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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:717
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CO0361_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-361/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Corea del Sud), rappresentata dai signori N. Bromfield e C. Thomas, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Loesch, 11, rue Goethe, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 28 giugno 2000 nella causa T-191/98 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2551), nonché: - a sospendere l'esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35.134 - Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1), in quanto, all'art. 8, essa infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 13 750 000, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nella causa T-191/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], compresa l'eventuale impugnazione, - a far condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, procedimento in cui l'altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale, F.G.

Jacobs ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd ha proposto, ai sensi degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 giugno 2000, causa T-191/98 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2551; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto la sua domanda mirante a sospendere l'esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35.134 - Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto, all'art. 8, essa infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 13 750

000. 2 Oltre all'annullamento dell'ordinanza impugnata, la ricorrente chiede: - che venga sospesa l'esecuzione della decisione impugnata in quanto, all'art. 8, le infligge un'ammenda di EUR 13 750 000, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nella causa T-191/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], compresa l'eventuale impugnazione; - che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata alle spese. 3 Inoltre la ricorrente richiede di poter presentare osservazioni in merito al trattamento dei dati riservati eventualmente contenuti nell'ordinanza che pone fine al presente grado di giudizio. 4 Con atto depositato in cancelleria il 20 ottobre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni scritte alla Corte.

Il contesto normativo, i fatti e il procedimento 5 Il contesto normativo, i fatti all'origine della causa e il procedimento dinanzi al Tribunale sono esposti nell'ordinanza impugnata come segue: «1 La ricorrente era una delle quindici compagnie marittime parti del Trans-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "TAA"), un accordo relativo al trasporto di linea attraverso l'Atlantico, tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, entrato in vigore il 31 agosto 1992. 2 Il 19 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.446 - Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU L 376, pag. 1), con la quale, da un lato, ha dichiarato che talune disposizioni del TAA, tra cui, in particolare, quelle relative ad alcuni servizi di trasporto terrestre sul territorio della Comunità, contravvenivano all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) e, d'altra parte, ha rifiutato di applicare l'art. 85, n. 3, del Trattato e l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1), a tali disposizioni.

La decisione 94/980 vietava ai suoi destinatari di dedicarsi, in particolare, a pratiche di fissazione dei prezzi aventi oggetto o effetto identico o analogo alle disposizioni contenute nel TAA. 3 A seguito di numerose discussioni con la [OSCURATO:PERSONA], le parti del TAA hanno notificato a quest'ultima, il 5 luglio 1994, un nuovo accordo destinato a sostituirlo e denominato Trans-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "TACA"), entrato in vigore il 24 ottobre 1994. 4 Il 16 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione [impugnata]. 5 Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della decisione [impugnata], le parti del TACA hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, dell'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 avendo concluso un accordo in forza del quale esse hanno svolto diverse attività contrarie alla concorrenza. 6 Ai sensi degli artt. 5 e 6 della decisione [impugnata], la richiedente e le altri parti del TACA hanno violato le disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) e dell'art. 54 dell'accordo SEE, avendo alterato la struttura concorrenziale del mercato in modo da consolidare la loro posizione dominante collettiva e avendo imposto restrizioni alla disponibilità e al contenuto di contratti di servizio. 7 L'art. 8 della decisione [impugnata] infligge alle parti del TACA, per le infrazioni constatate agli artt. 5 e 6, un'ammenda che, per quanto riguarda la richiedente, è pari a EUR 13,75 milioni.

L'art. 10 dispone che le ammende fissate all'art. 8 devono essere pagate entro tre mesi dalla data di notifica della decisione [impugnata].

A decorrere dalla scadenza di tale termine, sono automaticamente dovuti interessi al tasso del 7,5%. 8 Con lettera 25 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato la decisione [impugnata] alla richiedente.

In tale lettera essa precisava che, qualora la richiedente avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, essa non avrebbe proceduto ad alcuna misura di recupero in pendenza della causa, fatti salvi gli interessi che avrebbero cominciato a decorrere al tasso del 5,50%, a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento, e sempreché entro tale data fosse fornita una garanzia bancaria, accettabile dalla [OSCURATO:PERSONA] e idonea a ricomprendere il debito in linea capitale oltre agli interessi. 9 Con lettera 2 dicembre 1998 la richiedente ha chiesto di essere dispensata dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria o di pagare l'ammenda. 10 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 1998 la richiedente, con altre undici compagnie marittime parti del TACA, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) volto all'annullamento della decisione [impugnata] (causa T-191/98). 11 Il 9 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della richiedente, indicando di essere pronta ad accettare:

a) una garanzia bancaria limitata nel tempo (ad esempio, per un periodo di un anno) utilizzando il modello di garanzia bancaria allegato;

b) un meccanismo di pagamento rateizzato, a condizione che siano calcolati gli interessi di mora e che il saldo del debito sia coperto da una garanzia bancaria ordinaria. 12 Il modello di garanzia bancaria allegato a tale lettera prevede che la detta garanzia abbia una durata iniziale di un anno, rinnovabile automaticamente per nuovi periodi di un anno qualora non sia revocata dalla banca.

In caso di revoca, la ricorrente è tenuta a versare, entro un termine di quindici giorni, l'importo dell'ammenda maggiorato degli interessi scaduti. 13 Con atto depositato presso la cancelleria il 19 ottobre 1999 la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 242 CE, la presente domanda diretta ad ottenere: - la sospensione dell'esecuzione della decisione [impugnata] in quanto le impone, all'art. 8, il pagamento di un'ammenda di EUR 13,75 milioni, fino alla pronuncia definitiva nella causa T-191/98 e sull'eventuale relativa impugnazione, e fino alla firma dell'ordinanza che pone fine al presente procedimento sommario; - la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese attinenti al presente procedimento sommario. (...) 15 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte il 29 ottobre 1999. 16 Il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente a rispondere a taluni quesiti scritti nel corso dell'audizione delle parti. 17 Le difese delle parti sono state sentite il 12 novembre 1999.

Nel corso dell'audizione, la richiedente è stata invitata ad integrare le sue risposte ai quesiti scritti che le erano stati posti.

Il 3 dicembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni sulle risposte integrative che la richiedente ha depositato in cancelleria il 26 novembre. 18 Il 7 dicembre 1999 il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente a pronunciarsi su talune questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni del 3 dicembre.

La richiedente ha risposto con lettera depositata in cancelleria il 15 dicembre 1999. 19 Con ordinanza in pari data (causa T-191/98 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata in Raccolta), il giudice del procedimento sommario ha disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino alla firma dell'ordinanza che avrebbe posto fine al presente procedimento sommario, richiedendo la comunicazione dei conti annuali relativi all'esercizio concluso il 31 dicembre 1999, verificati e certificati da un revisore di reputazione internazionale, accompagnati da una lettera promanante da tale revisore diretta ad attestare che da tali conti risulta l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione [impugnata], in linea capitale oltre ad interessi.

Infine, il punto 3 del dispositivo dell'ordinanza precisava che, fino alla fine del presente procedimento sommario, l'ammenda inflitta alla richiedente avrebbe continuato a produrre interessi al tasso del 7,5%, in conformità all'art. 10 della decisione [impugnata]. 20 Il 31 marzo 2000 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria una relazione dello studio [OSCURATO:PERSONA] & Company relativa ai suoi conti annuali per l'esercizio 1999.

Con lettera depositata in cancelleria il 19 aprile 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni su tali conti».

L'ordinanza impugnata 6 Con l'ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti. 7 Innanzi tutto, il giudice del procedimento sommario ha dichiarato manifestamente irricevibili le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere provvedimenti provvisori sino alla pronuncia definitiva sul ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza.

Infatti, al punto 41 dell'ordinanza impugnata il giudice del procedimento sommario ha rilevato di non essere competente a disporre provvedimenti provvisori destinati a produrre effetti fino alla pronuncia di una sentenza della Corte sull'eventuale ricorso contro la sentenza del Tribunale che pone fine alla causa principale. 8 Al punto 42 il giudice del procedimento sommario ha rilevato che la ricorrente chiedeva che fosse sospesa l'esecuzione della decisione impugnata in quanto le infligge, all'art. 8, un'ammenda di EUR 13 750 000 mentre, nella sua lettera di notifica del 25 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che, in caso di ricorso, non avrebbe proceduto ad alcuna misura di recupero dell'ammenda purché la richiedente avesse costituito una garanzia bancaria pari all'importo dell'ammenda stessa, in linea capitale, oltre ad interessi.

Il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che, ciò considerato, la domanda di sospensione dell'esecuzione non poteva aver altro fine se non quello di ottenere un'esenzione dall'obbligo di costituire la garanzia bancaria come presupposto per non procedere al recupero immediato dell'importo dell'ammenda inflitta con la decisione impugnata.

A tal riguardo egli ha ricordato che, salvo privare di senso il principio dell'effetto non sospensivo dei ricorsi, sancito dall'art. 242 CE, la domanda della richiedente avrebbe potuto essere accolta soltanto in presenza di circostanze eccezionali [ordinanze 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1549, punto 6, e 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P(R), DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8733, punto 48]. 9 Avendo la [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto l'esistenza di un fumus boni iuris, il giudice del procedimento sommario ha verificato, al punto 43, se la ricorrente avesse provato che le era impossibile costituire la garanzia bancaria richiesta senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza e se, pertanto, ricorresse il presupposto dell'urgenza.

In proposito, egli ha ritenuto che la rilevanza delle lettere con le quali le banche hanno espresso il loro rifiuto di concedere la garanzia richiesta doveva essere valutata alla luce della situazione economica oggettiva della ricorrente. 10 Per effettuare un esame di questo tipo, che implica un'analisi complessa di numerosi dati contabili e finanziari, il giudice del procedimento sommario, tenuto conto dell'imminente chiusura dell'esercizio 1999, con la citata ordinanza 15 dicembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ha imposto alla ricorrente di produrre entro il 1° aprile 2000 i conti del suo ultimo esercizio. 11 Al termine di tale esame, al punto 45 dell'ordinanza impugnata egli ha osservato che la ricorrente non aveva dimostrato di correre il rischio di un danno tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione richiesta. 12 A tal proposito, ai punti 46 e 47 il giudice del procedimento sommario ha rilevato che le difficoltà dedotte dalla ricorrente traevano origine da fatti precedenti la decisione impugnata.

Infatti, sin dal 1995 essa soffriva di un forte indebitamento.

La sua situazione finanziaria era peggiorata nel corso del 1996 ed era inoltre stata colpita dalla crisi economica e monetaria asiatica del 1997. 13 Tuttavia, al punto 48 il giudice del procedimento sommario ha osservato che, dal 1998, la situazione della ricorrente era considerevolmente migliorata.

Anzitutto, tra il 1997 e il 1998, essa aveva ridotto il suo passivo di oltre il 16% e, tra il 1998 e il 1999, di oltre il 34%.

Tale passivo ammontava a KRW (won coreani) 557 miliardi nel 1999, pari circa alla metà del passivo del 1997.

Inoltre, grazie al piano di ristrutturazione stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente era stata in grado, alla fine dell'esercizio 1999, di eliminare i 480 miliardi di perdite riportate nel corso dell'esercizio precedente e di presentare un risultato operativo di KRW 46 miliardi, per un risultato netto superiore a KRW 253 miliardi.

Nel corso di tale esercizio, i suoi fondi propri erano passati da KRW - 427 miliardi a KRW 96 miliardi, riconducendo il suo rapporto di indebitamento (passivo/fondi propri) a 6, livello circa cinque volte inferiore a quello constatato nel 1996.

La sua spesa per interessi è passata da KRW 117 miliardi a KRW 73 miliardi.

Nel corso del secondo semestre del 1999, la ricorrente aveva registrato risultati migliori di quelli che prevedeva al momento della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori. 14 Al punto 49, il giudice del procedimento sommario ha ammesso che, nonostante tali positivi sviluppi, la liquidazione immediata delle navi e degli attivi immobiliari della ricorrente non avrebbe consentito di ottenere liquidità sufficienti al pagamento dell'ammenda.

Egli ha però aggiunto che la richiedente possedeva partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ambito del piano di ristrutturazione, erano destinate ad essere a breve termine liquidate e il cui importo era ampiamente superiore a quello dell'ammenda. 15 Infine, al punto 50, il giudice del procedimento sommario ha osservato che la ricorrente disponeva ormai di un certo margine di autofinanziamento.

Le liquidità ottenute nel 1999, quantunque inferiori all'importo necessario al pagamento dell'ammenda, avrebbero dovuto consentire alla ricorrente di procurarsi una garanzia bancaria o, in alternativa, capitali che le permettessero di pagare l'importo dell'ammenda stessa.

I dinieghi opposti dalle banche consultate dalla ricorrente, anteriori alla pubblicazione dei conti relativi all'esercizio 1999, sono in proposito privi di rilevanza. 16 Al punto 51, il giudice del procedimento sommario ha concluso che, in una simile situazione, non sarebbe stato impossibile per la ricorrente costituire una garanzia bancaria senza a mettere a repentaglio la propria sopravvivenza.

Alla luce del generale miglioramento della sua situazione, l'esecuzione della decisione impugnata prima della pronuncia della sentenza sul merito non avrebbe cagionato alla ricorrente danni gravi e irreparabili, anche se la suddetta decisione fosse stata annullata dal Tribunale.

Pertanto il requisito dell'urgenza non sussisteva. 17 Il giudice del procedimento sommario ha peraltro rilevato che la ponderazione degli interessi in gioco ostava a che fosse accolta la domanda della ricorrente.

Infatti, l'interesse pubblico al rispetto della decisione impugnata, che si riconnette alla preservazione dell'efficacia delle regole comunitarie sulla concorrenza e dell'effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], era prevalente rispetto all'interesse individuale della ricorrente, la quale non si trovava più di fronte ad un rischio di danno grave e irreparabile.

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale Gli argomenti della ricorrente 18 A sostengo della sua domanda, la ricorrente deduce quattro motivi attinenti, rispettivamente, allo snaturamento delle prove presentate al presidente del Tribunale, alla violazione della procedura da parte di quest'ultimo, a un errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario nell'applicare il criterio della sospensione dell'esecuzione e ad un errore di diritto da questi commesso nel valutare la propria competenza. 19 Con il primo motivo, si contesta al giudice del procedimento sommario di avere, nella valutazione dell'urgenza e nella ponderazione degli interessi, snaturato le prove ad esso presentate. 20 Infatti, pur riconoscendo il miglioramento della propria situazione finanziaria, in termini generali, la ricorrente accusa il giudice del procedimento sommario di aver descritto la sua situazione nel 1999 facendo riferimento, in particolare, ai suoi profitti di gestione, i quali non terrebbero conto del rilevante carico di interessi da essa sostenuto, nonché al suo profitto netto, il quale era attivo non a causa degli utili derivanti dalle attività di gestione, ma unicamente a causa di una cessione di attivi effettuata conformemente al piano di ristrutturazione, e i cui ricavi erano stati immediatamente riversati dalla ricorrente alle banche al fine di ridurre il proprio indebitamento. 21 Agendo in tal modo, il giudice del procedimento sommario non avrebbe tenuto in considerazione gli interessi dovuti dalla ricorrente a causa del suo fortissimo indebitamento bancario né dell'indicatore maggiormente rilevante in merito alla sua capacità di generare redditi in modo continuativo, ossia il fatto che, prescindendo dall'elemento straordinario rappresentato dalla cessione di attivi, la ricorrente aveva subito nel 1999 una perdita ordinaria pari a KRW 7 miliardi (EUR 4 milioni). 22 La situazione finanziaria della ricorrente rimaneva pertanto assai fragile, malgrado i miglioramenti ottenuti grazie all'attuazione del piano di ristrutturazione, che si protrae sino alla fine del 2002. 23 Costituirebbe altresì uno snaturamento delle prove la conclusione del giudice del procedimento sommario secondo la quale, in un prossimo futuro, la ricorrente avrebbe ricavato dalla vendita delle sue partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidità di gran lunga superiori all'importo dell'ammenda, ossia, rispettivamente, in base alla stima che compare nel piano di ristrutturazione, KRW 4 miliardi (EUR 3 milioni) e KRW 80 miliardi (EUR 63 milioni). 24 Da un lato, come indicato nella nota n. 5 dei conti verificati della ricorrente relativi all'esercizio 1999, tali partecipazioni erano garantite da pegno presso la [OSCURATO:PERSONA] fino ad un importo massimo KRW 70,202 miliardi.

Il ricavato della vendita delle suddette partecipazioni non poteva però essere utilizzato per pagare l'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Dall'altro, come risulta dalla risposta della ricorrente alle questioni del Tribunale, quest'ultima aveva ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] un nuovo termine per la vendita delle proprie partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA], ossia rispettivamente il giugno 2000 e il giugno 2001, dato che le era stato impossibile trovare un acquirente per tali partecipazioni prima della fine del 1998, come previsto dal piano di ristrutturazione.

Soltanto il 17 agosto 2000 la ricorrente era finalmente riuscita a vendere le proprie partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] per KRW 5,250 miliardi (EUR 4 milioni), riversati alla [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente non sarebbe riuscita a vendere neppure le sue partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA], potendo disporre del ricavato di tale vendita al massimo un anno dopo l'adozione dell'ordinanza impugnata. 26 Il giudice del procedimento sommario avrebbe inoltre snaturato le prove ad esso presentate quando ha concluso che la ricorrente sarebbe stata quindi in grado di ottenere una garanzia bancaria o un prestito che le avrebbero consentito di pagare l'importo dell'ammenda, sulla base di un criterio che non è stato applicato da nessuna delle banche della ricorrente e senza tener conto dell'atteggiamento adottato da queste ultime nei suoi confronti. 27 La ricorrente avrebbe dimostrato che la sua banca principale, la [OSCURATO:PERSONA], e altre tre banche si erano rifiutate di accordarle una garanzia bancaria, nel novembre 1998 nonché nel luglio e nell'agosto 1999, per ragioni identiche: da un lato, il rapporto estremamente basso tra la garanzia costituita dalla ricorrente e i prestiti da essa contratti - rapporto di gran lunga inferiore a quello imposto dalle direttive applicate dalle banche - e, dall'altro, la duplice circostanza che il passivo della ricorrente era superiore al suo capitale liberato e che il suo rapporto indebitamento/capitale netto era di molto superiore a quello proprio di una situazione normale.

Le banche avrebbero inoltre rifiutato nel 1999 di aprire una nuova linea di credito per la ricorrente. 28 Contrariamente a quanto rilevato dal giudice del procedimento sommario, il fatto che le liquidità della ricorrente non fossero interamente assorbite dal suo carico di interessi non le consentirebbe di ottenere una garanzia bancaria.

Infatti, dette liquidità verrebbero utilizzate per il rimborso dei prestiti esistenti.

L'erroneità della conclusione cui è pervenuto il giudice del procedimento sommario sarebbe confermata dal fatto che le banche della ricorrente si sono nuovamente rifiutate di accordarle la garanzia bancaria richiesta sulla base dei suoi conti verificati relativi all'esercizio 1999. 29 Lo snaturamento delle prove relative alle tre questioni cruciali che costituiscono il risultato della ricorrente per l'esercizio 1999, la vendita delle sue partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la possibilità per essa di ottenere una garanzia bancaria o un prestito renderebbero del tutto invalida la conclusione del giudice del procedimento sommario secondo la quale il requisito dell'urgenza non sussisteva nel caso di specie, nonché la ponderazione degli interessi da esso effettuata.

Tale giudice ha difatti respinto la domanda di sospensione di cui era investito ritenendo che, in assenza di un rischio di danno grave e irreparabile per la ricorrente, l'interesse di quest'ultima consisteva unicamente nell'evitare il pagamento immediato dell'ammenda. 30 Con il secondo motivo si contesta al giudice del procedimento sommario di aver violato la procedura non consentendo alla ricorrente di presentare osservazioni, scritte o orali, sulla sua situazione finanziaria dopo l'adozione del bilancio certificato relativo all'esercizio 1999.

