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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 16972/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 9 giugno 2023, con cui il giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di cui al capo 1) della rubrica accusatoria, concernente la partecipazione, in qualità di promotore e organizzatore della locale di Mileto, all'associazione di stampo mafioso, denominata 'ndrangheta, operante in Calabria e in altre parti del territorio nazionale ed estero.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa denominata 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA] di Mileto.

2.2. Inosservanza o erronea applicazione delle norme penali in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, legittimanti la misura intramuraria in ordine reati contestati.

2.3. Violazione dell'art. 106 Cost., per essere la motivazione dell'ordinanza impugnata apparente.

Non sarebbero stati neanche sommariamente indicati i criteri logici ed ermeneutici in base ai quali è stato affermato il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato.

2.4. Inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del ruolo del ricorrente quale presunto esponente apicale della 'ndrina di Mileto, basata su una pregressa sentenza di condanna definitiva per associazione di stampo mafioso al clan dei Mancuso.

2.5. Inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata relativamente alla valutazione della fonte collaborativa [OSCURATO:PERSONA].

2.6. Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., per la mancata indicazione della fonte di cognizione da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del riesame avrebbe dovuto ritenere inattendibili le propalazioni della fonte collaborativa, rese dopo sette anni dall'inizio della collaborazione.

Il collaborante aveva indicato il ricorrente come personaggio di alto livello criminale, senza riferire, però, di alcuna cointeressenza di natura associativa di stampo mafioso di quest'ultimo con altri presunti sodali.

Le dichiarazioni rese sarebbero inutilizzabili per la mancata indicazione della fonte di cognizione.

2.7. Inadeguatezza motivazionale dell'impugnata ordinanza nella parte in cui ha posto a base della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. una sentenza di condanna irrevocabile del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; tentato omicidio che non avrebbe la benché minima matrice mafiosa e non avrebbe nulla a che vedere con presunte faide.

2.8. Inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha sostenuto la sussistenza del vincolo associativo di stampo mafioso nonché l'appartenenza dell'indagato al presunto sodalizio.

L'ordinanza non avrebbe indicato nemmeno sommariamente i criteri ermeneutici e logici utilizzati per ritenere dimostrata la cosiddetta messa a disposizione del ricorrente nei confronti del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve essere preliminarmente ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01).

3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente alla cosca Mancuso di Limbadi da una serie di elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni testimoniali, sentenze definitive della Corte di cassazione), palesemente idonei a dimostrare che egli era stabilmente radicato all'interno dell'organizzazione criminale.

A fronte della motivazione del provvedimento impugnato il ricorrente ha sollevato censure generiche, che non si confrontano con l'ordinanza impugnata e sono tese a sollecitare una ricostruzione del quadro probatorio alternativa rispetto a quella congrua, cui è pervenuto il giudice in sede di riesame.

Il che - per le considerazioni innanzi formulate - non è consentito.4.

Deve poi precisarsi che il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ma tale rilievo non è stato accompagnato dalla indicazione della decisività delle menzionate dichiarazioni.

Deve ricordarsi che questa Corte, con orientamento (ez. 5, n. 31823 del 6/10/2020, Lucannarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218 - 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ma non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'atto ritenuto inutilizzabile, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza".

Ne discende che la doglianza in disamina risulta priva di specificità.

5. Generica è anche la dedotta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha richiamato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha aggiunto che a confermare la partecipazione del ricorrente alla ‘ndrina di [OSCURATO:PERSONA] di Mileto anche dopo il periodo coperto dal giudicato di condanna e fino all'attualità sovvenivano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e le conversazioni intercettate tra soggetti gravitanti nel mondo della criminalità organizzata, i quali, lungi da riferire di voci correnti, conoscevano precisamente gli assetti mafiosi del territorio.

Si tratta di una motivazione adeguata e logica, come tale non sindacabile.

6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

7. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..4 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 9 giugno 2023, con cui il giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di cui al capo 1) della rubrica accusatoria, concernente la partecipazione, in qualità di promotore e organizzatore della locale di Mileto, all'associazione di stampo mafioso, denominata 'ndrangheta, operante in Calabria e in altre parti del territorio nazionale ed estero. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa denominata 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA] di Mileto. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione delle norme penali in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, legittimanti la misura intramuraria in ordine reati contestati. 2.3. Violazione dell'art. 106 Cost., per essere la motivazione dell'ordinanza impugnata apparente. Non sarebbero stati neanche sommariamente indicati i criteri logici ed ermeneutici in base ai quali è stato affermato il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato. 2.4. Inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del ruolo del ricorrente quale presunto esponente apicale della 'ndrina di Mileto, basata su una pregressa sentenza di condanna definitiva per associazione di stampo mafioso al clan dei Mancuso. 2.5. Inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata relativamente alla valutazione della fonte collaborativa [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., per la mancata indicazione della fonte di cognizione da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del riesame avrebbe dovuto ritenere inattendibili le propalazioni della fonte collaborativa, rese dopo sette anni dall'inizio della collaborazione. Il collaborante aveva indicato il ricorrente come personaggio di alto livello criminale, senza riferire, però, di alcuna cointeressenza di natura associativa di stampo mafioso di quest'ultimo con altri presunti sodali. Le dichiarazioni rese sarebbero inutilizzabili per la mancata indicazione della fonte di cognizione. 2.7. Inadeguatezza motivazionale dell'impugnata ordinanza nella parte in cui ha posto a base della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. una sentenza di condanna irrevocabile del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; tentato omicidio che non avrebbe la benché minima matrice mafiosa e non avrebbe nulla a che vedere con presunte faide. 2.8. Inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha sostenuto la sussistenza del vincolo associativo di stampo mafioso nonché l'appartenenza dell'indagato al presunto sodalizio. L'ordinanza non avrebbe indicato nemmeno sommariamente i criteri ermeneutici e logici utilizzati per ritenere dimostrata la cosiddetta messa a disposizione del ricorrente nei confronti del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve essere preliminarmente ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01). 3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente alla cosca Mancuso di Limbadi da una serie di elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni testimoniali, sentenze definitive della Corte di cassazione), palesemente idonei a dimostrare che egli era stabilmente radicato all'interno dell'organizzazione criminale. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato il ricorrente ha sollevato censure generiche, che non si confrontano con l'ordinanza impugnata e sono tese a sollecitare una ricostruzione del quadro probatorio alternativa rispetto a quella congrua, cui è pervenuto il giudice in sede di riesame. Il che - per le considerazioni innanzi formulate - non è consentito.4. Deve poi precisarsi che il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ma tale rilievo non è stato accompagnato dalla indicazione della decisività delle menzionate dichiarazioni. Deve ricordarsi che questa Corte, con orientamento (ez. 5, n. 31823 del 6/10/2020, Lucannarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218 - 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ma non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'atto ritenuto inutilizzabile, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza". Ne discende che la doglianza in disamina risulta priva di specificità. 5. Generica è anche la dedotta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale ha richiamato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha aggiunto che a confermare la partecipazione del ricorrente alla ‘ndrina di [OSCURATO:PERSONA] di Mileto anche dopo il periodo coperto dal giudicato di condanna e fino all'attualità sovvenivano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e le conversazioni intercettate tra soggetti gravitanti nel mondo della criminalità organizzata, i quali, lungi da riferire di voci correnti, conoscevano precisamente gli assetti mafiosi del territorio. Si tratta di una motivazione adeguata e logica, come tale non sindacabile. 6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 7. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..4 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ad
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