CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare con la quale Zacheo era stato sottoposto all'obbli9ddi dimora, in relazione al reato di corruzione 9( per l'esercizio delle funzioni, commesso in concorso con Salvatore RugOerlo' e Elio / Quarta. All'indagato veniva applicata anche la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale di commercialista e/o imprenditoriale, ma tale misura non è stata oggetto di impugnazione. I fatti contestati all'imputato si inseriscono in un contesto più ampio. Si assume, infatti, che Ruggiero - all'epoca assessore regionale - avrebbe garantito al Quarta la necessaria autorizzazione sanitaria per l'apertura di un centro di procreazione assistita. Nell'ambito di tale contesto, Zacheo avrebbe agito quale stretto collaboratore di Rugg(erb, fungendo da raccordo con il Quarta ed agevolando quest'ultimo presso i settori della pubblica amministrazione competenti per il rilascio dell'autorizzazione, ottenendo in cambio la promessa di impiego della moglie nel predetto centro medico. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente contesta l'ordinanza nella parte in cui gli attribuisce una capacità di intercedere presso gli uffici regionali cui competeva il rilascio dell'autorizzazione, senza che ciò sia in concreto emerso. Sostiene il ricorrente che, invero, l'unico referente del Quarta fosse il RuggAerp, questi sì capace di esercitare una forte influenza sull'amministrazione. L'ordinanza sarebbe contraddittoria nella parte in cui fa emergere il ruolo di Ruggeri e Quarta, marginalizzando la funzione di Zacheo. Secondo la tesi difensiva, Zaccheo non potrebbe essere individuato quale concorrente nel reato di corruzione, essendosi limitato a svolgere la propria attività professionale in favore del Quarta, tentando di risolvere problematiche burocratiche. Accanto ai profili prettamente inerenti la gravità indiziaria, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari che, invece, l'ordinanza impugnata deduce richiamando una presunta capacità dello Zacheo di influire sulle decisioni di soggetti politici, senza individuare in concreto gli elementi a supporto di tale conclusione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. nella parte in cui l'ordinanza genetica, confermata da quella del riesame, non ha indicato il termine di scadenza della misura cautelare in relazione alla tutela delle esigenze investigative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.c...9.,e~-e 2. Il difensore dell'indagato, munito di procura speciale, ha depositato memoria con la quale rappresenta che la misura cautelare oggetto di impugnazione è stata revocata con ordinanza adottata dal giudice dell'udienza preliminare in data 24 dicembre 2022, sicchè è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione sul ricorso. La rinuncia al ricorso, derivando dalla sopravvenuta revoca della misura, esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per s