaborativa degli imputati (datisi alla fuga), della , assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione - è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto alla pena, la stessa si è attestata, in prossimità del minimo edittale, sicché non residua alcun concreto margine di doglianza al riguardo. Da ultimo, quanto alla lamentata discrepanza nel calcolo della pena pecuniaria (peraltro non fatta oggetto di doglianza in sede di appello), va osservato che - al di là della inesatta indicazione del numero dei migranti indicati in sentenza (cinquanta in luogo di quello corretto di quarantacinque) - la pena pecuniaria finale irrogata di euro 750.00,00 è stata correttamente parametrata nel quantum di 25.00,00 euro (trattandosi di ipotesi pluriaggravata) con riferimento al numero di quarantacinque migranti, dunque pari a euro 1.125.00, poi diminuita di 1/3 per il rito. 5. Alla conclusiva declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 6. Come anticipato, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, essendo fondato e assorbente il primo motivo. L'esame degli atti, imposto dal dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), conferma che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] era l'unico difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, l'atto di citazione per il giudizio di appello datato 20/01/2021 non fu notificato a detto difensore di fiducia, bensì all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione si è, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)» (Sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 29088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris