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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44976/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti giuridici ed argomentazione esente da criticità giustificative, valorizzando l'elevato numero di prodotti contraffatti (si veda, in particolare, pag. 12); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti giuridici ed argomentazione esente da criticità giustificative, valorizzando l'elevato numero di prodotti contraffatti (si veda, in particolare, pag. 12); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 44976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris