CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 24887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermodel 19/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1 9.11 .2024, la Corte d’Appello di Palermo ha confermatola sentenza con cui il 28.3.2024 il T ribunale di Marsala, all'esito di giudizio abbreviato,condannava Semi OTHOMANE alla pena di quattro mesi di arresto e 600 eurodi ammenda per i reati di cui agli art t. 4 L. n. 110 d el 1975 , 116, commi 15 e 17, d.lgs. n.285 nel 1992. Contro la sentenza di primo grado, l’imputato aveva proposto appello , chiedendo, tra l’altro, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 116 cod. strad., perché non vi era prova della definitività della pregressa sanzione amministrativa nel biennio,che radica la rilevanza penale della condotta di guida senza patente. A questo proposito, la Corte d’Appello ha rilevatoche,in occasione del verbale di contestazione di guida senza patente del l’ 8 .6. 2022 , era stato dato espressamente atto che nel biennio antecedente Othomane fosse stato già sanzionato per analoga fattispecie il 4.5.2021. Tale ultima sanzione, secondo i giudici di secondo grado, può ritenersi definitivamente accertata alla luce dell'ampio decorso del termine per proporre opposizione e in assenza di qualsiasi contraria indicazione da parte dell'imputatoin ordine all’eventuale proposizione di opposizione. 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta che la Corte d’Appello, malgrado affermi che spetta al pubblico ministero l’onere di provare la definitività del precedente accertamento amministrativo, considera poi definitiva la sanzione, invertendo l’onere della provae ponendolo a carico dell’imputato. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.3.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente, in mancanza di allegazioni difensive di senso contrario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui,in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente unminimo di prova unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/3/2024, Udorovic, Rv. 286200 -01). In particolare, è stato affermato che è sufficiente, tra l’altro, l'allegazione del verbale di contestazione, accompagnata dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta. Detto orientamento precisa, e non smentisce, il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, perché la relativa dimostrazione può essere fornita anche con elementi di indubbio valore probatorio, da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (da ultimo, Sez. 7, n. 30502 del 10/7/2024, Truzzi, Rv. 286879 -01) Nel caso di specie, la Corte d’Appello si è uniformata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, nel verbale di contestazione elevato in occasione dell’ultima guida senza patente oggetto dell’imputazione, era annotata la precedente contestazione di analoga condotta avvenuta nel biennio, senza che sia poi risultata la proposizione di alcuna opposizione. La carenza di contrarie allegazioni da parte del ricorrente, sia nel giudizio di merito che nel ricorso per cassazione, rende talemotivazione non censurabile in questa sede. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese