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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12612/2026

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dova, giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,- resistente–avverso la sentenza n. 9678/16/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio depositata in data 29.12.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

L'Agenzia delle Entrate emetteva e notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, la quale non aveva presentato la dichiarazione dei redditi perl’anno di imposta 2006, l’avviso di accertamento n.

TK3036202653, con ilquale veniva accertato in via induttiva un reddito imponibile pari ad euro1.430,080,00, ai sensi degli artt. 39, II comma, 40 e 41 del DPR29.09.1973, sia ai fini dell' Ires che ai fini IRAP, sulla base di interrogazionialla banca dati CLIFO, da cui era emerso che l’importo delle fatture attiveNumero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026emesse dalla società ammontava ad euro 1.848.100,00, a fronte di fatturepassive per euro 418.020,00.2.

Sulla base del predetto avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate,direzione provinciale II di Roma, notificava a [OSCURATO:PERSONA], socio al50%, l'avviso di accertamento n.

TK501P307982, con il quale determinavaun maggior reddito Irpef e relative addizionali derivante da utili extracontabili presuntivamente percepiti nell’anno 2006.3.

La C.T.P. di Roma, adita dal contribuente, rigettava il ricorso.4.

La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello del contribuente.5.

Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.6.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.7.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].8.

In data 9.7.2025 i difensori del ricorrente hanno dichiarato il decessodel proprio assistito, allegando il relativo certificato.1.

Preliminarmente, deve darsi atto che il decesso della parte ricorrente,documentato dai difensori in data 9.7.2025, non determina l’interruzionedel giudizio pendente presso la Corte di cassazione, caratterizzatodall’impulso d’ufficio (Cassazione civile, sez.

VI, ordinanza 3 agosto 2021,n. 22194), per cui va esaminato il merito del ricorso.2.

Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 5, 45 e 47 del T.U.I.R. e degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce che, ovedovesse ritenersi che la C.T.R. abbia implicitamente rigettato il motivo digravame con il quale era stata richiesta, in via subordinata, larideterminazione del reddito della società e di conseguenza il proprioreddito Irpef, la decisione sarebbe viziata da error in iudicando, posto cheNumero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026la definitività per mancata impugnazione dell’avviso di accertamentosocietario, di cui era venuto a conoscenza in quanto notificato unitamenteall’atto impositivo impugnato, non preclude il diritto del socio di metterloin discussione per quanto riguarda l’entità del reddito (di partecipazione)a lui attribuito ed impone al giudice tributario di operare l’eventualerideterminazione del reddito societario, in virtù del principio di capacitàcontributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.3.

Con il secondo subordinato motivo, rubricato «nullità della sentenza exart. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. ed agliarticoli 5, 45 e 47 del TUIR e degli articoli 2727 e 2729 c.c.», deduce che,ove si ritenga trattarsi di omessa pronuncia da parte della C.T.R., sullarichiesta, avanzata in via subordinata e riproposta in appello, dirideterminare il reddito societario, al fine di quantificare il reddito delsocio, si configurerebbe la violazione dell’art. 112 c.p.c..4.

Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, commaprimo, n. 5, c.p.c..», lamenta l’omessa valutazione della documentazioneprodotta in primo grado con tempestiva memoria illustrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e precisamente: copia della comparsa di costituzione e ripostaavanti il Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] aseguito di citazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; copia atto di citazione avantiil Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., copia nota di credito n. 1 del 28.2.2009 attestante larestituzione della somma di euro 559.920,00 a seguito della chiusura delcontenzioso civile con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Tale documentazionesecondo il ricorrente dimostrerebbe inoppugnabilmente che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva operato in un quadro tutt’altro che normale, essendo condizionatada numerose controversie civilistiche e le forti ricadute negative nellagestione, come comprovato dalla citata nota di credito.

Tali documentiNumero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026erano stati sbrigativamente ritenuti irrilevanti dalla C.T.P. e del tuttopretermessi dalla C.T.R.5.

