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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2023

Cassazione n. 13699/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rieti avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla recidiva e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Massimo GRIFONI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, in data 16 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 luglio 2014, dal Tribunale di Rieti che lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di riciclaggio.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen.

La difesa eccepisce, in proposito, la nullità della notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Roma in considerazione del pregresso decesso del predetto difensore di fiducia dell'imputato e la conseguente nullità della sentenza di appello.

4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 1 della legge 241 del 2006 conseguente alla mancata applicazione dell'indulto.

5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

6. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, (dep. 28/01/2019), Amico, Rv. 274899 - 01; Sez. 2, Ord. n. 30064 del 04/07/2020, Dito, non massimata).

Di conseguenza in considerazione della data di commissione del reato di riciclaggio (6 maggio 2003) e della recidiva reiterata e specifica ritenuta in sentenza, il termine massimo di prescrizione pari a 20 anni si perfezionerà solo in data 6 maggio 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio.

7. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato non è connotato da alcuna violazione di legge; dalla lettura degli atti emerge, infatti, che l'imputato è stato assistito da due difensori di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (defunto in data 25 marzo 2018) non ha svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di primo grado e non sottoscritto l'atto di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti.

Nel caso di specie non si è verificata alcuna compressione del diritto di difesa in considerazione del fatto che la necessità di nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. insorge esclusivamente quando l'imputato sia difeso da un solo difensore di fiducia e non allorquando, come nel caso di specie, il prevenuto sia assistito anche da un altro difensore di fiducia.

Deve escludersi, pertanto, la configurabilità, nel caso oggetto di scrutinio, della eccepita nullità ai sensi degli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. non ricorrendo un vizio di instaurazione del contraddittorio, in caso di celebrazione dell'udienza pubblica di discussione nonostante l'intervenuto decesso di uno dei due difensori di fiducia dell'imputato di cui l'autorità giudiziaria non sia stata portata a conoscenza prima dell'udienza stessa, non incombendo sul giudice alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore (Sez. 1, n. 28543 del 18/09/2020, Elezaj, Rv. 279787 - 01; Sez. 2, n. 10997 del 08/02/2022, Margiotta, non massimata).

8. Il terzo motivo non è consentito avendo ad oggetto una doglianza non dedotta con i motivi di appello.

Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione Peraltro, proprio in relazione al problema dell'applicazione dell'indulto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tale doglianza non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la Corte può essere investita della relativa applicazione solo nel caso in cui il giudice abbia preso in esame e risolto negativamente la richiesta formulatagli nella fase di merito (vedi Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013, Broccio, Rv. 259312 - 01; Sez. 2, n. 6954 del 13/11/2019, Catone, Rv. 278506 - 01).

9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza con motivazione semplificata Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rieti avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla recidiva e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Massimo GRIFONI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, in data 16 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 luglio 2014, dal Tribunale di Rieti che lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di riciclaggio. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. La difesa eccepisce, in proposito, la nullità della notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Roma in considerazione del pregresso decesso del predetto difensore di fiducia dell'imputato e la conseguente nullità della sentenza di appello. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 1 della legge 241 del 2006 conseguente alla mancata applicazione dell'indulto. 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 6. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, (dep. 28/01/2019), Amico, Rv. 274899 - 01; Sez. 2, Ord. n. 30064 del 04/07/2020, Dito, non massimata). Di conseguenza in considerazione della data di commissione del reato di riciclaggio (6 maggio 2003) e della recidiva reiterata e specifica ritenuta in sentenza, il termine massimo di prescrizione pari a 20 anni si perfezionerà solo in data 6 maggio 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio. 7. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato non è connotato da alcuna violazione di legge; dalla lettura degli atti emerge, infatti, che l'imputato è stato assistito da due difensori di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (defunto in data 25 marzo 2018) non ha svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di primo grado e non sottoscritto l'atto di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti. Nel caso di specie non si è verificata alcuna compressione del diritto di difesa in considerazione del fatto che la necessità di nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. insorge esclusivamente quando l'imputato sia difeso da un solo difensore di fiducia e non allorquando, come nel caso di specie, il prevenuto sia assistito anche da un altro difensore di fiducia. Deve escludersi, pertanto, la configurabilità, nel caso oggetto di scrutinio, della eccepita nullità ai sensi degli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. non ricorrendo un vizio di instaurazione del contraddittorio, in caso di celebrazione dell'udienza pubblica di discussione nonostante l'intervenuto decesso di uno dei due difensori di fiducia dell'imputato di cui l'autorità giudiziaria non sia stata portata a conoscenza prima dell'udienza stessa, non incombendo sul giudice alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore (Sez. 1, n. 28543 del 18/09/2020, Elezaj, Rv. 279787 - 01; Sez. 2, n. 10997 del 08/02/2022, Margiotta, non massimata). 8. Il terzo motivo non è consentito avendo ad oggetto una doglianza non dedotta con i motivi di appello. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione Peraltro, proprio in relazione al problema dell'applicazione dell'indulto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tale doglianza non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la Corte può essere investita della relativa applicazione solo nel caso in cui il giudice abbia preso in esame e risolto negativamente la richiesta formulatagli nella fase di merito (vedi Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013, Broccio, Rv. 259312 - 01; Sez. 2, n. 6954 del 13/11/2019, Catone, Rv. 278506 - 01). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata Così decis
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