CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 08596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, essendo stato depositato in data 20 maggio 2022, dunque oltre la scadenza del termine di 30 giorni decorrenti dal termine previsto per il deposito della sentenza che - essendo stata pronunciata in data 21 marzo 2022 e non essendosi il giudice riservato un termine di deposito diverso dagli ordinari 15 giorni - scadeva il 5 aprile 2022, di talché il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 4 maggio 2022, risultando la sentenza essere stata tempestivamente depositata in data 28 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]