Il primo motivo, con il quale si denuncia il rigetto implicito del motivo digravame, di cui viene illustrato il contenuto in ossequio all’onere dispecificità, con il quale si contestava la determinazione del redditosocietario sotto il profilo della percentuale di redditività, è fondato.5.1.

Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire che, qualoral’accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito,tanto non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioninel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito(cfr., Cass. sez.

VI-V, 22.4.2021, n. 10723).

Nella recente sentenza n.6001/2025 è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il regime dipregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dallasocietà ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società dicapitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cuil’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perchégiudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessaimpugnazione dell’atto impositivo - come nel caso in esame - o di viziprocedurali dell’impugnativa proposta dalla società (ad esempio,l’impugnazione tardiva che dia luogo ad una pronuncia di inammissibilitàdel ricorso della società); in tali casi il socio può pertanto contestare, conriferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo lamancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, maanche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.5.2.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la C.T.R.ha respinto il gravame sulla base della definitività dell’accertamentoemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per omessa impugnazione,menzionata nello svolgimento del processo e posta a fondamento delladecisione di primo grado, nonchè sul mancato assolvimento dell’oneredella prova posta in capo al socio, di dimostrare che gli utili extracontabili,Numero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026dati per definitivamente accertati, fossero stati reinvestiti ovveroaccantonati dalla società, con ciò ponendosi in contrasto con i principienucleati da questa Corte per i casi in cui l’avviso di accertamentosocietario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione ovvero perimpugnazione tardiva ossia per “motivi procedurali”.6.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene respinto, stantel’accoglimento del primo.7.

Il terzo motivo rimane assorbito.8.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare la contestazione aventead oggetto la determinazione del reddito societario, a mente dell’avviso diaccertamento n.

