Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2025

Cassazione n. 28478/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18071/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], con l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, in ROMA n.4282/2020 depositata i l 23/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma - con la sentenza n. 6786/2019 depositata il 14 maggio 2019 - ha acco lto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’ avviso di accertamento per l’IMU anno 2012, in relazione a quattro immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], qualificati fin dall'acquisto come abitazione principale e pertinenze per l'ampliamento dell'abitazione principale contigua (sita in [OSCURATO:PERSONA] 6 ) , con il quale era stato contestato l’omesso pagamento del tributo, per un importo pari ad euro 296,00, oltre sanzioni (euro 88,80), interessi (euro 40,36) e spese di notìfica (euro 8,75).

2. Il Comune di Ciampino ha interposto appello, che è stato rigettato.

3. La CTR ha difatti ritenuto spettante l'agevolazione (exart. 13 di. 201/2011) per l'abitazione principale, in quanto l'acquisto degli immobili in contestazione era stato effettuato in funzione dell'annessione, all'abitazione principale, non avente caratteristiche di lusso, nella quale risiede ed ha il domicilio abituale l'intero nucleo familiare, considerando il dato dell’unificazione catastale non attuata, rispetto all'agevolazione IMU un dato meramente formale, dal quale può pertanto prescindersi, riconoscendo dunque valenza dirimente all'effettivo utilizzo del bene.

4. Il comune ha formulato ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

5. La contribuente è rimasta intimata.

6. Il Comune di Ciampino ha depositato memoria.

7. La contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022.

8. Con ordinanza interlocutoria del 15/09/2002 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.

9. Il comune ha depositato nuova memoria in data 3 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. In primo luogo, deve evidenziarsi che l a contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022, come tale inammissibile, a fronte di ricorso notificato il 23 giugno 2021, in relazione al quale la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine perentorio di quaranta giorni, exart. 370 c.p.c.

2. Con l'unico motivo del ricorso il Comune di Ciampino deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata riconosciuta l'esenzione malgrado l'immobile non risulti accatastato come unica unità immobiliare per cui, in mancanza di presentazione di dichiarazione DOCFA al fine di dichiarare la fusione dei cespiti - avvenuta solo in data 11.4.2018- gli immobili risultavano accatastati separatamente, senza le risultanze catastali alcun collegamento fra loro, con conseguente inapplicabilità della norma agevolativa, di stretta interpretazione.

Secondo il Comune, la sentenza impugnata è illegittima perché ha riconosciuto l’agevolazione IMU ad unità immobiliari contigue di proprietà della signora [OSCURATO:PERSONA], sebbene queste fossero catastalmente distinte e non ancora fuse in un’unica unità al momentodell’annualità d’imposta 2012, mentre la normativa richiede che l’immobile risulti iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare per poter beneficiare dell’esenzione IMU, e atteso che nel caso specifico la fusione catastale è avvenuta solo nell’aprile 2018.

Non essendo intervenuta alcuna comunicazione formale (DOCFA) all’Agenzia del Territorio prima di quella data, non poteva essere riconosciuto il trattamento agevolato per gli anni precedenti.

Il Comune ribadisce invece che i dati catastali sono elementi essenziali per l’attività di controllo e accertamento fiscale e dunque il dato catastale non è una mera formalità, come argomentato dalla CTR.

Ciò anche in considerazione del fatto che la disciplina dell’IMU si differenzia in modo significativo da quella dell’ICI, e che le agevolazioni fiscali debbano essere interpretate in modo restrittivo.

3. Questa Corte si è già pronunciata sul tema, affermando in fattispecie in cui si poneva il medesimo problema, che“in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale” (Cass.02/08/2024, n. 21914).

4. La CTR ha indi errato nel ritenere che la situazione di fatto di unificazione degli immobili fosse rilevante ai fini dell’esonero dal pagamento della imposta immobiliare.

Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa.

5. Il motivo va conseguentemente accolto.

6. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con rigetto del ricorso originario

7. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, atteso il maturare dell’orientamento in corso di causa.

