CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 30545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33811-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1741 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 214, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n.33811/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con citazione, invece che con ricorso, mutato il rito da ordinario a speciale ex art. 426 c.p.c., e depositata in cancelleria quando il termine di 40 giorni era oramai decorso. 2. Il giudice di appello ha ritenuto che vi fossero elementi per ritenere che il decreto ingiuntivo era stato emesso con riguardo a crediti di lavoro e dunque ne seguiva il rito con conseguente tardività dell'atto di citazione depositato in cancelleria quando il termine di quaranta giorni era decorso (il deposito era avvenuto il 41 giorno). 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi ed insistendo anche per l'accoglimento dell'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 2, 101 e 111 Cost.; degli artt. 121, 125, 131 e 156 comma 2 c.p.c. tutto in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. 4.1. Deduce la ricorrente che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale ordinario su ricorso allo stesso presentato e che negli atti non vi è alcun riferimento al rito del lavoro. Osserva che la sigla RACL, riportata nell'atto e con riguardo al ruolo di iscrizione, non sarebbe elemento sufficiente ad indirizzare l'opponente verso un ricorso da depositare nel termine di 40 giorni piuttosto che verso un atto di citazione da notificare nel medesimo termine (come nella specie è avvenuto). Il riferimento al rapporto di lavoro tra le parti non sarebbe indicativo della competenza del giudice del lavoro e il diritto fatto valere attiene ad una prestazione estranea al rapporto di lavoro disciplinata da specifica normativa. 4.2. Rammenta che a norma dell'art. 121 c.p.c. l'atto può essere compiuto nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo e che r.g. n.33811/2018 tuttavia il principio di libertà delle forme è relativo e nello specifico il ricorso per decreto ingiuntivo non conteneva alcun elemento per poter ritenere riferibile alla materia del lavoro l'oggetto. 4.3. Sostiene anzi che proprio l'ambiguità dell'oggetto poteva, ed aveva, indotto in errore l'opponente quanto alle modalità di proposizione dell'opposizione. Analogamente il decreto non consentiva di distinguere e individuare con certezza la materia e dunque il rito da seguire ed ancora una volta l'indicazione della sigla RACL non sarebbe stata sufficiente per una sua inequivocabile classificazione. 5. La censura non è fondata. Anche a non voler considerare che nel ricorso non viene riprodotto il decreto ingiuntivo opposto di tal che non è possibile apprezzarne direttamente il contenuto in relazione alle censure che vengono mosse, in ogni caso va rammentato che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Qualora questa sia erroneamente proposta con atto di citazione anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto - e l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, sempre che sia stato depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (arg. ex Cass. S.U. 13/01/2022 n. 9 v. anche Cass. 26/04/1993 n. 4867). 6. Neppure può essere accolto il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia l'avvenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 153 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e si sostiene che non essendo ravvisabile alcuna responsabilità dell'opponente che era stata indotta in errore si sarebbe dovuto provvedere ad una sua rimessione in termini. 6.1. Va rammentato al riguardo che il diritto alla rimessione in termini non può essere riconosciuto in presenza di una incertezza r.g. n.33811/2018 interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di Cassazione, non determinando essa, in assenza di un orientamento consolidato, alcun mutamento imprevedibile della precedente interpretazione e, quindi, alcun affidamento incolpevole della parte (cfr. Cass. 15/02/2018 n. 3782). Ne segue che la circostanza che sussistesse un'incertezza interpretativa circa la natura di credito di lavoro delle somme chieste con il decreto ingiuntivo non poteva autorizzare una rimessione in termini della parte che aveva erroneamente notificato un atto di citazione in opposizione senza tuttavia depositarlo in cancelleria nel termine decadenziale. 7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 1 5 % per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'a