Tale violazione avrebbe pregiudicato i diritti della difesa della ricorrente tutelati dal diritto comunitario, nonché il principio audi alteram partem sancito dallo stesso. 31 La ricorrente sostiene al riguardo che la portata limitata del ricorso dinanzi alla Corte si basa sull'ipotesi che le parti abbiano avuto la possibilità di discutere su tutte le questioni rilevanti dinanzi al Tribunale. 32 Dopo aver trasmesso al giudice del procedimento sommario i propri conti verificati relativi all'esercizio 1999, la ricorrente si aspettava di poter presentare, come la [OSCURATO:PERSONA], osservazioni su di essi o di essere invitata dal giudice del procedimento sommario a rispondere a una serie di domande specifiche sull'evoluzione della sua situazione finanziaria.

Quanto meno, essa contava sullo svolgimento di un'udienza, che era stata espressamente prevista dal giudice del procedimento sommario, dal momento che l'ordinanza impugnata incideva sulla sua situazione giuridica in quanto apponeva un termine alla sospensione concessa con l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza. 33 Questa violazione della procedura avrebbe privato la ricorrente della possibilità di convincere il giudice del procedimento sommario della fondatezza delle sue argomentazioni, specie per quanto riguarda le questioni relative al primo motivo e, in particolare, di sottoporgli la prova più importante in merito alla possibilità di ottenere una garanzia bancaria o un prestito dopo l'adozione dei conti verificati relativi all'esercizio 1999, ossia le nuove lettere di rifiuto provenienti da quattro banche.

Più in generale, la ricorrente non avrebbe avuto modo di far valere dinanzi al giudice del procedimento sommario i progressi effettuati nel suo processo di ristrutturazione. 34 Con il terzo motivo si contesta al giudice del procedimento sommario di aver commesso un errore di diritto nell'applicare il criterio della sospensione dell'esecuzione adottando un'ottica indebitamente restrittiva al momento di esaminare l'esistenza di eventuali circostanze eccezionali che potessero giustificare una deroga all'obbligo di fornire una garanzia bancaria. 35 Nel valutare la sussistenza di tali circostanze, il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto prendere in considerazione le tre circostanze seguenti. 36 In primo luogo, l'esistenza di una violazione del diritto comunitario non era ancora stata accertata da un giudice indipendente e imparziale, conformemente ai principi fondamentali del diritto comunitario. 37 Tale circostanza è particolarmente importante per quanto riguarda la possibilità di sospendere l'obbligo di pagare un'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza.

Infatti, eseguire la decisione che infligge un'ammenda in un momento in cui il Tribunale non si è ancora pronunciato equivarrebbe a sanzionare un'impresa per violazione delle regole di concorrenza prima che tale violazione sia stata accertata da un giudice indipendente e imparziale. 38 Soltanto la sospensione, per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, di un'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle regole di concorrenza, senza l'obbligo di fornire una garanzia bancaria, rispetterebbe pienamente i diritti della difesa e l'accesso alla giustizia.

D'altronde, a seguito della citata ordinanza DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la DSR-[OSCURATO:PERSONA] GmbH ha presentato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro i quindici [OSCURATO:PERSONA] membri dell'Unione europea, sostenendo che la mancata sospensione dell'ammenda ad essa inflitta con la decisione impugnata costituiva una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 39 In secondo luogo, la procedura giurisdizionale finalizzata a stabilire l'importo adeguato dell'ammenda non era ancora giunta a termine. 40 Nel momento in cui viene proposta l'azione principale in attuazione dell'art. 229 CE, il giudice comunitario dispone di una competenza anche di merito che gli consente di annullare o di ridurre l'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 41 Il fatto che l'importo adeguato dell'ammenda inflitta ad un'impresa che abbia violato le regole sulla concorrenza sia stabilito in ultima istanza dal giudice comunitario costituisce una circostanza rilevante della quale il giudice del procedimento sommario dovrebbe tenere conto nel momento in cui decide di disporre la sospensione dell'esecuzione di tale ammenda. 42 In terzo luogo, la sospensione della riscossione di un'ammenda comporta il rinvio soltanto della data del pagamento di una somma di denaro, ma non influisce sul gioco della concorrenza né pregiudica i terzi. 43 Il giudice del procedimento sommario dovrebbe tener conto di questa rilevante circostanza al momento di decidere se disporre o meno la sospensione dell'esecuzione.

Quanto meno, egli non dovrebbe assumere, in merito alla riscossione di un'ammenda, un atteggiamento più restrittivo di quello seguito nel caso di sospensione dell'esecuzione di altre misure che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre alle imprese di adottare per porre termine a una violazione delle regole sulla concorrenza, caso in cui non occorre dimostrare alcuna circostanza eccezionale. 44 La presa in considerazione di queste tre circostanze avrebbe indotto il giudice del procedimento sommario ad assumere una posizione meno restrittiva sull'esistenza di circostanze eccezionali. 45 Il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente si trovasse in evidente difficoltà finanziaria, che le sue attività fossero soggette a un piano di ristrutturazione imposto dalla sua banca principale, dietro istruzione di un agenzia governativa, e che essa fosse in grado di dimostrare l'impossibilità di ottenere una garanzia bancaria per l'importo dell'ammenda e per i relativi interessi maturati dovrebbe essere considerato una circostanza eccezionale che giustifica la sospensione dell'obbligo di pagare l'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 46 Con il quarto e ultimo motivo si contesta al giudice del procedimento sommario di aver commesso un errore di diritto ritenendo di non essere competente per ordinare provvedimenti provvisori diretti ad esplicare effetti fino alla sentenza della Corte su ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado che pone fine al giudizio di merito. 47 Una tale conclusione sarebbe errata in diritto, almeno per la parte in cui riguarda la sospensione della riscossione dell'ammenda inflitta per violazione delle regole sulla concorrenza.

In questo campo, sarebbe interesse di una buona amministrazione della giustizia che il Tribunale fosse competente a concedere una sospensione dell'esecuzione estesa al ricorso contro la sentenza nel merito.

Una volta proposto tale ricorso, la Corte sarebbe competente, in caso di mutamento delle circostanze, per modificare la sospensione o porvi fine. 48 Dagli artt. 83, n. 1, e 118 del regolamento di procedura della Corte sembra emergere che quest'ultima non è competente per concedere una sospensione dell'esecuzione fino a che non venga proposto ricorso.

Al fine di garantire la tutela effettiva delle imprese interessate, sarebbe di conseguenza essenziale che il Tribunale possa, quanto meno, disporre la sospensione dell'esecuzione di una decisione che infligge un'ammenda nel corso del termine previsto per la proposizione di un ricorso contro la sua sentenza nel merito.

Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] 49 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda di non aver richiesto il pagamento immediato dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Il procedimento sommario proposto da quest'ultima verterebbe pertanto esclusivamente sull'obbligo di costituire una garanzia bancaria.

Secondo una giurisprudenza costante, la domanda di esenzione da tale obbligo può essere accolta soltanto in circostanze eccezionali, allorché la costituzione di una garanzia bancaria sia oggettivamente impossibile o nel caso in cui, di per sé, debba causare un danno grave e irreparabile al ricorrente. 50 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, relativo allo snaturamento da parte del giudice del procedimento sommario delle prove ad esso presentate, è irricevibile e, in ogni caso, infondato. 51 Gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo equivarrebbero infatti a sostenere che il giudice del procedimento sommario si è sbagliato nel valutare la situazione finanziaria della ricorrente o che avrebbe dovuto attribuire un maggior rilievo ad alcuni degli elementi citati nell'ordinanza impugnata e un rilievo minore ad altri.

Orbene, una simile questione non può costituire oggetto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. 52 Al contrario della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il giudice del procedimento sommario non abbia snaturato le prove ad esso presentate e che l'ordinanza impugnata sia interamente giustificata alla luce delle stesse. 53 Infatti, il recupero, da parte della ricorrente, di uno stato di relativa salute finanziaria non sarebbe stato desunto esclusivamente dai suoi profitti di gestione e dai suoi profitti netti per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1999.

Il giudice del procedimento sommario avrebbe tenuto conto di un insieme di elementi, tra i quali figuravano altresì il nettissimo miglioramento degli attivi della ricorrente e del rapporto indebitamento/capitale netto della stessa, la considerevole riduzione del suo passivo e degli interessi dell'indebitamento bancario, i buoni risultati del secondo semestre del 1999, nonché il risanamento realizzato grazie alla ristrutturazione. 54 In ogni caso, i risultati del bilancio verificato relativo all'esercizio 1999 confermerebbero l'eccezionale miglioramento della situazione finanziaria della ricorrente.

Si dovrebbero mettere a confronto le perdite ordinarie di quest'ultima nel 1999, pari a KRW 7 miliardi, con quelle del 1998, che superavano i KRW 100 miliardi.

Queste cifre dimostrerebbero che la ricorrente ha realizzato un utile nella seconda metà del 1999 poiché, nella prima metà dello stesso anno, le perdite erano state stimate a KRW 9 miliardi. 55 La riduzione del debito della ricorrente e, conseguentemente, degli interessi da essa pagati, alla quale fa riferimento l'ordinanza impugnata, assumerebbe un'importanza particolare in quanto consentirebbe alla ricorrente di trasformare i suoi utili di gestione positivi in utili ordinari.

Il peso degli interessi pagati dalla ricorrente sarebbe stato dimezzato dal 1997 e un considerevole miglioramento a tal proposito si sarebbe prodotto nel corso del secondo semestre del 1999. 56 Parimenti, la probabile vendita delle partecipazioni della ricorrente nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe uno soltanto degli elementi dei quali il giudice del procedimento sommario ha tenuto conto per valutare la sua situazione finanziaria.

La vendita è stata menzionata solo per rispondere all'argomento secondo il quale il valore delle navi e dei beni immobili della ricorrente era inferiore a quello dei prestiti bancari per i quali essi fungevano da garanzia.

Del resto, il versamento del ricavato di tale vendita avrebbe ulteriormente migliorato la situazione degli attivi della ricorrente e ridotto gli interessi da essa pagati, confermando in tal modo la conclusione cui il giudice del procedimento sommario è giunto.

Inoltre, dei KRW 84 miliardi che la ricorrente prevede di ricavare da tale vendita, soltanto 70 sarebbero destinati alla riduzione del suo indebitamento. 57 Le liquidità di cui la ricorrente dispone costituirebbero poi solo un elemento indicativo del miglioramento della sua situazione finanziaria e del fatto che essa avrebbe potuto sperare in un atteggiamento più positivo da parte delle sue banche se queste avessero dovuto decidere se fornirle aiuto o porla in stato di liquidazione. 58 [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondato anche il secondo motivo, attinente al fatto che il giudice del procedimento sommario avrebbe violato la procedura non avendo dato alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni sulla sua situazione finanziaria dopo l'adozione dei conti verificati relativi all'esercizio 1999. 59 La sospensione provvisoria della decisione impugnata con l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza, e la richiesta di presentare conti verificati relativi all'esercizio 1999 avevano lo scopo di consentire al giudice del procedimento sommario di valutare gli argomenti della ricorrente sulla base di dati definitivi anziché sulla base di stime di parte.

Non sarebbe quindi stato necessario discutere su punti già diffusamente esaminati. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pertanto limitata a spiegare i motivi per cui i dati definitivi confermavano le sue argomentazioni.

In ogni caso, la ricorrente avrebbe potuto formulare qualunque osservazione utile per i suddetti conti al momento della loro trasmissione al giudice del procedimento sommario. 60 La ricorrente avrebbe potuto altresì comunicare al presidente del Tribunale, qualora lo avesse ritenuto utile, qualsiasi informazione complementare riguardante l'attuazione della sua ristrutturazione e le nuove lettere delle banche che le negavano la concessione di una garanzia bancaria. 61 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, attinente ad un errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario nell'applicare il criterio della sospensione dell'esecuzione, sarebbe irricevibile in quanto la ricorrente non ha dedotto dinanzi a detto giudice l'argomento secondo cui la giurisprudenza restrittiva sulla possibilità di sospendere il pagamento di un'ammenda senza costituire una garanzia bancaria è erronea nei suoi principi. 62 Se anche fosse ritenuto ricevibile, detto motivo sarebbe in ogni caso infondato.

Infatti, il giudice del procedimento sommario si sarebbe limitato ad applicare il criterio delle circostanze eccezionali sancito dalla giurisprudenza della Corte. 63 Nel caso in cui un giudice indipendente e imparziale non abbia ancora accertato l'esistenza di una violazione del diritto comunitario della concorrenza e la procedura giurisdizionale diretta a stabilire l'importo adeguato dell'ammenda inflitta a causa di tale violazione non sia ancora giunta a termine, un obbligo di pagare l'ammenda, senza sospensione in caso di ricorso proposto dinanzi ad un giudice indipendente, potrebbe essere contrario all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o ai corrispondenti principi fondamentali del diritto comunitario, qualora il risultato di tale obbligo di pagamento immediato sia quello di negare l'accesso alla giustizia all'impresa interessata, in particolare perché il pagamento dell'ammenda ne comporterebbe la liquidazione. 64 Ciò tuttavia non avverrebbe nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] stessa concede la sospensione della riscossione dell'ammenda a condizione che venga costituita una garanzia bancaria.

Inoltre, se l'impresa interessata è in grado di dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali, ossia di non essere effettivamente in grado di costituire una simile garanzia, potrebbe ottenere dal giudice del procedimento sommario un'ordinanza di sospensione dell'obbligo di costituire la garanzia stessa. 65 Per quanto riguarda la richiesta presentata dalla DSR-[OSCURATO:PERSONA] alla Corte europea dei diritti dell'uomo, essa verte su una questione sostanzialmente diversa, ossia la possibilità, per i giudici comunitari, di tener conto della potenza finanziaria del gruppo cui l'impresa interessata appartiene, anche se quest'ultima costituisce una persona giuridica distinta dal gruppo. 66 Peraltro, l'argomento secondo il quale la sospensione della riscossione di un'ammenda non avrebbe incidenza diretta sulla concorrenza sarebbe doppiamente irricevibile in quanto, da un lato, non è stato dedotto dinanzi al presidente del Tribunale e, dall'altro, mira a mettere in discussione la sua ponderazione degli interessi. 67 In ogni caso, il giudice del procedimento sommario applicherebbe il medesimo criterio riguardo alla sospensione della riscossione di un'ammenda e alla sospensione dell'esecuzione delle altre misure che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre alle imprese di adottare per porre fine ad un'infrazione alle norme sulla concorrenza, ossia la necessità della sospensione al fine di evitare un danno grave e irreparabile.

L'obbligo di dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali per ottenere la sospensione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria sarebbe dovuto semplicemente al fatto che la sospensione della riscossione dell'ammenda esiste già e che quella dell'obbligo di costituire una garanzia può essere concessa solo in via eccezionale. 68 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondato il quarto ed ultimo motivo, attinente al presunto errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario nel valutare la propria competenza, in quanto il presidente del Tribunale non ha il potere di ordinare provvedimenti provvisori finché non abbia definitivamente statuito sul ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale che pone fine al giudizio di merito.

Infatti, quando la causa viene deferita alla Corte, spetta a quest'ultima stabilire se la decisione della [OSCURATO:PERSONA] debba essere sospesa in attesa della pronuncia della sentenza. 69 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia irragionevole sostenere che il giudice del procedimento sommario dovrebbe essere competente per sospendere la riscossione di un'ammenda sino allo scadere del termine previsto per la presentazione di un ricorso. 70 In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche qualora il giudice del procedimento sommario avesse sbagliato riguardo alla sua competenza per ordinare la sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia della sentenza definitiva della Corte, tale errore non avrebbe alcuna influenza sul risultato del ricorso contro la pronuncia del Tribunale, in quanto il giudice del procedimento sommario ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla necessità di disporre la sospensione dell'esecuzione. 71 Poiché le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per la pronuncia sul ricorso in esame, non occorre che le stesse svolgano osservazioni orali.

Giudizio 72 In via preliminare occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo. 73 Il Tribunale è l'unico competente ad accertare i fatti - salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo ad esso trasmessi - e inoltre a valutare tali fatti. 74 Oltre a ciò, la Corte non ha competenza, in linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei suoi accertamenti o della sua valutazione dei fatti.

Infatti, una volta che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti [ordinanza 25 giugno 1998, causa C-159/98 P(R), Antille olandesi/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4147, punto 68]. 75 I motivi del ricorso vanno esaminati alla luce dei suddetti elementi. 76 Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha snaturato le prove ad esso presentate riguardo ai suoi profitti del 1999, alla vendita delle sue partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla possibilità di ottenere una garanzia bancaria o un prestito. 77 Va rilevato in proposito che né dalle deduzioni della ricorrente, né dall'ordinanza impugnata risulta che gli accertamenti effettuati dal giudice del procedimento sommario circa i tre elementi menzionati al punto precedente sarebbero viziati da inesattezza materiale. 78 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo ricorso, il giudice del procedimento sommario ha tenuto conto del carico di interessi da essa sostenuto e non si è basato esclusivamente sugli utili di gestione e sugli utili netti del 1999 allorché ha esaminato se la situazione finanziaria della ricorrente fosse migliorata tanto da poter costituire una garanzia bancaria senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza. 79 Infatti, per concludere che la ricorrente aveva recuperato una relativa salute finanziaria, il giudice del procedimento sommario ha tenuto conto, al punto 48 dell'ordinanza impugnata, di un insieme di elementi, tra i quali figurano il netto miglioramento degli attivi e del rapporto di indebitamento, la notevole riduzione del passivo e degli interessi dell'indebitamento, il fatto che fossero stati ottenuti risultati migliori del previsto nel corso del secondo semestre del 1999 e il risanamento realizzato con la ristrutturazione. 80 Per quanto riguarda le partecipazioni della ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA], va osservato che il giudice del procedimento sommario si è limitato a rilevare, al punto 49 dell'ordinanza impugnata, che, anche se essa incontrava difficoltà per effettuarne la vendita, l'importo di tali partecipazioni era di gran lunga superiore a quello dell'ammenda. 81 Di conseguenza, la valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del procedimento sommario, secondo la quale, tenuto conto del miglioramento della situazione finanziaria della ricorrente, l'importo delle suddette partecipazioni nonché il margine di autofinanziamento da essa impegnato nel 1999 dovevano consentirle di ottenere una garanzia bancaria o, in alternativa, capitali che le consentissero di pagare l'importo dell'ammenda, non può essere riesaminata nell'ambito dell'impugnazione per i motivi ricordati ai punti 72-74 della presente ordinanza. 82 Il primo motivo va pertanto respinto. 83 Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha commesso un'irregolarità di procedura non consentendole di presentare osservazioni, scritte o orali, sulla sua situazione finanziaria dopo l'adozione dei conti verificati relativi all'esercizio 1999. 84 Al riguardo, è sufficiente osservare che davanti al presidente del Tribunale la ricorrente ha potuto presentare, sia verbalmente sia per iscritto, le proprie osservazioni in merito all'evoluzione della sua situazione finanziaria.

L'esame del giudice del procedimento sommario sui suoi conti verificati relativi all'esercizio 1999, cui la ricorrente poteva allegare qualunque osservazione avesse ritenuto utile, costituiva pertanto il completamento di una procedura giurisdizionale nel corso della quale la ricorrente ha potuto presentare, a più riprese, i suoi argomenti attinenti alla propria situazione finanziaria. 85 Di conseguenza, il fatto che il presidente del Tribunale non abbia ritenuto necessario organizzare una nuova udienza dopo che la ricorrente aveva trasmesso i propri conti verificati relativi all'esercizio 1999, né sottoporle quesiti scritti su tali conti, non può essere considerato come pregiudizievole per i diritti della difesa della ricorrente o del principio audi alteram partem. 86 Pertanto, anche il secondo motivo dev'essere respinto. 87 Con il terzo motivo, la ricorrente contesta al giudice del procedimento sommario di aver commesso un errore di diritto nel valutare in modo indebitamente restrittivo l'esistenza di eventuali circostanze eccezionali che giustificassero un'esenzione dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria. 88 Va ricordato che una domanda di esenzione dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per la mancata riscossione immediata di un'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolta solo in casi eccezionali.

La possibilità di chiedere la costituzione di una garanzia è infatti espressamente prevista per i procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della [OSCURATO:PERSONA] (v., da ultimo, ordinanza DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 48). 89 Il giudice del procedimento sommario ha giustamente verificato la sussistenza di tali circostanze eccezionali nel caso di specie ed ha concluso, per i motivi ricordati ai punti 78-80 della presente ordinanza, che non era impossibile per la ricorrente costituire una garanzia bancaria senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza. 90 A tal proposito occorre ricordare che lo scopo del procedimento sommario in oggetto non è la sospensione del pagamento dell'ammenda, bensì l'ottenimento da parte della ricorrente di un'esenzione dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria come alternativa al pagamento immediato dell'ammenda. 91 La ricorrente non ha dimostrato i motivi per i quali la mancata sospensione, in assenza di circostanze eccezionali, del suo obbligo di fornire una garanzia bancaria come alternativa al pagamento immediato dell'ammenda sarebbe contraria ai principi fondamentali del diritto comunitario. 92 Va ricordato, al riguardo, che la possibilità di ottenere la sospensione dell'obbligo di pagare un'ammenda inflitta ad un'impresa per violazione delle regole sulla concorrenza, cui si aggiunge la facoltà per quest'ultima di dimostrare che circostanze eccezionali giustificano che essa sia esonerata dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria, tiene conto, in particolare, del fatto che l'esistenza di un'infrazione alle suddette regole non è stata ancora accertata da un giudice indipendente e imparziale e che l'importo dell'ammenda non è definitivamente fissato. 93 Di conseguenza, il giudice del procedimento sommario non ha commesso un errore di diritto nella valutazione delle circostanze che giustificano un'esenzione dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria. 94 Pertanto, il terzo motivo dev'essere respinto. 95 Con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente contesta al presidente del Tribunale di aver commesso un errore di diritto ritenendo di non essere competente per ordinare misure provvisorie destinate a produrre effetti giuridici fino alla pronuncia della sentenza della Corte su un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale che pone fine al giudizio di merito. 96 Occorre innanzi tutto rilevare che, in base agli artt. 242 CE e 243 CE, la sospensione dell'esecuzione di un atto - come i provvedimenti provvisori - può essere disposta solo nell'ambito di una causa di cui siano investiti, rispettivamente, la Corte o il Tribunale. 97 Va inoltre rilevato che dall'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che, se l'ordinanza del presidente del Tribunale non fissa la data a partire dalla quale il provvedimento cessa di essere applicabile, tale provvedimento cessa di avere effetto dalla pronuncia della sentenza definitiva. 98 Infine, dall'art. 53, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia deriva che spetta alla Corte statuire, in caso di impugnazione, su qualunque domanda di sospensione dell'esecuzione o di provvedimenti provvisori presentata da una delle parti. 99 Di conseguenza, il presidente del Tribunale è competente soltanto a concedere, con ordinanza motivata, la sospensione dell'esecuzione di un atto nell'ambito del giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione, e non può estendere gli effetti di detta ordinanza ad un'eventuale impugnazione proposta dinanzi alla Corte, e quest'ultima è l'unica competente a statuire su qualunque domanda di sospensione dell'esecuzione proposta nell'ambito di un'impugnazione. 100 Pertanto, come rilevato giustamente dal presidente del Tribunale al punto 41 dell'ordinanza impugnata, quest'ultimo non è competente per disporre provvedimenti provvisori destinati a produrre effetti fino alla pronuncia di una sentenza della Corte sul ricorso eventualmente proposto avverso la sentenza del Tribunale che pone fine al giudizio di merito. 101 Anche il quarto motivo dev'essere quindi respinto. 102 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso non possono essere accolti e, di conseguenza, il ricorso va respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 103 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della ricorrente, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: 1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CO0361_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-361/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Corea del Sud), rappresentata dai signori N. Bromfield e C. Thomas, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Loesch, 11, rue Goethe, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 28 giugno 2000 nella causa T-191/98 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2551), nonché: - a sospendere l'esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35.134 - Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1), in quanto, all'art. 8, essa infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 13 750 000, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nella causa T-191/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], compresa l'eventuale impugnazione, - a far condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, procedimento in cui l'altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta in primo grado, IL PRESIDENTE DELLA CORTE, sentito l'avvocato generale, F.G. Jacobs ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd ha proposto, ai sensi degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 giugno 2000, causa T-191/98 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2551; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto la sua domanda mirante a sospendere l'esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35.134 - Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto, all'art. 8, essa infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 13 750 000. 2 Oltre all'annullamento dell'ordinanza impugnata, la ricorrente chiede: - che venga sospesa l'esecuzione della decisione impugnata in quanto, all'art. 8, le infligge un'ammenda di EUR 13 750 000, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nella causa T-191/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], compresa l'eventuale impugnazione; - che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata alle spese. 3 Inoltre la ricorrente richiede di poter presentare osservazioni in merito al trattamento dei dati riservati eventualmente contenuti nell'ordinanza che pone fine al presente grado di giudizio. 4 Con atto depositato in cancelleria il 20 ottobre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni scritte alla Corte. Il contesto normativo, i fatti e il procedimento 5 Il contesto normativo, i fatti all'origine della causa e il procedimento dinanzi al Tribunale sono esposti nell'ordinanza impugnata come segue: «1 La ricorrente era una delle quindici compagnie marittime parti del Trans-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "TAA"), un accordo relativo al trasporto di linea attraverso l'Atlantico, tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, entrato in vigore il 31 agosto 1992. 2 Il 19 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.446 - Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU L 376, pag. 1), con la quale, da un lato, ha dichiarato che talune disposizioni del TAA, tra cui, in particolare, quelle relative ad alcuni servizi di trasporto terrestre sul territorio della Comunità, contravvenivano all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) e, d'altra parte, ha rifiutato di applicare l'art. 85, n. 3, del Trattato e l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1), a tali disposizioni. La decisione 94/980 vietava ai suoi destinatari di dedicarsi, in particolare, a pratiche di fissazione dei prezzi aventi oggetto o effetto identico o analogo alle disposizioni contenute nel TAA. 3 A seguito di numerose discussioni con la [OSCURATO:PERSONA], le parti del TAA hanno notificato a quest'ultima, il 5 luglio 1994, un nuovo accordo destinato a sostituirlo e denominato Trans-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "TACA"), entrato in vigore il 24 ottobre 1994. 4 Il 16 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione [impugnata]. 5 Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della decisione [impugnata], le parti del TACA hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, dell'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 avendo concluso un accordo in forza del quale esse hanno svolto diverse attività contrarie alla concorrenza. 6 Ai sensi degli artt. 5 e 6 della decisione [impugnata], la richiedente e le altri parti del TACA hanno violato le disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) e dell'art. 54 dell'accordo SEE, avendo alterato la struttura concorrenziale del mercato in modo da consolidare la loro posizione dominante collettiva e avendo imposto restrizioni alla disponibilità e al contenuto di contratti di servizio. 7 L'art. 8 della decisione [impugnata] infligge alle parti del TACA, per le infrazioni constatate agli artt. 5 e 6, un'ammenda che, per quanto riguarda la richiedente, è pari a EUR 13,75 milioni. L'art. 10 dispone che le ammende fissate all'art. 8 devono essere pagate entro tre mesi dalla data di notifica della decisione [impugnata]. A decorrere dalla scadenza di tale termine, sono automaticamente dovuti interessi al tasso del 7,5%. 8 Con lettera 25 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato la decisione [impugnata] alla richiedente. In tale lettera essa precisava che, qualora la richiedente avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, essa non avrebbe proceduto ad alcuna misura di recupero in pendenza della causa, fatti salvi gli interessi che avrebbero cominciato a decorrere al tasso del 5,50%, a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento, e sempreché entro tale data fosse fornita una garanzia bancaria, accettabile dalla [OSCURATO:PERSONA] e idonea a ricomprendere il debito in linea capitale oltre agli interessi. 9 Con lettera 2 dicembre 1998 la richiedente ha chiesto di essere dispensata dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria o di pagare l'ammenda. 10 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 1998 la richiedente, con altre undici compagnie marittime parti del TACA, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) volto all'annullamento della decisione [impugnata] (causa T-191/98). 11 Il 9 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della richiedente, indicando di essere pronta ad accettare: a) una garanzia bancaria limitata nel tempo (ad esempio, per un periodo di un anno) utilizzando il modello di garanzia bancaria allegato; b) un meccanismo di pagamento rateizzato, a condizione che siano calcolati gli interessi di mora e che il saldo del debito sia coperto da una garanzia bancaria ordinaria. 12 Il modello di garanzia bancaria allegato a tale lettera prevede che la detta garanzia abbia una durata iniziale di un anno, rinnovabile automaticamente per nuovi periodi di un anno qualora non sia revocata dalla banca. In caso di revoca, la ricorrente è tenuta a versare, entro un termine di quindici giorni, l'importo dell'ammenda maggiorato degli interessi scaduti. 13 Con atto depositato presso la cancelleria il 19 ottobre 1999 la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 242 CE, la presente domanda diretta ad ottenere: - la sospensione dell'esecuzione della decisione [impugnata] in quanto le impone, all'art. 8, il pagamento di un'ammenda di EUR 13,75 milioni, fino alla pronuncia definitiva nella causa T-191/98 e sull'eventuale relativa impugnazione, e fino alla firma dell'ordinanza che pone fine al presente procedimento sommario; - la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese attinenti al presente procedimento sommario. (...) 15 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte il 29 ottobre 1999. 16 Il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente a rispondere a taluni quesiti scritti nel corso dell'audizione delle parti. 17 Le difese delle parti sono state sentite il 12 novembre 1999. Nel corso dell'audizione, la richiedente è stata invitata ad integrare le sue risposte ai quesiti scritti che le erano stati posti. Il 3 dicembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni sulle risposte integrative che la richiedente ha depositato in cancelleria il 26 novembre. 18 Il 7 dicembre 1999 il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente a pronunciarsi su talune questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni del 3 dicembre. La richiedente ha risposto con lettera depositata in cancelleria il 15 dicembre 1999. 19 Con ordinanza in pari data (causa T-191/98 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata in Raccolta), il giudice del procedimento sommario ha disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino alla firma dell'ordinanza che avrebbe posto fine al presente procedimento sommario, richiedendo la comunicazione dei conti annuali relativi all'esercizio concluso il 31 dicembre 1999, verificati e certificati da un revisore di reputazione internazionale, accompagnati da una lettera promanante da tale revisore diretta ad attestare che da tali conti risulta l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione [impugnata], in linea capitale oltre ad interessi. Infine, il punto 3 del dispositivo dell'ordinanza precisava che, fino alla fine del presente procedimento sommario, l'ammenda inflitta alla richiedente avrebbe continuato a produrre interessi al tasso del 7,5%, in conformità all'art. 10 della decisione [impugnata]. 20 Il 31 marzo 2000 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria una relazione dello studio [OSCURATO:PERSONA] & Company relativa ai suoi conti annuali per l'esercizio 1999. Con lettera depositata in cancelleria il 19 aprile 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni su tali conti». L'ordinanza impugnata 6 Con l'ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti. 7 Innanzi tutto, il giudice del procedimento sommario ha dichiarato manifestamente irricevibili le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere provvedimenti provvisori sino alla pronuncia definitiva sul ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza. Infatti, al punto 41 dell'ordinanza impugnata il giudice del procedimento sommario ha rilevato di non essere competente a disporre provvedimenti provvisori destinati a produrre effetti fino alla pronuncia di una sentenza della Corte sull'eventuale ricorso contro la sentenza del Tribunale che pone fine alla causa principale. 8 Al punto 42 il giudice del procedimento sommario ha rilevato che la ricorrente chiedeva che fosse sospesa l'esecuzione della decisione impugnata in quanto le infligge, all'art. 8, un'ammenda di EUR 13 750 000 mentre, nella sua lettera di notifica del 25 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che, in caso di ricorso, non avrebbe proceduto ad alcuna misura di recupero dell'ammenda purché la richiedente avesse costituito una garanzia bancaria pari all'importo dell'ammenda stessa, in linea capitale, oltre ad interessi. Il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che, ciò considerato, la domanda di sospensione dell'esecuzione non poteva aver altro fine se non quello di ottenere un'esenzione dall'obbligo di costituire la garanzia bancaria come presupposto per non procedere al recupero immediato dell'importo dell'ammenda inflitta con la decisione impugnata. A tal riguardo egli ha ricordato che, salvo privare di senso il principio dell'effetto non sospensivo dei ricorsi, sancito dall'art. 242 CE, la domanda della richiedente avrebbe potuto essere accolta soltanto in presenza di circostanze eccezionali [ordinanze 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1549, punto 6, e 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P(R), DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8733, punto 48]. 9 Avendo la [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto l'esistenza di un fumus boni iuris, il giudice del procedimento sommario ha verificato, al punto 43, se la ricorrente avesse provato che le era impossibile costituire la garanzia bancaria richiesta senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza e se, pertanto, ricorresse il presupposto dell'urgenza. In proposito, egli ha ritenuto che la rilevanza delle lettere con le quali le banche hanno espresso il loro rifiuto di concedere la garanzia richiesta doveva essere valutata alla luce della situazione economica oggettiva della ricorrente. 10 Per effettuare un esame di questo tipo, che implica un'analisi complessa di numerosi dati contabili e finanziari, il giudice del procedimento sommario, tenuto conto dell'imminente chiusura dell'esercizio 1999, con la citata ordinanza 15 dicembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ha imposto alla ricorrente di produrre entro il 1° aprile 2000 i conti del suo ultimo esercizio. 11 Al termine di tale esame, al punto 45 dell'ordinanza impugnata egli ha osservato che la ricorrente non aveva dimostrato di correre il rischio di un danno tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione richiesta. 12 A tal proposito, ai punti 46 e 47 il giudice del procedimento sommario ha rilevato che le difficoltà dedotte dalla ricorrente traevano origine da fatti precedenti la decisione impugnata. Infatti, sin dal 1995 essa soffriva di un forte indebitamento. La sua situazione finanziaria era peggiorata nel corso del 1996 ed era inoltre stata colpita dalla crisi economica e monetaria asiatica del 1997. 13 Tuttavia, al punto 48 il giudice del procedimento sommario ha osservato che, dal 1998, la situazione della ricorrente era considerevolmente migliorata. Anzitutto, tra il 1997 e il 1998, essa aveva ridotto il suo passivo di oltre il 16% e, tra il 1998 e il 1999, di oltre il 34%. Tale passivo ammontava a KRW (won coreani) 557 miliardi nel 1999, pari circa alla metà del passivo del 1997. Inoltre, grazie al piano di ristrutturazione stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente era stata in grado, alla fine dell'esercizio 1999, di eliminare i 480 miliardi di perdite riportate nel corso dell'esercizio precedente e di presentare un risultato operativo di KRW 46 miliardi, per un risultato netto superiore a KRW 253 miliardi. Nel corso di tale esercizio, i suoi fondi propri erano passati da KRW - 427 miliardi a KRW 96 miliardi, riconducendo il suo rapporto di indebitamento (passivo/fondi propri) a 6, livello circa cinque volte inferiore a quello constatato nel 1996. La sua spesa per interessi è passata da KRW 117 miliardi a KRW 73 miliardi. Nel corso del secondo semestre del 1999, la ricorrente aveva registrato risultati migliori di quelli che prevedeva al momento della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori. 14 Al punto 49, il giudice del procedimento sommario ha ammesso che, nonostante tali positivi sviluppi, la liquidazione immediata delle navi e degli attivi immobiliari della ricorrente non avrebbe consentito di ottenere liquidità sufficienti al pagamento dell'ammenda. Egli ha però aggiunto che la richiedente possedeva partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ambito del piano di ristrutturazione, erano destinate ad essere a breve termine liquidate e il cui importo era ampiamente superiore a quello dell'ammenda. 15 Infine, al punto 50, il giudice del procedimento sommario ha osservato che la ricorrente disponeva ormai di un certo margine di autofinanziamento. Le liquidità ottenute nel 1999, quantunque inferiori all'importo necessario al pagamento dell'ammenda, avrebbero dovuto consentire alla ricorrente di procurarsi una garanzia bancaria o, in alternativa, capitali che le permettessero di pagare l'importo dell'ammenda stessa. I dinieghi opposti dalle banche consultate dalla ricorrente, anteriori alla pubblicazione dei conti relativi all'esercizio 1999, sono in proposito privi di rilevanza. 16 Al punto 51, il giudice del procedimento sommario ha concluso che, in una simile situazione, non sarebbe stato impossibile per la ricorrente costituire una garanzia bancaria senza a mettere a repentaglio la propria sopravvivenza. Alla luce del generale miglioramento della sua situazione, l'esecuzione della decisione impugnata prima della pronuncia della sentenza sul merito non avrebbe cagionato alla ricorrente danni gravi e irreparabili, anche se la suddetta decisione fosse stata annullata dal Tribunale. Pertanto il requisito dell'urgenza non sussisteva. 17 Il giudice del procedimento sommario ha peraltro rilevato che la ponderazione degli interessi in gioco ostava a che fosse accolta la domanda della ricorrente. Infatti, l'interesse pubblico al rispetto della decisione impugnata, che si riconnette alla preservazione dell'efficacia delle regole comunitarie sulla concorrenza e dell'effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], era prevalente rispetto all'interesse individuale della ricorrente, la quale non si trovava più di fronte ad un rischio di danno grave e irreparabile. Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale Gli argomenti della ricorrente 18 A sostengo della sua domanda, la ricorrente deduce quattro motivi attinenti, rispettivamente, allo snaturamento delle prove presentate al presidente del Tribunale, alla violazione della procedura da parte di quest'ultimo, a un errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario nell'applicare il criterio della sospensione dell'esecuzione e ad un errore di diritto da questi commesso nel valutare la propria competenza. 19 Con il primo motivo, si contesta al giudice del procedimento sommario di avere, nella valutazione dell'urgenza e nella ponderazione degli interessi, snaturato le prove ad esso presentate. 20 Infatti, pur riconoscendo il miglioramento della propria situazione finanziaria, in termini generali, la ricorrente accusa il giudice del procedimento sommario di aver descritto la sua situazione nel 1999 facendo riferimento, in particolare, ai suoi profitti di gestione, i quali non terrebbero conto del rilevante carico di interessi da essa sostenuto, nonché al suo profitto netto, il quale era attivo non a causa degli utili derivanti dalle attività di gestione, ma unicamente a causa di una cessione di attivi effettuata conformemente al piano di ristrutturazione, e i cui ricavi erano stati immediatamente riversati dalla ricorrente alle banche al fine di ridurre il proprio indebitamento. 21 Agendo in tal modo, il giudice del procedimento sommario non avrebbe tenuto in considerazione gli interessi dovuti dalla ricorrente a causa del suo fortissimo indebitamento bancario né dell'indicatore maggiormente rilevante in merito alla sua capacità di generare redditi in modo continuativo, ossia il fatto che, prescindendo dall'elemento straordinario rappresentato dalla cessione di attivi, la ricorrente aveva subito nel 1999 una perdita ordinaria pari a KRW 7 miliardi (EUR 4 milioni). 22 La situazione finanziaria della ricorrente rimaneva pertanto assai fragile, malgrado i miglioramenti ottenuti grazie all'attuazione del piano di ristrutturazione, che si protrae sino alla fine del 2002. 