CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente incidentalecontroNumero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 2937/2025 depositata il 10/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (hinc:CGT2) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc:la contribuente) contro la sentenza n. 5311/2024, con la quale la Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli aveva respinto il ricorso propostodalla contribuente contro l’atto di intimazione relativo a tre cartelle dipagamento e a due avvisi di accertamento, con riprese a titolo di IVA, IRAP,IRPEF ed addizionali per diverse annualità d'imposta (2005, 2007, 2008 e2009).2. La CGT2, in senso parzialmente diverso dal giudice di prime cure, haritenuto che l’appello dovesse essere accolto con riferimento a:− la cartella di pagamento n. 07120110142828937000 di Euro88.992,35 (relativa a presunti debiti - IVA, IRAP [OSCURATO:PERSONA] 2005), poiché notificata in data 11/10/2011, con la conseguenzache, al momento della notifica dell’avviso di intimazione avvenuta indata 20/11/2023 - anche considerando la sospensione COVID 19 –era decorso il termine decennale stante l’inesistenza di attiinterruttivi;− l’avviso di accertamento n. TETMO1443 di euro 11.035,59– IRPEFanno 2007, poiché mancava agli atti la prova dell’esistenza dellanotifica dell’avviso di accertamento e dei successivi atti interruttivi.2.1. Diversamente l’appello andava respinto per i seguenti atti:Numero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026− la cartella di pagamento n. 07120120154432181000 di euro 3.393,90(relativa a presunti debiti - IVA, IRPEF e [OSCURATO:PERSONA] anno 2009è stata notificata in data 31/01/2013), per la quale, alla data dinotifica dell’avviso di intimazione, avvenuta il 20/11/2023 nonrisultava decorso - considerando la sospensione COVID 19 - il termineprescrizionale decennale;− anche per la cartella di pagamento n. 07120130112890175000 dieuro 44.002,29 (relativa a presunti debiti IVA, IRPEF e AddizionaleIrpef anno 2008) - notificata in data 12/11/2013 - alla data di notificadell’avviso di intimazione, avvenuta il 20/11/2023, non risultavadecorso, considerando la sospensione COVID 19, il termineprescrizionale;− per l’avviso di accertamento n. TETMO1758 di euro 17.096,35 –relativo all’IRPEF per l’anno 2008, presuntivamente notificato in data05/07/2012, ruolo emesso da [OSCURATO:PERSONA] II di [OSCURATO:PERSONA].Napoli 3 - non era decorso il termine prescrizionale decennale,dovendosi considerare la sospensione COVID 19.3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.4. La contribuente ha resistito con controricorso, proponendo,contestualmente ricorso incidentale con quattro motivi.5. La contribuente ha depositato altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 68,comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2015 (dal primo richiamato), per avere il giudice di merito ritenuto maturatala prescrizione del credito di cui alla cartella n. 07120110142828937000,laddove invero la normativa richiamata ha previsto una dilazione delNumero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026termine di prescrizione ad epoca successiva a quella della notificadell’intimazione impugnata.1.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censuratanella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione in relazione allapretesa indicata nella cartella n. 07120110142828937000 notificata in data11/10/2011, a fronte dell’atto di intimazione notificato in data 20/11/2023.La ricorrente rileva che:- in base all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2015 i termini diprescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici e degli Agenti dellaRiscossione, che scadono entro il 31 dicembre degli anni durante i quali siverifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo annosuccessivo alla fine del periodo di sospensione;- l’art. 68 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18, convertito con modificazioni dallalegge 24/04/2020, n. 27, ha stabilito la sospensione dei termini deiversamenti, in scadenza nel periodo 08/03/2020-31/08/2021, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagliavvisi c.d. autoesattivi di cui agli artt. 29 e 30 d.l. 31/05/2010, n. 78,convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122, prevedendo,inoltre, all’ultimo periodo del comma 1, l’applicabilità in queste fattispeciedelle disposizioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015.Nel caso di specie la cartella impugnata è stata emessa dall’agente dellariscossione, con la conseguenza che, a fronte della proroga ex art. 68 d.l.n. 18 del 2020, il termine di prescrizione che, riguardando un atto notificatoin data 11/10/2011, sarebbe scaduto entro il 31/12/2021 (cioè nell’annointeressato dalla sospensione della proroga COVID), è stato prorogato al31/12/2023 e la notifica dell’intimazione, avvenuta in data 20/11/2023, ètempestiva.1.2. Il primo motivo di ricorso principale deve essere esaminato, perconnessione, con il primo motivo di ricorso incidentale con il quale è statadenunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione eNumero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890, inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento n.07120110142828937000.1.3. Con tale motivo la ricorrente incidentale ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto correttamente notificata la cartellain data 11/10/2011. Dagli atti di causa emerge, infatti, che la notificasarebbe