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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1975

Cassazione n. 03678/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 gennaio 2025 che, in riforma parziale della decisione resa dal Tribunale di Noia in data 2 ottobre 2023, ha rideterminato in anni 1 e mesi 10 di reclusione la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Casalnuovo di Napoli nelle date del 30 settembre 2015 e del 30 settembre 2016.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli art. 2, 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dovendosi escludere che la Corte di appello, nel rideterminare la pena (da 2 anni a 1 anno e 10 mesi di reclusione), abbia violato il divieto di reformatio in peius, essendo stata irrogata all'imputato una pena più mite, una volta individuata la corretta cornice edittale vigente ratione temporis, non potendosi sottacere, da un lato, che le attenuanti generiche sono state applicate nella massima estensione e che l'aumento per la continuazione interna è stato ridotto da 8 a 6 mesi, e, dall'altro, che lo stesso giudice di primo grado, nella motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, aveva rimarcato in senso negativo i precedenti della stessa indole a carico dell'imputato e la natura non episodica dell'evasione contestata, che ha riguardato due distinti anni di imposta, elementi questi che né la sentenza di secondo grado né l'odierno ricorso ha contraddetto e che valgono senz'altro a giustificare l'avvenuto discostamento della pena dal minimo edittale.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 gennaio 2025 che, in riforma parziale della decisione resa dal Tribunale di Noia in data 2 ottobre 2023, ha rideterminato in anni 1 e mesi 10 di reclusione la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 5 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Casalnuovo di Napoli nelle date del 30 settembre 2015 e del 30 settembre 2016. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli art. 2, 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dovendosi escludere che la Corte di appello, nel rideterminare la pena (da 2 anni a 1 anno e 10 mesi di reclusione), abbia violato il divieto di reformatio in peius, essendo stata irrogata all'imputato una pena più mite, una volta individuata la corretta cornice edittale vigente ratione temporis, non potendosi sottacere, da un lato, che le attenuanti generiche sono state applicate nella massima estensione e che l'aumento per la continuazione interna è stato ridotto da 8 a 6 mesi, e, dall'altro, che lo stesso giudice di primo grado, nella motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, aveva rimarcato in senso negativo i precedenti della stessa indole a carico dell'imputato e la natura non episodica dell'evasione contestata, che ha riguardato due distinti anni di imposta, elementi questi che né la sentenza di secondo grado né l'odierno ricorso ha contraddetto e che valgono senz'altro a giustificare l'avvenuto discostamento della pena dal minimo edittale. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025
Sentenza Cassazione n. 03678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris