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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 24411/2025

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ORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 2461/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/06/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.

La Corte di Cassazione, con pronuncia nr. 31100 del2018, decidendo sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 2941/2023avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli nrN. umero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025323/2016, osservava che, per la decorrenza del terminDeat a pubblicazione 02/09/2025triennale di decadenza di cui alla legge nr. 210 del 1992, nonera sufficiente la consapevolezza della contrazione o dellacronicizzazione dell'epatopatia postrasfusionale, dovendocoesistere la conoscenza -o conoscibilità- dei presupposti perl'indennizzo, e quindi anche la consapevolezza del superamentodella soglia di indennizzabilità.1.1.

In applicazione di tale principio, cassava la pronunciaimpugnata che, invece, aveva fatto decorrere il terminetriennale dalla data in cui il ricorrente aveva avuto conoscenzadi essere affetto dall'epatite, senza indagare in ordine allaconoscenza o conoscibilità degli ulteriori presupposti del diritto.2.

Demandato, pertanto, al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, la Corte di appello, con la sentenza quiimpugnata, confermava il giudizio di maturata decadenzatriennale.

Osservava che il ricorrente, nel 2000, aveva raggiuntola conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi deldiritto all’indennizzo ed in particolare di essere affetto da epatitepostrasfusionale «irreversibile».3.

Avverso la decisione ha nuovamente proposto ricorso laparte privata, con dieci motivi, successivamente illustrati conmemoria.

È rimasto intimato il Ministero della Salute.[OSCURATO:PERSONA]:4.

Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4c.p.c.- è dedotta la violazione del principio di diritto stabilitodalla Corte di Cassazione con la pronuncia nr. 31100 del 2018.4.1.

Parte ricorrente denuncia l’errata esecuzione delcomando giudiziario; i Giudici di appello, in particolare, nonavrebbero indagato sul superamento della soglia diOscuramento disposto Numero registro generale 2941/2023indennizzabilità.

A tale riguardo, evidenzia come l’unicaN umero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025indicazione contenuta nella sentenza sia la conoscenza, nDealt a pubblicazione 02/09/20252000, della malattia di epatite postrasfusionale «irreversibile».Situazione quest’ultima che non sarebbe indicativa dellaconsapevolezza del raggiungimento della soglia diindennizzabilità.5.

Successivamente, con la memoria difensiva depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], parte ricorrente ha eccepito il giudicato esternointervenuto in ordine al momento di conoscenza dei presuppostiper l’indennizzo.

Il riferimento è alla sentenza della Corte diappello di Napoli nr. 5340/2022, pubblicata il 16 dicembre 2022e notificata il 21.12.2022 (con attestazione di intervenutopassaggio in giudicato), intervenuta tra le stesse parti edavente ad oggetto la domanda di risarcimento promossa neiconfronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dallatrasfusione di sangue infetto.5.1.

In particolare, la sentenza passata in giudicatoavrebbe fissato «(a)ll’anno 2006» il momento di «conoscenzadella patologia e (del)la riconducibilità della stessa patologia alletrasfusioni» e giudicato non prescritta l’azione risarcitoria, inragione della tempestiva presentazione della domandaamministrativa di indennizzo in data 11.9.2006.5.2.

L’accertamento, facente stato nel presente giudizio,supererebbe, dunque, ogni questione circa l’accertamento delnesso causale e la decorrenza (recte: non decorrenza) deltermine decadenziale per la domanda di indennizzo.6.

Il motivo è fondato.6.1.

Il profilo del giudicato esterno è assorbente edecisivo rispetto ad ogni altra questione controversa in causa.6.2.

In generale, perché possa parlarsi di giudicatoesterno è necessario che «due giudizi tra le stesse parti abbianoOscuramento dispostoriferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essNiu mseirao r egistro generale 2941/2023Numero sezionale 3021/2025stato definito con sentenza passata in giudicato». [OSCURATO:PERSONA] dti ora ccolta generale 24411/2025caso, «l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionDeat a pubblicazione 02/09/2025giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di dirittorelative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lecause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude ilriesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle chehanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. sez.un. cit., con richiamo a Cass., sez. un., n. 26482 del 2007 enegli stessi termini Cass., sez. un., n. 13916 del 2006).6.3.

