CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria con la quale la difesa del ricorrente ha chiesto la assegnazione delprocedimento ad altra sezione;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell’erroneavalutazione delle emergenze probatorie, del travisamento delle medesime, dellacontraddittorietà ed illogicità della motivazione, ed in particolare, della mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale finalizzata a sottoporre a perizia tecnica la [OSCURATO:PERSONA] e adescutere il teste Gambardella, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto,pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio dimotivazione, la difesa in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoriao manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione:a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanzeacquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica deifatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5,n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370);che, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica (si vedano le pagg. 4-5, ove laCorte territoriale, evidenziando l’esistenza di significative ed univoche emergenze probatorie,sorrette da plurimi riscontri, correttamente illustra le ragioni dell’esclusione della perizia edell’escussione testimoniale invocate), la difesa ha sollevato censure di merito, come taliinammissibili nel giudizio di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]