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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61990J0320 - IT Avis juridique important | 61990J0320 SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 GENNAIO 1993. - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELLA DIFESA. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - ITALIA. - [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 177 [OSCURATO:PERSONA] - PRESUPPOSTI. - [OSCURATO:PERSONA] C-320/90, C-321/90 E C-322/90. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00393 edizione speciale svedese pagina I-00001 edizione speciale finlandese pagina I-00001 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione posta in un contesto che non consente una risposta utile ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 177)

[OSCURATO:PERSONA]

L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.

Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-320/90, C-321/90 e C-322/90, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

[OSCURATO:SOCIETA]

e [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa e tra

[OSCURATO:SOCIETA]

e [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa e tra

[OSCURATO:SOCIETA]

e [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa domande vertenti sull' interpretazione dgli artt. 85, 86 e 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE in considerazione del comportamento del governo italiano in materia di assegnazione dei canali UHF destinati alle trasmissioni televisive,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N.

Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg, J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, J.C.

Moitinho de Almeida, F. Grévisse, Díez de Velasco, P.J.G.

Kapteyn, D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la società [OSCURATO:SOCIETA], SpA, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]; ° per la società [OSCURATO:SOCIETA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma; ° per il governo italiano, dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; ° per la Commmissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo italiano e della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 9 giugno 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 ottobre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanze del 4 settembre 1990, pervenute alla Corte il 22 ottobre successivo, il Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) ha proposto, in forza dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, al fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di taluni aspetti di un sistema nazionale di ripartizione di frequenze con riguardo al servizio di radiodiffusione televisiva. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie che vedono di fronte le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], proprietarie di emittenti di radiodiffusione televisiva, e il [OSCURATO:PERSONA] (Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma), e, rispettivamente, il ministero delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero della Difesa. 3 Per spiegare le questioni, il Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA], nelle cause C-320 e 322/90, dopo aver citato il testo dell' art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, si limita a far valere che tale disposizione vieta qualsiasi forma di monopolio.

Nella causa C-321/90, il giudice nazionale aggiunge che è stato sollevato dinanzi ad esso un problema di competenza.

Esso ritiene però, a causa della supremazia del diritto comunitario, di non poter esaminare tale eccezione prima di aver sottoposto alla Corte qualche questione pregiudiziale.

Precisa inoltre che, anche nell' ipotesi di una sua incompetenza, le questioni si giustificano per motivi di economia processuale. 4 Le questioni pregiudiziali sollevate dal Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA] sono così formulate: "1) Se il fatto che il governo italiano si sia riservato l' uso di vari canali per la radiodiffusione televisiva, impedendo che il privato potesse disporre degli stessi canali dal 67 al 99 UHF ed in particolare dei canali 67, 68 e 69, senza emanare norme di coordinamento sull' uso di detti canali, costituisca violazione degli artt. 85, n. 3, e 86 del [OSCURATO:PERSONA] di Roma. 2) Se tale comportamento sia compatibile col [OSCURATO:PERSONA] di Roma e con le sue regole sulla concorrenza". 5 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in via preliminare, che le ordinanze di rinvio sono particolarmente laconiche e avare di particolari quanto agli elementi di fatto e di diritto che consentirebbero di identificare lo scopo delle questioni poste e quindi di comprenderne il senso e la portata. 6 Si deve ricordare che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. 7 Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse. 8 Orbene, le ordinanze di rinvio non contengono alcuna indicazione al riguardo. 9 Vero è che gli atti trasmessi dal giudice nazionale e le osservazioni scritte hanno fornito talune informazioni alla Corte, così come risulta dalla relazione d' udienza, analogamente alle osservazioni presentate dalle parti all' udienza.