avvenuta a mezzo posta e consegnata a persona diversa daldestinatario (familiare convivente). In tale ipotesi, il perfezionamento dellanotifica è subordinato all'adempimento di una formalità essenziale,prescritta a pena di nullità: l'invio della raccomandata informativa (c.d.C.A.N.) al destinatario, come previsto dall'art. 7, comma 3, legge n. 890 del1982. L'agente della riscossione, su cui gravava il relativo onere probatorio,non ha mai prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta spedizione e ricezionedi tale avviso. Il documento indicato a pagina 10 del ricorso principale è unmero "avviso di avvenuta notifica", che non reca alcuna prova né dellaspedizione della C.A.N. né della sua ricezione. Lo stesso vale anche per ildocumento n. 5/A di controparte, il quale non include alcuna provadell’avvenuta spedizione dell’avviso ex art. 7 legge n. 890 del 1982. Sitratta, infatti, di un documento interno di Equitalia contenente un elenco diraccomandate da consegnare all’ufficio postale, senza alcuna prova dispedizione. La mancanza di tale prova rende la notificazione nulla, con laconseguenza che non può produrre alcun effetto interruttivo dellaprescrizione.1.4. Il primo motivo di ricorso incidentale, da valutare in via preliminare,rispetto alla questione posta con il primo motivo di ricorso principale (chepresuppone, ai fini della decorrenza della prescrizione, il perfezionamentodella notificazione in data 11/10/2011) è infondato.La ricorrente prospetta, infatti, il vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., rilevando che la notifica sarebbe stata eseguita a mezzo posta,Numero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026per la quale, sempre secondo parte ricorrente, sarebbe necessaria la C.A.N.,con la conseguenza che nel caso di specie risulterebbe violato l’art. 7,comma 3, legge n. 890 del 1982. Si legge, infatti, a pag. 16 delcontroricorso contenente il ricorso incidentale: «Dagli atti di causa emergeche la notifica sarebbe avvenuta a mezzo posta e consegnata a personadiversa dal destinatario (familiare convivente). In tale ipotesi, ilperfezionamento della notifica è subordinato all'adempimento di unaformalità essenziale, prescritta a pena di nullità: l'invio della raccomandatainformativa (c.d. C.A.N.) al destinatario, come previsto dall'art. 7, comma3, della Legge n. 890/1982.»Tale censura, così come prospettata da parte ricorrente incidentale conriferimento alla violazione dell’art. 7, comma 3, legge n.890 del 1982 (al cuiesame è limitato il sindacato di legittimità di questa Corte, dal momentoche il ricorso in cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata,limitato ai vizi indicati nell’art. 360 c.p.c., così come illustrati dalla partericorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c.), è infondata.Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di notifica diretta deglil'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito pertemporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguitadecorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di depositopresso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza,nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto),trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tuteladelle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postaleordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendoperaltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1,d.P.R. 602 del 1973. Ciò sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degliinteressi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per ilcontribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., oveNumero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avutoconoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass.,28/05/2020, n. 10131).1.5. Alla luce dell’infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale,occorre esaminare il primo motivo di ricorso principale, che è fondato, allaluce del combinato disposto dei seguenti articoli:- l’art. 68 d.l. n. 18 del 2020, il quale stabilisce che: «Con riferimentoalle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelledi pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisiprevisti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Iversamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unicasoluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizionidi cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.»;- l’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 (richiamato dall’art. 68 cit.), il qualeprevede che: «I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degliuffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degliagenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti daglieventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi mariguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori diComuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta lasospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadonoentro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fi no al 31 dicembre delsecondo anno successivo alla fi ne del periodo di sospensione.»1.6. Con riferimento alla cartella impugnata - emessa dall’agente dellariscossione – occorre rilevare che, alla luce dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020,Numero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026il termine di prescrizione (riguardando un atto notificato in data11/10/2011), che scadeva entro il 31/12/2021 (cioè nell’anno interessatodalla sospensione della proroga COVID), è stato prorogato al 31/12/2023,con la conseguenza che la notifica dell’intimazione, avvenuta in data20/11/2023, è tempestiva.2. Con il secondo motivo di ricorso principale è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere ilgiudice di merito accolto l’appello relativamente alla prescrizione del creditodi cui all’avviso n. TETMO1443 in ragione dell’asserita mancata prova dellasua notifica, sebbene tale questione non potesse trovare ingresso nelgiudizio di appello.