P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’origin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18071/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], con l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, in ROMA n.4282/2020 depositata i l 23/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma - con la sentenza n. 6786/2019 depositata il 14 maggio 2019 - ha acco lto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’ avviso di accertamento per l’IMU anno 2012, in relazione a quattro immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], qualificati fin dall'acquisto come abitazione principale e pertinenze per l'ampliamento dell'abitazione principale contigua (sita in [OSCURATO:PERSONA] 6 ) , con il quale era stato contestato l’omesso pagamento del tributo, per un importo pari ad euro 296,00, oltre sanzioni (euro 88,80), interessi (euro 40,36) e spese di notìfica (euro 8,75). 2. Il Comune di Ciampino ha interposto appello, che è stato rigettato. 3. La CTR ha difatti ritenuto spettante l'agevolazione (exart. 13 di. 201/2011) per l'abitazione principale, in quanto l'acquisto degli immobili in contestazione era stato effettuato in funzione dell'annessione, all'abitazione principale, non avente caratteristiche di lusso, nella quale risiede ed ha il domicilio abituale l'intero nucleo familiare, considerando il dato dell’unificazione catastale non attuata, rispetto all'agevolazione IMU un dato meramente formale, dal quale può pertanto prescindersi, riconoscendo dunque valenza dirimente all'effettivo utilizzo del bene. 4. Il comune ha formulato ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 5. La contribuente è rimasta intimata. 6. Il Comune di Ciampino ha depositato memoria. 7. La contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022. 8. Con ordinanza interlocutoria del 15/09/2002 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. 9. Il comune ha depositato nuova memoria in data 3 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo, deve evidenziarsi che l a contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022, come tale inammissibile, a fronte di ricorso notificato il 23 giugno 2021, in relazione al quale la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine perentorio di quaranta giorni, exart. 370 c.p.c. 2. Con l'unico motivo del ricorso il Comune di Ciampino deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata riconosciuta l'esenzione malgrado l'immobile non risulti accatastato come unica unità immobiliare per cui, in mancanza di presentazione di dichiarazione DOCFA al fine di dichiarare la fusione dei cespiti - avvenuta solo in data 11.4.2018- gli immobili risultavano accatastati separatamente, senza le risultanze catastali alcun collegamento fra loro, con conseguente inapplicabilità della norma agevolativa, di stretta interpretazione. Secondo il Comune, la sentenza impugnata è illegittima perché ha riconosciuto l’agevolazione IMU ad unità immobiliari contigue di proprietà della signora [OSCURATO:PERSONA], sebbene queste fossero catastalmente distinte e non ancora fuse in un’unica unità al momentodell’annualità d’imposta 2012, mentre la normativa richiede che l’immobile risulti iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare per poter beneficiare dell’esenzione IMU, e atteso che nel caso specifico la fusione catastale è avvenuta solo nell’aprile 2018. Non essendo intervenuta alcuna comunicazione formale (DOCFA) all’Agenzia del Territorio prima di quella data, non poteva essere riconosciuto il trattamento agevolato per gli anni precedenti. Il Comune ribadisce invece che i dati catastali sono elementi essenziali per l’attività di controllo e accertamento fiscale e dunque il dato catastale non è una mera formalità, come argomentato dalla CTR. Ciò anche in considerazione del fatto che la disciplina dell’IMU si differenzia in modo significativo da quella dell’ICI, e che le agevolazioni fiscali debbano essere interpretate in modo restrittivo. 3. Questa Corte si è già pronunciata sul tema, affermando in fattispecie in cui si poneva il medesimo problema, che“in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale” (Cass.02/08/2024, n. 21914). 4. La CTR ha indi errato nel ritenere che la situazione di fatto di unificazione degli immobili fosse rilevante ai fini dell’esonero dal pagamento della imposta immobiliare. Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa. 5. Il motivo va conseguentemente accolto. 6. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con rigetto del ricorso originario 7. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, atteso il maturare dell’orientamento in corso di causa. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’origin
Sentenza Cassazione n. 28478/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris