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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29879/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/irte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza dello stesso Tribunale in data 6/12/2008, irrevocabile il 21/03/2009.

Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., di cui a quest'ultima sentenza, per avere Jankovic commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio un delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale era condannato alla pena di mesi 4 di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza Jankovic, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 168, primo comma, n. 1, e 163 cod. pen. e in particolare rilevando che il delitto per il quale si è proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena, per come è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato, risulta commesso oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il Tribunale di Milano, invero, indica il delitto successivo, giustificativo della revoca, come commesso in data 8/10/2015, per mero errore materiale, come è dato evincere dallo stesso provvedimento in cui la relativa sentenza di condanna risulta indicata come emessa antecedentemente a detto delitto, in data 24/04/2015, nonché dal certificato del casellario giudiziale e dal provvedimento di cumulo in atti, che individuano la data di commissione di detto delitto nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ne deriva l'infondatezza della doglianza difensiva.

2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/irte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza dello stesso Tribunale in data 6/12/2008, irrevocabile il 21/03/2009. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., di cui a quest'ultima sentenza, per avere Jankovic commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio un delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale era condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza Jankovic, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 168, primo comma, n. 1, e 163 cod. pen. e in particolare rilevando che il delitto per il quale si è proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena, per come è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato, risulta commesso oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale di Milano, invero, indica il delitto successivo, giustificativo della revoca, come commesso in data 8/10/2015, per mero errore materiale, come è dato evincere dallo stesso provvedimento in cui la relativa sentenza di condanna risulta indicata come emessa antecedentemente a detto delitto, in data 24/04/2015, nonché dal certificato del casellario giudiziale e dal provvedimento di cumulo in atti, che individuano la data di commissione di detto delitto nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne deriva l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,
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