Tuttavia, tali osservazioni sono frammentarie e non consentono alla Corte, in mancanza di una sufficiente conoscenza dei fatti all' origine della causa principale, di interpretare le regole comunitarie di concorrenza alla luce della situazione che forma oggetto della controversia, come chiede il giudice a quo. 10 Di conseguenza, non occorre statuire sulle questioni proposte dal Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 4 settembre 1990, dichiara: Non occorre statuire sulle questioni proposte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0320 - IT Avis juridique important | 61990J0320 SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 GENNAIO 1993. - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELLA DIFESA. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - ITALIA. - [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 177 [OSCURATO:PERSONA] - PRESUPPOSTI. - [OSCURATO:PERSONA] C-320/90, C-321/90 E C-322/90. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00393 edizione speciale svedese pagina I-00001 edizione speciale finlandese pagina I-00001 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione posta in un contesto che non consente una risposta utile ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 177) [OSCURATO:PERSONA] L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-320/90, C-321/90 e C-322/90, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa e tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa e tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa domande vertenti sull' interpretazione dgli artt. 85, 86 e 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE in considerazione del comportamento del governo italiano in materia di assegnazione dei canali UHF destinati alle trasmissioni televisive, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg, J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, Díez de Velasco, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la società [OSCURATO:SOCIETA], SpA, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]; ° per la società [OSCURATO:SOCIETA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma; ° per il governo italiano, dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; ° per la Commmissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo italiano e della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 9 giugno 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 ottobre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanze del 4 settembre 1990, pervenute alla Corte il 22 ottobre successivo, il Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) ha proposto, in forza dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, al fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di taluni aspetti di un sistema nazionale di ripartizione di frequenze con riguardo al servizio di radiodiffusione televisiva. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie che vedono di fronte le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], proprietarie di emittenti di radiodiffusione televisiva, e il [OSCURATO:PERSONA] (Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma), e, rispettivamente, il ministero delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero della Difesa. 3 Per spiegare le questioni, il Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA], nelle cause C-320 e 322/90, dopo aver citato il testo dell' art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, si limita a far valere che tale disposizione vieta qualsiasi forma di monopolio. Nella causa C-321/90, il giudice nazionale aggiunge che è stato sollevato dinanzi ad esso un problema di competenza. Esso ritiene però, a causa della supremazia del diritto comunitario, di non poter esaminare tale eccezione prima di aver sottoposto alla Corte qualche questione pregiudiziale. Precisa inoltre che, anche nell' ipotesi di una sua incompetenza, le questioni si giustificano per motivi di economia processuale. 4 Le questioni pregiudiziali sollevate dal Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA] sono così formulate: "1) Se il fatto che il governo italiano si sia riservato l' uso di vari canali per la radiodiffusione televisiva, impedendo che il privato potesse disporre degli stessi canali dal 67 al 99 UHF ed in particolare dei canali 67, 68 e 69, senza emanare norme di coordinamento sull' uso di detti canali, costituisca violazione degli artt. 85, n. 3, e 86 del [OSCURATO:PERSONA] di Roma. 2) Se tale comportamento sia compatibile col [OSCURATO:PERSONA] di Roma e con le sue regole sulla concorrenza". 5 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in via preliminare, che le ordinanze di rinvio sono particolarmente laconiche e avare di particolari quanto agli elementi di fatto e di diritto che consentirebbero di identificare lo scopo delle questioni poste e quindi di comprenderne il senso e la portata. 6 Si deve ricordare che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. 7 Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse. 8 Orbene, le ordinanze di rinvio non contengono alcuna indicazione al riguardo. 9 Vero è che gli atti trasmessi dal giudice nazionale e le osservazioni scritte hanno fornito talune informazioni alla Corte, così come risulta dalla relazione d' udienza, analogamente alle osservazioni presentate dalle parti all' udienza. Tuttavia, tali osservazioni sono frammentarie e non consentono alla Corte, in mancanza di una sufficiente conoscenza dei fatti all' origine della causa principale, di interpretare le regole comunitarie di concorrenza alla luce della situazione che forma oggetto della controversia, come chiede il giudice a quo. 10 Di conseguenza, non occorre statuire sulle questioni proposte dal Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vicepretore di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 4 settembre 1990, dichiara: Non occorre statuire sulle questioni proposte.
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