CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 7298/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: art. 161, 167, 168 l. fall. re – sanzioni tributarie Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 671/04/19 depositata in data 11/07/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l'atto di irro gazione sanzioni per omesso versamento di accise poiché sosteneva insussistente la colpevolezza nell’inadempimento, che derivava quale conseguenza incolpevole dall’ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo; - la CTP rigettav a il ricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. appellava la sentenza di primo grado; - la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; resiste con controricorso l'agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli; - con ordinanza del 15 febbraio 2022 questa Corte ha disposto l'acquisizione dei fascicoli di merito; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 167, 168 della L. fall in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che poiché i debiti tributari erano venuti a scadenza nel mese di marzo 2017, quindi tre giorni anteriormente al deposito della domanda di concordato - perfezionata il 3 aprile 2017 - non sussisteva alcuna violazione della par condicio creditorum nel caso di loro pagamento e correttamente quindi l'omissione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo in parola ha determinato l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione; - il motivo è infondato; - va ricordat o che l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale, tanto che l'amministrazione finanziaria può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza procedere necessariamente con un atto di accertamento. Ove il presupposto impositivo si sia verificato prima dell'apertura del concordato preventivo del debitore, come qui accade, i crediti medesimi devono ritenersi anteriori al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184 della L. fall. re (Cass., Sez. U., 28 maggio 1987, n. 4779; Cass., Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17637). La natura concorsuale del credito rinviene, pertanto, dalla mera circostanza che il credito tributario si ricolleghi a un presupposto di fatto verificatosi in epoca precedente l'apertura di una procedura concorsuale; - ne consegue che risulta irrilevante, al riguardo, la circostanza che, all'atto dell'apertura del concorso, non sia ancora intervenuto alcun accertamento in ordine ai suddetti crediti; parimenti, non può farsi distinzione tra emersione dell'obbligazione tributaria ed applicazione della sanzione pecuniaria, ove il presupposto della irrogazione della sanzione (infrazione) sia precedente l'apertura della procedura concorsuale, benché l'atto di irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della procedura stessa. Le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si veda in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si veda nell'ambito di una procedura concorsuale, per cui si ritiene infondata l'eccezione per la quale, in costanza di procedura concorsuale, l'esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe risultare congelata (Cass., Sez. I, 27 settembre 2018, n. 23322; Cass., Sez. I, 29 settembre 1987, n. 7318; Cass., Sez. I, 9 febbraio 1978, n. 1375); - diverso è invece il caso delle sanzioni erroneamente imputa te a una impresa dichiarata insolvente per debiti scaduti in epoca successiva alla dichiarazione di insolvenza, che qui non ci occupa; - con il secondo motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e dell’art. 6 del d. Lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR affermato che il contribuente non ha offerto alcun ulteriore elemento idoneo ad escludere la colpa in ordine al contestato inadempimento, in quanto il giudice dell'appello ha completamente omesso ogni esame circa la sussistenza dell'elemento colposo o doloso in capo alla società che invece aveva dedotto come il mancato adempimento ha l'obbligo di pagamento delle accise fosse imposto dalla corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 161 e 167 della L. fall. e come tale escludesse qualunque profilo di colpevolezza; - il motivo e infondato, - va premesso che, come questa Corte ha ancora di recente puntualizzato, (si veda in argomento Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019 ) in tema Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] disanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità fondata sul difetto dell'elementosoggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997 laprova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio; - pertanto, no n era onere della CTR indagare ex officio il profilo, ma unicamente esaminare la sussistenza o meno dell’esimente invocata alla luce di quanto dedotto dal contribuente; - in ogni caso, ritiene il Collegio che non possa integrare forza maggiore o, comunque, causa estintiva dell'obbligazione una situazione di oggettiva difficoltà, anche finanziaria, non costituendo tale circostanza evento estintivo delle obbligazioni, ovvero causa legittima di impossibilità ad adempiere, in quanto situazione che rientra nella sfera del normale rischio di impresa, analogamente al caso di mera difficoltà di gestione connessa a calo delle commesse e a crisi economiche congiunturali o strutturali; - inoltre , per costante giurisprudenza di legittimità (tra molte vedasi Cass. Sez. 5 , Or dinanza n. 24880 del 06/11/2020; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019 ) l'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione dellesanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono lesanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi diforza maggiore estintiva dell'obbligazione; - per tali ragioni, il ricorso è integralmente rigettato; - le spese seguono la soccombenza; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 7.700,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo