Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 27933/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del giorno 1 giugno 2023 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato per non aver i Giudici del merito riqualificato i fatti di causa nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 75 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nell'attività di spaccio dando rilievo alle dichiarazioni rese in sede di SIT dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale confermava di aver acquistato lo stupefacente rinvenuto in suo possesso dall'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del giorno 1 giugno 2023 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato per non aver i Giudici del merito riqualificato i fatti di causa nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 75 del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nell'attività di spaccio dando rilievo alle dichiarazioni rese in sede di SIT dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale confermava di aver acquistato lo stupefacente rinvenuto in suo possesso dall'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 27933/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris