CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 1970
Cassazione n. 21483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E [OSCURATO:PERSONA] il 28/11/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13.9.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Arezzo aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 624, 625 nn. 4 e 7 cod.pen. e 61 n. 5 cod.pen. ( per essersi impossessato del portafoglio contenente la carta di identità e la somma di denaro di Euro 1450,00 sottraendolo all'interno della borsa della p.o. lasciata momentaneamente incustodita all'interno dell'autovettura coinvolta in un sinistro stradale) condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie contestata e/o alla corretta e certa individuazione dell'autore del reato e la mancata valutazione di una prova decisiva nonostante le censure specifiche di cui all'atto di appello. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 625 nn. 4 e 7 e 61 n. 5 cod.pen. e ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la carenza della motivazione in relazione alla sussistenza di ciascuna circostanza e della circostanza ex art. 61 n. 5 cod.pen. in particolare. Con il terzo motivo deduce ex art. 606 lett. c) e d) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 120, 124 e 624 cod.pen.e 337 cod.proc.pen. e 620 lett. a) cod.proc.pen. l'annullamento della sentenza per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. 4. Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato. Il primo motivo é inammissibile in quanto sotto l'egida del vizio di motivazione si traduce nella richiesta di rivisitazione del compendio probatorio, non consentito in questa sede. Il secondo motivo é inammissibile riguardando la medesima doglianza già proposta in sede di appello cui la Corte di merito ha dato congrua risposta. Ed invero, quanto alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., va rilevato che la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non riconnprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504, in fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). La nozione di necessità non è un concetto assoluto, ma da valutare volta per volta in relazione al caso concreto. La destinazione è quella che si evince o dalla destinazione naturale della res o, al limite, dall'utilizzo cui la medesima viene destinata al fine di fornire all'uomo l'autentica utilità della quale è capace, circostanza che nella specie é stata correttamente valutata. Quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen.„correttamente la sentenza impugnata ne ha ritenuto la ricorrenza atteso che l'agente ha posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa. Il terzo motivo é manifestamente infondato stante la rilevata proposizione della querela che risulta agli atti. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del jo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm