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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 36357/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 614 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato - è privo della necessaria specificità e versato in fatto in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), così non confrontandosi con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto come delitto tentato e al mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché anch'esso si sostanza in allegazioni assertive non compiutamente correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.) e, quanto alla causa di non punibilità, è comunque inedito (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza», che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 1Sr" del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in f-,fore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiat inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così do -o il 05/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] i1 Franc D E p O TATA Ros

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 614 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato - è privo della necessaria specificità e versato in fatto in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), così non confrontandosi con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto come delitto tentato e al mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché anch'esso si sostanza in allegazioni assertive non compiutamente correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.) e, quanto alla causa di non punibilità, è comunque inedito (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza», che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1Sr" del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in f-,fore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiat inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così do -o il 05/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] i1 Franc D E p O TATA Ros
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