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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 40063/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato l'anteriore decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva dichiarato inammissibili per tardività i reclami generici ex art. 35- bis proposti da [OSCURATO:PERSONA], aventi ciascuno un diverso oggetto, dettagliatamente indicati nel provvedimento stesso.

A ragione della decisione, osservava che la decisione reiettiva del Magistrato di sorveglianza era stata ritualmente notificata al difensore del detenuto, nonché a quest'ultimo che aveva personalmente proposto reclamo oltre il termine dei quindici giorni previsto per legge.

In senso contrario a tale esito - secondo il giudice specializzato - non poteva assumere rilievo la giustificazione addotta da Attanasio circa le ragioni del ritardo, posto che le stesse avrebbero dovuto essere fatte valere con il diverso rimedio della restituzione nel termine, invece non esperito.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, con un unico motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 666 e 175 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe dimostrato di non aver potuto presentare tempestivamente il reclamo per il rifiuto illegittimo del Direttore dell'Istituto di pena a rilasciare copie dello stesso.

Di contro, sulla scorta di alcune decisioni indicate nel ricorso, risulterebbe evidente la prova delle resistenze dell'Amministrazione penitenziaria a dare esecuzione all'ordinanza avente ad oggetto il diritto del condannato ad ottenere le copie cartacee dei file prodotti dal condannato.

Lamenta, inoltre, che tale situazione era ben nota ai giudici specializzati, sicché la questione meritava la restituzione nel termine per impugnare, implicitamente richiesta dal ricorrente che, difatti, aveva dedotto che il ritardo nel deposito era ascrivibile al rifiuto da parte del Direttore dell'Istituto di pena di rilasciargli copia dell'impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 3 aprile 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per a-specificità.

È, difatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Il Tribunale ha chiarito con motivazione adeguata le ragioni dell'ininfluenza delle ragioni del ritardo, rimarcando come il mancato rilascio della stampa del file non impediva al condannato di presentare, nei termini, il reclamo manoscritto (come aveva già fatto in passato) e, comunque, segnalando l'erroneità del rimedio esperito da parte del ricorrente che, difatti, avrebbe e dovuto svolgere istanza di rimessione.

Il ricorso omette di confrontarsi con tale motivazione e, nella parte in cui invoca l'«implicita richiesta di restituzione nel termine», conferma che tale corretto rimedio non era stato, invece, esperito.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato l'anteriore decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva dichiarato inammissibili per tardività i reclami generici ex art. 35- bis proposti da [OSCURATO:PERSONA], aventi ciascuno un diverso oggetto, dettagliatamente indicati nel provvedimento stesso. A ragione della decisione, osservava che la decisione reiettiva del Magistrato di sorveglianza era stata ritualmente notificata al difensore del detenuto, nonché a quest'ultimo che aveva personalmente proposto reclamo oltre il termine dei quindici giorni previsto per legge. In senso contrario a tale esito - secondo il giudice specializzato - non poteva assumere rilievo la giustificazione addotta da Attanasio circa le ragioni del ritardo, posto che le stesse avrebbero dovuto essere fatte valere con il diverso rimedio della restituzione nel termine, invece non esperito. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, con un unico motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 666 e 175 cod. proc. pen. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe dimostrato di non aver potuto presentare tempestivamente il reclamo per il rifiuto illegittimo del Direttore dell'Istituto di pena a rilasciare copie dello stesso. Di contro, sulla scorta di alcune decisioni indicate nel ricorso, risulterebbe evidente la prova delle resistenze dell'Amministrazione penitenziaria a dare esecuzione all'ordinanza avente ad oggetto il diritto del condannato ad ottenere le copie cartacee dei file prodotti dal condannato. Lamenta, inoltre, che tale situazione era ben nota ai giudici specializzati, sicché la questione meritava la restituzione nel termine per impugnare, implicitamente richiesta dal ricorrente che, difatti, aveva dedotto che il ritardo nel deposito era ascrivibile al rifiuto da parte del Direttore dell'Istituto di pena di rilasciargli copia dell'impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 3 aprile 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per a-specificità. È, difatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Il Tribunale ha chiarito con motivazione adeguata le ragioni dell'ininfluenza delle ragioni del ritardo, rimarcando come il mancato rilascio della stampa del file non impediva al condannato di presentare, nei termini, il reclamo manoscritto (come aveva già fatto in passato) e, comunque, segnalando l'erroneità del rimedio esperito da parte del ricorrente che, difatti, avrebbe e dovuto svolgere istanza di rimessione. Il ricorso omette di confrontarsi con tale motivazione e, nella parte in cui invoca l'«implicita richiesta di restituzione nel termine», conferma che tale corretto rimedio non era stato, invece, esperito. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023
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