CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 16647/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aprilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Roma, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 23 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di cui agli artt. 110-605 cod. pen. contestato sub A e, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, ha rideterminato la pena in relazione ai residui reati di cui agli artt. 110-582 e 110-56-629 cod. pen., confermando nel resto e rigettando la richiesta di applicazione di pena sostitutiva. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo due motivi di ricorso con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di lege e del vizio di motivazione, il mancato accoglimento della richiesta, avanzata unilateralmente F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a rispetto alla distinta proposta di concordato, di applicazione di una pena sostitutiva. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati. Sebbene, infatti, la richiesta di pena sostitutiva possa essere avanzata anche nell’ambito delle procedure a pena concordata tra le parti (si veda, in tal senso, anche la recente modifica dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.) occorre, però, che essa faccia parte dell’accordo sul trattamento sanzionatorio (il cui contenuto è insuscettibile di alterazione non condivisa, salva l’ipotesi di illegalità della pena; cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504-01), per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, già con riguardo all’ipotesi del patteggiamento, ma con orientamento esteso anche al concordato (cfr. Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, non mass.; Sez. 2, ord. n. 42859 del 26/09/2024, Calogero, non mass.; Sez. 3, n. 19388 del 09/04/2024, Ciccarone, non mass.; Sez. 5, ord. n. 26440 del 02/04/2024, Maiello, non mass.; Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690-01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 284925-01; Sez. 6, ord., n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978-01). 4. Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così