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in quanto,dapprima ha escluso dal proprio esame le censure che la contribuenteappellante muoveva alla sentenza di primo grado in relazione alla questionedell’omessa notifica dell’avviso n. TETMO1443, in ragione della tardivitàdella questione prospettata dal contribuente, per poi decidere di accoglierela doglianza proposta da quest’ultimo in relazione all’atto impositivo inesame. Dalla lettura del ricorso introduttivo, emerge, infatti, come lacontribuente desse per presupposta la circostanza fattuale che tale avvisofosse stato notificato il 29 settembre 2012 e contestasse, piuttosto, che, nelnovembre 2023, la prescrizione decennale fosse spirata (come risulta dallalettura del primo motivo riportato a pag. 14 del ricorso in cassazione). Néassume rilievo la ritenuta inidoneità dell’estratto di ruolo a provare talenotifica, alla luce di quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, dalmomento che ogni questione relativa alla mancata prova della notificadell’avviso di accertamento era estranea al giudizio di merito.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 68, comma 1, del d.l.n. 18 del 2020 e dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015 (dal primoNumero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026richiamato), per avere il giudice di merito ritenuto maturata la prescrizionedel credito di cui all’avviso n. TETMO1443, laddove invero la normativarichiamata ha previsto una sospensione del termine di prescrizione dall’8marzo 2020 al 31 agosto 2021, con conseguente posticipazione del termineultimo.3.1. Con tale motivo, alla luce di quanto già evidenziato nel secondomotivo, la ricorrente rileva che neppure per l’avviso n. TETMO1443 puòritenersi, comunque, maturata la prescrizione. Si tratta infatti – come risultadall’atto riprodotto analogicamente a pag. 17 ss. del ricorso in cassazione –di un avviso di accertamento impoesattivo, per il quale, ai sensi degli artt.68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015 resta sospesa laprescrizione. Nel caso di specie, dovendosi presuppore come dies a quodella prescrizione la data – menzionata dalla stessa ricorrente nel primomotivo del ricorso introduttivo – del 20/09/2012, il termine di prescrizionesarebbe scaduto, in assenza di norme emergenziali, al 20 settembre 2022.Il termine di prescrizione è rimasto, tuttavia, sospeso dall’8 marzo 2020 al31 agosto 2021 e, quindi, per la durata complessiva di 541 giorni. Occorrequindi aggiungere tale periodo al termine originariamente calcolato del 20settembre 2022, giungendo così alla data del 14/03/2024, con laconseguente erroneità della statuizione del giudice di seconde cure,considerato che l’atto d’intimazione è stato notificato in data 20/11/2023.4. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato, con il conseguenteassorbimento del terzo motivo di ricorso. Nel caso di specie le contestazionirelative all’avviso n. TETMO1443 articolate nel ricorso introduttivoriguardavano la prescrizione e non concernevano la notifica dell’attoimpositivo appena richiamato. La stessa controricorrente, del resto,afferma, a pag. 13 del controricorso che: «È pur vero, infatti, che lacontribuente non aveva formulato, col ricorso in primo grado, uno specificomotivo volto a far dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n.TETMO1443 per sua omessa notifica. Tuttavia, sin dal primo attoNumero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026introduttivo, l'odierna controricorrente aveva ritualmente etempestivamente eccepito l'estinzione del credito per intervenutaprescrizione decennale. E, nel formulare tale eccezione, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha mai dato per pacifica o ammesso l'avvenuta notifica dell'attopresupposto; al contrario, in ogni scritto difensivo ha sempre fattoriferimento ad atti "presuntivamente notificati", una locuzione cheinequivocabilmente denota la contestazione del fatto storico della notifica,quantomeno ai fini della sua efficacia interruttiva.»Ora, è evidente come non potesse essere sufficiente, per l’impugnazionedell’atto di intimazione con il quale era chiesto l’adempimento della pretesaindicata nell’avviso TETMO1443, la (mera) circostanza che non fosse dataper pacifica la notifica dell’atto presupposto, essendo necessaria, piuttosto,l’espressa contestazione di tale notifica nel ricorso introduttivo del presentegiudizio.4.1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso principale comporta,come già rilevato, l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, consideratoanche che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione relativaalla prescrizione della pretesa impositiva indicata nell’avviso TETMO1443.5. Passando all’esame dei residui motivi di ricorso incidentale, con ilsecondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 2946 c.