CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1956
Cassazione n. 06513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1956 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di furto aggravato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante, è stata rideterminata la pena inflitta in quella di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa. Deduce nell'unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen., rappresentando che la manomissione del contatore, con rottura dei sigilli, era risalente ad un'epoca nella quale il ricorrente non viveva nell'abitazione interessata dall'illecito prelievo. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine agli accertati profili di responsabilità dell'imputato con riferimento al reato a lui ascritto. I rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, propongono un'alternativa ricostruzione della vicenda. E' d'uopo rammentare come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti índicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181-01; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dí euro 3.000,00 ín favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosaria [OSCURATO:PERSONA] DEPOS1TP"TA.