TK3036202653, emesso ai sensi degli articoli 39, IIcomma, 40 e 41 del DPR 29.09.1973 e notificato al contribuenteunitamente all’atto impositivo impugnato (all. 3 all’odierno ricorso),all’esclusivo fine dell’eventuale rideterminazione del reddito personaleimputato per trasparenza al socio Barbalato.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dova, giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,- resistente–avverso la sentenza n. 9678/16/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio depositata in data 29.12.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. L'Agenzia delle Entrate emetteva e notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, la quale non aveva presentato la dichiarazione dei redditi perl’anno di imposta 2006, l’avviso di accertamento n. TK3036202653, con ilquale veniva accertato in via induttiva un reddito imponibile pari ad euro1.430,080,00, ai sensi degli artt. 39, II comma, 40 e 41 del DPR29.09.1973, sia ai fini dell' Ires che ai fini IRAP, sulla base di interrogazionialla banca dati CLIFO, da cui era emerso che l’importo delle fatture attiveNumero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026emesse dalla società ammontava ad euro 1.848.100,00, a fronte di fatturepassive per euro 418.020,00.2. Sulla base del predetto avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate,direzione provinciale II di Roma, notificava a [OSCURATO:PERSONA], socio al50%, l'avviso di accertamento n. TK501P307982, con il quale determinavaun maggior reddito Irpef e relative addizionali derivante da utili extracontabili presuntivamente percepiti nell’anno 2006.3. La C.T.P. di Roma, adita dal contribuente, rigettava il ricorso.4. La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello del contribuente.5. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.6. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.7. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].8. In data 9.7.2025 i difensori del ricorrente hanno dichiarato il decessodel proprio assistito, allegando il relativo certificato.1. Preliminarmente, deve darsi atto che il decesso della parte ricorrente,documentato dai difensori in data 9.7.2025, non determina l’interruzionedel giudizio pendente presso la Corte di cassazione, caratterizzatodall’impulso d’ufficio (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 3 agosto 2021,n. 22194), per cui va esaminato il merito del ricorso.2. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 5, 45 e 47 del T.U.I.R. e degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce che, ovedovesse ritenersi che la C.T.R. abbia implicitamente rigettato il motivo digravame con il quale era stata richiesta, in via subordinata, larideterminazione del reddito della società e di conseguenza il proprioreddito Irpef, la decisione sarebbe viziata da error in iudicando, posto cheNumero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026la definitività per mancata impugnazione dell’avviso di accertamentosocietario, di cui era venuto a conoscenza in quanto notificato unitamenteall’atto impositivo impugnato, non preclude il diritto del socio di metterloin discussione per quanto riguarda l’entità del reddito (di partecipazione)a lui attribuito ed impone al giudice tributario di operare l’eventualerideterminazione del reddito societario, in virtù del principio di capacitàcontributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.3. Con il secondo subordinato motivo, rubricato «nullità della sentenza exart. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. ed agliarticoli 5, 45 e 47 del TUIR e degli articoli 2727 e 2729 c.c.», deduce che,ove si ritenga trattarsi di omessa pronuncia da parte della C.T.R., sullarichiesta, avanzata in via subordinata e riproposta in appello, dirideterminare il reddito societario, al fine di quantificare il reddito delsocio, si configurerebbe la violazione dell’art. 112 c.p.c..4. Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, commaprimo, n. 5, c.p.c..», lamenta l’omessa valutazione della documentazioneprodotta in primo grado con tempestiva memoria illustrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e precisamente: copia della comparsa di costituzione e ripostaavanti il Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] aseguito di citazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; copia atto di citazione avantiil Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., copia nota di credito n. 1 del 28.2.2009 attestante larestituzione della somma di euro 559.920,00 a seguito della chiusura delcontenzioso civile con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Tale documentazionesecondo il ricorrente dimostrerebbe inoppugnabilmente che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva operato in un quadro tutt’altro che normale, essendo condizionatada numerose controversie civilistiche e le forti ricadute negative nellagestione, come comprovato dalla citata nota di credito. Tali documentiNumero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026erano stati sbrigativamente ritenuti irrilevanti dalla C.T.P. e del tuttopretermessi dalla C.T.R.5. Il primo motivo, con il quale si denuncia il rigetto implicito del motivo digravame, di cui viene illustrato il contenuto in ossequio all’onere dispecificità, con il quale si contestava la determinazione del redditosocietario sotto il profilo della percentuale di redditività, è fondato.5.1. Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire che, qualoral’accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito,tanto non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioninel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito(cfr., Cass. sez. VI-V, 22.4.2021, n. 10723). Nella recente sentenza n.6001/2025 è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il regime dipregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dallasocietà ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società dicapitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cuil’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perchégiudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessaimpugnazione dell’atto impositivo - come nel caso in esame - o di viziprocedurali dell’impugnativa proposta dalla società (ad esempio,l’impugnazione tardiva che dia luogo ad una pronuncia di inammissibilitàdel ricorso della società); in tali casi il socio può pertanto contestare, conriferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo lamancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, maanche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.5.2. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la C.T.R.ha respinto il gravame sulla base della definitività dell’accertamentoemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per omessa impugnazione,menzionata nello svolgimento del processo e posta a fondamento delladecisione di primo grado, nonchè sul mancato assolvimento dell’oneredella prova posta in capo al socio, di dimostrare che gli utili extracontabili,Numero registro generale 16583/2017Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 12612/2026Data pubblicazione 05/05/2026dati per definitivamente accertati, fossero stati reinvestiti ovveroaccantonati dalla società, con ciò ponendosi in contrasto con i principienucleati da questa Corte per i casi in cui l’avviso di accertamentosocietario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione ovvero perimpugnazione tardiva ossia per “motivi procedurali”.6. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene respinto, stantel’accoglimento del primo.7. Il terzo motivo rimane assorbito.8. Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare la contestazione aventead oggetto la determinazione del reddito societario, a mente dell’avviso diaccertamento n. TK3036202653, emesso ai sensi degli articoli 39, IIcomma, 40 e 41 del DPR 29.09.1973 e notificato al contribuenteunitamente all’atto impositivo impugnato (all. 3 all’odierno ricorso),all’esclusivo fine dell’eventuale rideterminazione del reddito personaleimputato per trasparenza al socio Barbalato. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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