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cuiha rigettato l'appello per la cartella di pagamento n.07120120154432181000.5.1. Con tale motivo la ricorrente incidentale censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame relativo allacartella n. 07120120154432181000, notificata il 31/01/2013, affermandoche: «considerando la sospensione COVID 19», il termine prescrizionaledecennale non era decorso. Tuttavia, il termine di prescrizione decennale,decorrente dal 31/01/2013, sarebbe naturalmente spirato il 31/01/2023.Numero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026Tale data è successiva al termine finale di ogni sospensione emergenziale(31/08/2021). L'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 sospendeva i soli termini diversamento "in scadenza" nel periodo di emergenza, venuto a cessare il31/08/2021. Poiché il termine decennale di prescrizione della cartella inesame non scadeva affatto in tale periodo (e, a fortiori, quello perl’adempimento delle cartelle, pari a 60 giorni dalle relative notifiche, ex art.25 TUIR), nessuna sospensione poteva trovare applicazione. La CGT2 ha,quindi, errato nell'applicare una sospensione normativa non pertinente,giungendo a rigettare l'appello su un presupposto giuridico inesistente. Ilcredito era, pertanto, prescritto alla data di notifica dell'intimazione([OSCURATO:DATA_NASCITA]).6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione degli artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 2946 c.c.,in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello per la cartella dipagamento n. 07120130112890175000.6.1. Con tale motivo la ricorrente incidentale, per le stesse ragioni,censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello relativo allacartella n. 07120130112890175000, notificata il 12/11/2013. Il termine diprescrizione decennale sarebbe spirato il 12/11/2023. Anche in questo caso,la scadenza è successiva al periodo di sospensione COVID-19. [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente applicato in modo errato la normativaemergenziale, estendendo la sospensione a un termine di prescrizione chenon era "in scadenza" nel periodo rilevante. L'intimazione di pagamento,notificata il 20/11/2023, è dunque successiva al compimento dellaprescrizione, e il relativo credito doveva essere dichiarato estinto.7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione degli artt. 67 d.l. n. 18 del 2020 e 2946 c.c.,in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenzaNumero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026impugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello per l'avviso diaccertamento n. TETMO1758.7.1. Con tale motivo il ricorrente censura la statuizione relativaall'avviso di accertamento n. TETMO1758, notificato il 05/07/2012,evidenziando che il termine di prescrizione decennale sarebbe spirato il05/07/2022, data anch'essa successiva al periodo di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] merito ha, quindi, errato nel ritenere applicabile una sospensionenormativa che non poteva operare, per le medesime ragioni esposte neimotivi precedenti, vale a dire perché il termine decennale di prescrizionescadeva il 5/7/2022 e, quindi, in epoca abbondantemente8. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale possonoessere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questionegiuridica e sono infondati. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in temadi sospensione della riscossione mediante ruolo per l'emergenza Covid, aisensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell'art. 12, commi 1 e 2, deld.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cui notificare l'intimazione dipagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, ondeevitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogatodi n. 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alladata dell'8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ovependente alla data dell'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020e il 31 dicembre 2021 (Cass., 28/12/2025, n. 34336).8.1. Nel caso di specie, a fronte dell’atto di intimazione notificato il20/11/2023, si ha che:- la cartella 07120120154432181000 è stata notificata in data31/01/2013, con la conseguenza che, aggiungendo 542 giorni l’attoimpositivo impugnato nel presente giudizio risulta notificato prima dellospirare del termine di prescrizione decennale;Numero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026- la cartella n. 07120130112890175000 è stata notificata in data12/11/2013, con la conseguenza che, aggiungendo 542 giorni l’attoimpositivo impugnato nel presente giudizio risulta notificato prima dellospirare del termine di prescrizione decennale;- anche per l'avviso di accertamento n. TETMO1758, notificato il05/07/2012, aggiungendo 542 giorni al termine di prescrizione decennaleemerge che l’atto di intimazione è stato notificato prima dello spirare deltermine di prescrizione.8.2. Devono, quindi, ritenersi infondati il secondo, il terzo e il quartomotivo di ricorso incidentale.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato sono fondati il primo e ilsecondo motivo di ricorso principale, con il conseguente assorbimento delterzo motivo.9.1. Il ricorso incidentale è, invece, infondato.10. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale e dichiaraassorbito il terzo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio;Numero registro generale 13206/2025Numero sezionale 4240/2026Numero di raccolta generale 22670/2026Data pubblicazione 03/07/2026ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]