Con specifico riferimento al diritto all'indennizzo exlege nr. 210 del 1992 e al diritto al risarcimento del danno exart. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siè osservato come entrambi presuppongano un medesimo fattolesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dallamedesima attività (cfr. in motivazione Cass., sez. un., n. 584del 2008); l'azione di danno si differenzia da quella finalizzataal riconoscimento della prestazione assistenzialeessenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionaleo la produzione di emoderivati siano state compiute senzal'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela dellasalute pubblica.6.4.

Si è in presenza, quindi, di diritti e di azioni chepresentano elementi costitutivi comuni.6.5.

Da questa comunanza di presupposti, la Corte (inultimo, Cass., sez.un., nr. 19129 del 2023) ha tratto l’ulterioreconseguenza secondo cui «nel giudizio risarcitorio promosso neiconfronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dallatrasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fraOscuramento dispostole stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai Nsuemnersoi r egistro generale 2941/2023Numero sezionale 3021/2025della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenNuzmae rod dei ral ccolta generale 24411/2025nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologDiaat a pubblicazione 02/09/2025ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio laformazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli7.

Nel caso di specie, il primo giudizio definito tra le parti èstato quello risarcitorio, in cui si è posta anche questione diprescrizione, con necessario accertamento del «momento diconoscenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenzadella patologia».7.1.

Su tale questione pregiudiziale, indispensabile allapronuncia resa tra le parti sul medesimo rapporto giuridico, si èdunque formato il giudicato che, mutatis mutandis, fa statonell’attuale giudizio avente ad oggetto il diritto alla prestazioneassistenziale ex lege nr. 210 del 1992.8.

Segue, pertanto, la cassazione della sentenzaimpugnata, con assorbimento di tutte le ulteriori censure.8.1.

La causa va rinviata alla Corte di appello di Napoliche, in diversa composizione, rilevata la formazione delgiudicato in ordine al momento di conoscenza del nesso causale,esaminerà nuovamente la questione di decadenza.8.2.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine allespese del giudizio di cassazione.9.

Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. nr. 196del 2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare ladiffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre,in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro datoidentificativo della parte medesima.Oscuramento disposto Numero registro generale 2941/2023La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altriN. umero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltDoat a pubblicazione 02/09/2025e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted'Appello di Napoli, in diversa composizione.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisionein qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica suriviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti dicomunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2025La PresidenteLucia EspositoOscuramento disposto Numero registro generale 2941/2023Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025Data pubblicazione 02/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 2461/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/06/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. La Corte di Cassazione, con pronuncia nr. 31100 del2018, decidendo sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 2941/2023avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli nrN. umero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025323/2016, osservava che, per la decorrenza del terminDeat a pubblicazione 02/09/2025triennale di decadenza di cui alla legge nr. 210 del 1992, nonera sufficiente la consapevolezza della contrazione o dellacronicizzazione dell'epatopatia postrasfusionale, dovendocoesistere la conoscenza -o conoscibilità- dei presupposti perl'indennizzo, e quindi anche la consapevolezza del superamentodella soglia di indennizzabilità.1.1. In applicazione di tale principio, cassava la pronunciaimpugnata che, invece, aveva fatto decorrere il terminetriennale dalla data in cui il ricorrente aveva avuto conoscenzadi essere affetto dall'epatite, senza indagare in ordine allaconoscenza o conoscibilità degli ulteriori presupposti del diritto.2. Demandato, pertanto, al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, la Corte di appello, con la sentenza quiimpugnata, confermava il giudizio di maturata decadenzatriennale. Osservava che il ricorrente, nel 2000, aveva raggiuntola conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi deldiritto all’indennizzo ed in particolare di essere affetto da epatitepostrasfusionale «irreversibile».3. Avverso la decisione ha nuovamente proposto ricorso laparte privata, con dieci motivi, successivamente illustrati conmemoria. È rimasto intimato il Ministero della Salute.[OSCURATO:PERSONA]:4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4c.p.c.- è dedotta la violazione del principio di diritto stabilitodalla Corte di Cassazione con la pronuncia nr. 31100 del 2018.4.1. Parte ricorrente denuncia l’errata esecuzione delcomando giudiziario; i Giudici di appello, in particolare, nonavrebbero indagato sul superamento della soglia diOscuramento disposto Numero registro generale 2941/2023indennizzabilità. A tale riguardo, evidenzia come l’unicaN umero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025indicazione contenuta nella sentenza sia la conoscenza, nDealt a pubblicazione 02/09/20252000, della malattia di epatite postrasfusionale «irreversibile».Situazione quest’ultima che non sarebbe indicativa dellaconsapevolezza del raggiungimento della soglia diindennizzabilità.5. Successivamente, con la memoria difensiva depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], parte ricorrente ha eccepito il giudicato esternointervenuto in ordine al momento di conoscenza dei presuppostiper l’indennizzo. Il riferimento è alla sentenza della Corte diappello di Napoli nr. 5340/2022, pubblicata il 16 dicembre 2022e notificata il 21.12.2022 (con attestazione di intervenutopassaggio in giudicato), intervenuta tra le stesse parti edavente ad oggetto la domanda di risarcimento promossa neiconfronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dallatrasfusione di sangue infetto.5.1. In particolare, la sentenza passata in giudicatoavrebbe fissato «(a)ll’anno 2006» il momento di «conoscenzadella patologia e (del)la riconducibilità della stessa patologia alletrasfusioni» e giudicato non prescritta l’azione risarcitoria, inragione della tempestiva presentazione della domandaamministrativa di indennizzo in data 11.9.2006.5.2. L’accertamento, facente stato nel presente giudizio,supererebbe, dunque, ogni questione circa l’accertamento delnesso causale e la decorrenza (recte: non decorrenza) deltermine decadenziale per la domanda di indennizzo.6. Il motivo è fondato.6.1. Il profilo del giudicato esterno è assorbente edecisivo rispetto ad ogni altra questione controversa in causa.6.2. In generale, perché possa parlarsi di giudicatoesterno è necessario che «due giudizi tra le stesse parti abbianoOscuramento dispostoriferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essNiu mseirao r egistro generale 2941/2023Numero sezionale 3021/2025stato definito con sentenza passata in giudicato». [OSCURATO:PERSONA] dti ora ccolta generale 24411/2025caso, «l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionDeat a pubblicazione 02/09/2025giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di dirittorelative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lecause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude ilriesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle chehanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. sez.un. cit., con richiamo a Cass., sez. un., n. 26482 del 2007 enegli stessi termini Cass., sez. un., n. 13916 del 2006).6.3. Con specifico riferimento al diritto all'indennizzo exlege nr. 210 del 1992 e al diritto al risarcimento del danno exart. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siè osservato come entrambi presuppongano un medesimo fattolesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dallamedesima attività (cfr. in motivazione Cass., sez. un., n. 584del 2008); l'azione di danno si differenzia da quella finalizzataal riconoscimento della prestazione assistenzialeessenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionaleo la produzione di emoderivati siano state compiute senzal'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela dellasalute pubblica.6.4. Si è in presenza, quindi, di diritti e di azioni chepresentano elementi costitutivi comuni.6.5. Da questa comunanza di presupposti, la Corte (inultimo, Cass., sez.un., nr. 19129 del 2023) ha tratto l’ulterioreconseguenza secondo cui «nel giudizio risarcitorio promosso neiconfronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dallatrasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fraOscuramento dispostole stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai Nsuemnersoi r egistro generale 2941/2023Numero sezionale 3021/2025della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenNuzmae rod dei ral ccolta generale 24411/2025nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologDiaat a pubblicazione 02/09/2025ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio laformazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli7. Nel caso di specie, il primo giudizio definito tra le parti èstato quello risarcitorio, in cui si è posta anche questione diprescrizione, con necessario accertamento del «momento diconoscenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenzadella patologia».7.1. Su tale questione pregiudiziale, indispensabile allapronuncia resa tra le parti sul medesimo rapporto giuridico, si èdunque formato il giudicato che, mutatis mutandis, fa statonell’attuale giudizio avente ad oggetto il diritto alla prestazioneassistenziale ex lege nr. 210 del 1992.8. Segue, pertanto, la cassazione della sentenzaimpugnata, con assorbimento di tutte le ulteriori censure.8.1. La causa va rinviata alla Corte di appello di Napoliche, in diversa composizione, rilevata la formazione delgiudicato in ordine al momento di conoscenza del nesso causale,esaminerà nuovamente la questione di decadenza.8.2. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine allespese del giudizio di cassazione.9. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. nr. 196del 2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare ladiffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre,in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro datoidentificativo della parte medesima.Oscuramento disposto Numero registro generale 2941/2023La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altriN. umero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltDoat a pubblicazione 02/09/2025e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted'Appello di Napoli, in diversa composizione.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisionein qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica suriviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti dicomunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2025La PresidenteLucia EspositoOscuramento disposto Numero registro generale 2941/2023Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 24411/2025Data pubblicazione 02/09/2025