23 Costituirebbe altresì uno snaturamento delle prove la conclusione del giudice del procedimento sommario secondo la quale, in un prossimo futuro, la ricorrente avrebbe ricavato dalla vendita delle sue partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidità di gran lunga superiori all'importo dell'ammenda, ossia, rispettivamente, in base alla stima che compare nel piano di ristrutturazione, KRW 4 miliardi (EUR 3 milioni) e KRW 80 miliardi (EUR 63 milioni). 24 Da un lato, come indicato nella nota n. 5 dei conti verificati della ricorrente relativi all'esercizio 1999, tali partecipazioni erano garantite da pegno presso la [OSCURATO:PERSONA] fino ad un importo massimo KRW 70,202 miliardi. Il ricavato della vendita delle suddette partecipazioni non poteva però essere utilizzato per pagare l'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Dall'altro, come risulta dalla risposta della ricorrente alle questioni del Tribunale, quest'ultima aveva ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] un nuovo termine per la vendita delle proprie partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA], ossia rispettivamente il giugno 2000 e il giugno 2001, dato che le era stato impossibile trovare un acquirente per tali partecipazioni prima della fine del 1998, come previsto dal piano di ristrutturazione. Soltanto il 17 agosto 2000 la ricorrente era finalmente riuscita a vendere le proprie partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] per KRW 5,250 miliardi (EUR 4 milioni), riversati alla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente non sarebbe riuscita a vendere neppure le sue partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA], potendo disporre del ricavato di tale vendita al massimo un anno dopo l'adozione dell'ordinanza impugnata. 26 Il giudice del procedimento sommario avrebbe inoltre snaturato le prove ad esso presentate quando ha concluso che la ricorrente sarebbe stata quindi in grado di ottenere una garanzia bancaria o un prestito che le avrebbero consentito di pagare l'importo dell'ammenda, sulla base di un criterio che non è stato applicato da nessuna delle banche della ricorrente e senza tener conto dell'atteggiamento adottato da queste ultime nei suoi confronti. 27 La ricorrente avrebbe dimostrato che la sua banca principale, la [OSCURATO:PERSONA], e altre tre banche si erano rifiutate di accordarle una garanzia bancaria, nel novembre 1998 nonché nel luglio e nell'agosto 1999, per ragioni identiche: da un lato, il rapporto estremamente basso tra la garanzia costituita dalla ricorrente e i prestiti da essa contratti - rapporto di gran lunga inferiore a quello imposto dalle direttive applicate dalle banche - e, dall'altro, la duplice circostanza che il passivo della ricorrente era superiore al suo capitale liberato e che il suo rapporto indebitamento/capitale netto era di molto superiore a quello proprio di una situazione normale. Le banche avrebbero inoltre rifiutato nel 1999 di aprire una nuova linea di credito per la ricorrente. 28 Contrariamente a quanto rilevato dal giudice del procedimento sommario, il fatto che le liquidità della ricorrente non fossero interamente assorbite dal suo carico di interessi non le consentirebbe di ottenere una garanzia bancaria. Infatti, dette liquidità verrebbero utilizzate per il rimborso dei prestiti esistenti. L'erroneità della conclusione cui è pervenuto il giudice del procedimento sommario sarebbe confermata dal fatto che le banche della ricorrente si sono nuovamente rifiutate di accordarle la garanzia bancaria richiesta sulla base dei suoi conti verificati relativi all'esercizio 1999. 29 Lo snaturamento delle prove relative alle tre questioni cruciali che costituiscono il risultato della ricorrente per l'esercizio 1999, la vendita delle sue partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la possibilità per essa di ottenere una garanzia bancaria o un prestito renderebbero del tutto invalida la conclusione del giudice del procedimento sommario secondo la quale il requisito dell'urgenza non sussisteva nel caso di specie, nonché la ponderazione degli interessi da esso effettuata. Tale giudice ha difatti respinto la domanda di sospensione di cui era investito ritenendo che, in assenza di un rischio di danno grave e irreparabile per la ricorrente, l'interesse di quest'ultima consisteva unicamente nell'evitare il pagamento immediato dell'ammenda. 30 Con il secondo motivo si contesta al giudice del procedimento sommario di aver violato la procedura non consentendo alla ricorrente di presentare osservazioni, scritte o orali, sulla sua situazione finanziaria dopo l'adozione del bilancio certificato relativo all'esercizio 1999. Tale violazione avrebbe pregiudicato i diritti della difesa della ricorrente tutelati dal diritto comunitario, nonché il principio audi alteram partem sancito dallo stesso. 31 La ricorrente sostiene al riguardo che la portata limitata del ricorso dinanzi alla Corte si basa sull'ipotesi che le parti abbiano avuto la possibilità di discutere su tutte le questioni rilevanti dinanzi al Tribunale. 32 Dopo aver trasmesso al giudice del procedimento sommario i propri conti verificati relativi all'esercizio 1999, la ricorrente si aspettava di poter presentare, come la [OSCURATO:PERSONA], osservazioni su di essi o di essere invitata dal giudice del procedimento sommario a rispondere a una serie di domande specifiche sull'evoluzione della sua situazione finanziaria. Quanto meno, essa contava sullo svolgimento di un'udienza, che era stata espressamente prevista dal giudice del procedimento sommario, dal momento che l'ordinanza impugnata incideva sulla sua situazione giuridica in quanto apponeva un termine alla sospensione concessa con l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza. 33 Questa violazione della procedura avrebbe privato la ricorrente della possibilità di convincere il giudice del procedimento sommario della fondatezza delle sue argomentazioni, specie per quanto riguarda le questioni relative al primo motivo e, in particolare, di sottoporgli la prova più importante in merito alla possibilità di ottenere una garanzia bancaria o un prestito dopo l'adozione dei conti verificati relativi all'esercizio 1999, ossia le nuove lettere di rifiuto provenienti da quattro banche. Più in generale, la ricorrente non avrebbe avuto modo di far valere dinanzi al giudice del procedimento sommario i progressi effettuati nel suo processo di ristrutturazione. 34 Con il terzo motivo si contesta al giudice del procedimento sommario di aver commesso un errore di diritto nell'applicare il criterio della sospensione dell'esecuzione adottando un'ottica indebitamente restrittiva al momento di esaminare l'esistenza di eventuali circostanze eccezionali che potessero giustificare una deroga all'obbligo di fornire una garanzia bancaria. 35 Nel valutare la sussistenza di tali circostanze, il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto prendere in considerazione le tre circostanze seguenti. 36 In primo luogo, l'esistenza di una violazione del diritto comunitario non era ancora stata accertata da un giudice indipendente e imparziale, conformemente ai principi fondamentali del diritto comunitario. 37 Tale circostanza è particolarmente importante per quanto riguarda la possibilità di sospendere l'obbligo di pagare un'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza. Infatti, eseguire la decisione che infligge un'ammenda in un momento in cui il Tribunale non si è ancora pronunciato equivarrebbe a sanzionare un'impresa per violazione delle regole di concorrenza prima che tale violazione sia stata accertata da un giudice indipendente e imparziale. 38 Soltanto la sospensione, per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, di un'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle regole di concorrenza, senza l'obbligo di fornire una garanzia bancaria, rispetterebbe pienamente i diritti della difesa e l'accesso alla giustizia. D'altronde, a seguito della citata ordinanza DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la DSR-[OSCURATO:PERSONA] GmbH ha presentato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro i quindici [OSCURATO:PERSONA] membri dell'Unione europea, sostenendo che la mancata sospensione dell'ammenda ad essa inflitta con la decisione impugnata costituiva una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 39 In secondo luogo, la procedura giurisdizionale finalizzata a stabilire l'importo adeguato dell'ammenda non era ancora giunta a termine. 40 Nel momento in cui viene proposta l'azione principale in attuazione dell'art. 229 CE, il giudice comunitario dispone di una competenza anche di merito che gli consente di annullare o di ridurre l'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 41 Il fatto che l'importo adeguato dell'ammenda inflitta ad un'impresa che abbia violato le regole sulla concorrenza sia stabilito in ultima istanza dal giudice comunitario costituisce una circostanza rilevante della quale il giudice del procedimento sommario dovrebbe tenere conto nel momento in cui decide di disporre la sospensione dell'esecuzione di tale ammenda. 42 In terzo luogo, la sospensione della riscossione di un'ammenda comporta il rinvio soltanto della data del pagamento di una somma di denaro, ma non influisce sul gioco della concorrenza né pregiudica i terzi. 43 Il giudice del procedimento sommario dovrebbe tener conto di questa rilevante circostanza al momento di decidere se disporre o meno la sospensione dell'esecuzione. Quanto meno, egli non dovrebbe assumere, in merito alla riscossione di un'ammenda, un atteggiamento più restrittivo di quello seguito nel caso di sospensione dell'esecuzione di altre misure che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre alle imprese di adottare per porre termine a una violazione delle regole sulla concorrenza, caso in cui non occorre dimostrare alcuna circostanza eccezionale. 44 La presa in considerazione di queste tre circostanze avrebbe indotto il giudice del procedimento sommario ad assumere una posizione meno restrittiva sull'esistenza di circostanze eccezionali. 45 Il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente si trovasse in evidente difficoltà finanziaria, che le sue attività fossero soggette a un piano di ristrutturazione imposto dalla sua banca principale, dietro istruzione di un agenzia governativa, e che essa fosse in grado di dimostrare l'impossibilità di ottenere una garanzia bancaria per l'importo dell'ammenda e per i relativi interessi maturati dovrebbe essere considerato una circostanza eccezionale che giustifica la sospensione dell'obbligo di pagare l'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 46 Con il quarto e ultimo motivo si contesta al giudice del procedimento sommario di aver commesso un errore di diritto ritenendo di non essere competente per ordinare provvedimenti provvisori diretti ad esplicare effetti fino alla sentenza della Corte su ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado che pone fine al giudizio di merito. 47 Una tale conclusione sarebbe errata in diritto, almeno per la parte in cui riguarda la sospensione della riscossione dell'ammenda inflitta per violazione delle regole sulla concorrenza. In questo campo, sarebbe interesse di una buona amministrazione della giustizia che il Tribunale fosse competente a concedere una sospensione dell'esecuzione estesa al ricorso contro la sentenza nel merito. Una volta proposto tale ricorso, la Corte sarebbe competente, in caso di mutamento delle circostanze, per modificare la sospensione o porvi fine. 48 Dagli artt. 83, n. 1, e 118 del regolamento di procedura della Corte sembra emergere che quest'ultima non è competente per concedere una sospensione dell'esecuzione fino a che non venga proposto ricorso. Al fine di garantire la tutela effettiva delle imprese interessate, sarebbe di conseguenza essenziale che il Tribunale possa, quanto meno, disporre la sospensione dell'esecuzione di una decisione che infligge un'ammenda nel corso del termine previsto per la proposizione di un ricorso contro la sua sentenza nel merito. Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] 49 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda di non aver richiesto il pagamento immediato dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Il procedimento sommario proposto da quest'ultima verterebbe pertanto esclusivamente sull'obbligo di costituire una garanzia bancaria. Secondo una giurisprudenza costante, la domanda di esenzione da tale obbligo può essere accolta soltanto in circostanze eccezionali, allorché la costituzione di una garanzia bancaria sia oggettivamente impossibile o nel caso in cui, di per sé, debba causare un danno grave e irreparabile al ricorrente. 50 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, relativo allo snaturamento da parte del giudice del procedimento sommario delle prove ad esso presentate, è irricevibile e, in ogni caso, infondato. 51 Gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo equivarrebbero infatti a sostenere che il giudice del procedimento sommario si è sbagliato nel valutare la situazione finanziaria della ricorrente o che avrebbe dovuto attribuire un maggior rilievo ad alcuni degli elementi citati nell'ordinanza impugnata e un rilievo minore ad altri. Orbene, una simile questione non può costituire oggetto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. 52 Al contrario della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il giudice del procedimento sommario non abbia snaturato le prove ad esso presentate e che l'ordinanza impugnata sia interamente giustificata alla luce delle stesse. 53 Infatti, il recupero, da parte della ricorrente, di uno stato di relativa salute finanziaria non sarebbe stato desunto esclusivamente dai suoi profitti di gestione e dai suoi profitti netti per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1999. Il giudice del procedimento sommario avrebbe tenuto conto di un insieme di elementi, tra i quali figuravano altresì il nettissimo miglioramento degli attivi della ricorrente e del rapporto indebitamento/capitale netto della stessa, la considerevole riduzione del suo passivo e degli interessi dell'indebitamento bancario, i buoni risultati del secondo semestre del 1999, nonché il risanamento realizzato grazie alla ristrutturazione. 54 In ogni caso, i risultati del bilancio verificato relativo all'esercizio 1999 confermerebbero l'eccezionale miglioramento della situazione finanziaria della ricorrente. Si dovrebbero mettere a confronto le perdite ordinarie di quest'ultima nel 1999, pari a KRW 7 miliardi, con quelle del 1998, che superavano i KRW 100 miliardi. Queste cifre dimostrerebbero che la ricorrente ha realizzato un utile nella seconda metà del 1999 poiché, nella prima metà dello stesso anno, le perdite erano state stimate a KRW 9 miliardi. 55 La riduzione del debito della ricorrente e, conseguentemente, degli interessi da essa pagati, alla quale fa riferimento l'ordinanza impugnata, assumerebbe un'importanza particolare in quanto consentirebbe alla ricorrente di trasformare i suoi utili di gestione positivi in utili ordinari. Il peso degli interessi pagati dalla ricorrente sarebbe stato dimezzato dal 1997 e un considerevole miglioramento a tal proposito si sarebbe prodotto nel corso del secondo semestre del 1999. 56 Parimenti, la probabile vendita delle partecipazioni della ricorrente nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe uno soltanto degli elementi dei quali il giudice del procedimento sommario ha tenuto conto per valutare la sua situazione finanziaria. La vendita è stata menzionata solo per rispondere all'argomento secondo il quale il valore delle navi e dei beni immobili della ricorrente era inferiore a quello dei prestiti bancari per i quali essi fungevano da garanzia. Del resto, il versamento del ricavato di tale vendita avrebbe ulteriormente migliorato la situazione degli attivi della ricorrente e ridotto gli interessi da essa pagati, confermando in tal modo la conclusione cui il giudice del procedimento sommario è giunto. Inoltre, dei KRW 84 miliardi che la ricorrente prevede di ricavare da tale vendita, soltanto 70 sarebbero destinati alla riduzione del suo indebitamento. 57 Le liquidità di cui la ricorrente dispone costituirebbero poi solo un elemento indicativo del miglioramento della sua situazione finanziaria e del fatto che essa avrebbe potuto sperare in un atteggiamento più positivo da parte delle sue banche se queste avessero dovuto decidere se fornirle aiuto o porla in stato di liquidazione. 58 [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondato anche il secondo motivo, attinente al fatto che il giudice del procedimento sommario avrebbe violato la procedura non avendo dato alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni sulla sua situazione finanziaria dopo l'adozione dei conti verificati relativi all'esercizio 1999. 59 La sospensione provvisoria della decisione impugnata con l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza, e la richiesta di presentare conti verificati relativi all'esercizio 1999 avevano lo scopo di consentire al giudice del procedimento sommario di valutare gli argomenti della ricorrente sulla base di dati definitivi anziché sulla base di stime di parte. Non sarebbe quindi stato necessario discutere su punti già diffusamente esaminati. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pertanto limitata a spiegare i motivi per cui i dati definitivi confermavano le sue argomentazioni. In ogni caso, la ricorrente avrebbe potuto formulare qualunque osservazione utile per i suddetti conti al momento della loro trasmissione al giudice del procedimento sommario. 60 La ricorrente avrebbe potuto altresì comunicare al presidente del Tribunale, qualora lo avesse ritenuto utile, qualsiasi informazione complementare riguardante l'attuazione della sua ristrutturazione e le nuove lettere delle banche che le negavano la concessione di una garanzia bancaria. 61 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, attinente ad un errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario nell'applicare il criterio della sospensione dell'esecuzione, sarebbe irricevibile in quanto la ricorrente non ha dedotto dinanzi a detto giudice l'argomento secondo cui la giurisprudenza restrittiva sulla possibilità di sospendere il pagamento di un'ammenda senza costituire una garanzia bancaria è erronea nei suoi principi. 62 Se anche fosse ritenuto ricevibile, detto motivo sarebbe in ogni caso infondato. Infatti, il giudice del procedimento sommario si sarebbe limitato ad applicare il criterio delle circostanze eccezionali sancito dalla giurisprudenza della Corte. 63 Nel caso in cui un giudice indipendente e imparziale non abbia ancora accertato l'esistenza di una violazione del diritto comunitario della concorrenza e la procedura giurisdizionale diretta a stabilire l'importo adeguato dell'ammenda inflitta a causa di tale violazione non sia ancora giunta a termine, un obbligo di pagare l'ammenda, senza sospensione in caso di ricorso proposto dinanzi ad un giudice indipendente, potrebbe essere contrario all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o ai corrispondenti principi fondamentali del diritto comunitario, qualora il risultato di tale obbligo di pagamento immediato sia quello di negare l'accesso alla giustizia all'impresa interessata, in particolare perché il pagamento dell'ammenda ne comporterebbe la liquidazione. 64 Ciò tuttavia non avverrebbe nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] stessa concede la sospensione della riscossione dell'ammenda a condizione che venga costituita una garanzia bancaria. Inoltre, se l'impresa interessata è in grado di dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali, ossia di non essere effettivamente in grado di costituire una simile garanzia, potrebbe ottenere dal giudice del procedimento sommario un'ordinanza di sospensione dell'obbligo di costituire la garanzia stessa. 65 Per quanto riguarda la richiesta presentata dalla DSR-[OSCURATO:PERSONA] alla Corte europea dei diritti dell'uomo, essa verte su una questione sostanzialmente diversa, ossia la possibilità, per i giudici comunitari, di tener conto della potenza finanziaria del gruppo cui l'impresa interessata appartiene, anche se quest'ultima costituisce una persona giuridica distinta dal gruppo. 66 Peraltro, l'argomento secondo il quale la sospensione della riscossione di un'ammenda non avrebbe incidenza diretta sulla concorrenza sarebbe doppiamente irricevibile in quanto, da un lato, non è stato dedotto dinanzi al presidente del Tribunale e, dall'altro, mira a mettere in discussione la sua ponderazione degli interessi. 67 In ogni caso, il giudice del procedimento sommario applicherebbe il medesimo criterio riguardo alla sospensione della riscossione di un'ammenda e alla sospensione dell'esecuzione delle altre misure che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre alle imprese di adottare per porre fine ad un'infrazione alle norme sulla concorrenza, ossia la necessità della sospensione al fine di evitare un danno grave e irreparabile. L'obbligo di dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali per ottenere la sospensione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria sarebbe dovuto semplicemente al fatto che la sospensione della riscossione dell'ammenda esiste già e che quella dell'obbligo di costituire una garanzia può essere concessa solo in via eccezionale. 68 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondato il quarto ed ultimo motivo, attinente al presunto errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario nel valutare la propria competenza, in quanto il presidente del Tribunale non ha il potere di ordinare provvedimenti provvisori finché non abbia definitivamente statuito sul ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale che pone fine al giudizio di merito. Infatti, quando la causa viene deferita alla Corte, spetta a quest'ultima stabilire se la decisione della [OSCURATO:PERSONA] debba essere sospesa in attesa della pronuncia della sentenza. 69 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia irragionevole sostenere che il giudice del procedimento sommario dovrebbe essere competente per sospendere la riscossione di un'ammenda sino allo scadere del termine previsto per la presentazione di un ricorso. 70 In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche qualora il giudice del procedimento sommario avesse sbagliato riguardo alla sua competenza per ordinare la sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia della sentenza definitiva della Corte, tale errore non avrebbe alcuna influenza sul risultato del ricorso contro la pronuncia del Tribunale, in quanto il giudice del procedimento sommario ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla necessità di disporre la sospensione dell'esecuzione. 71 Poiché le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per la pronuncia sul ricorso in esame, non occorre che le stesse svolgano osservazioni orali. Giudizio 72 In via preliminare occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo. 73 Il Tribunale è l'unico competente ad accertare i fatti - salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo ad esso trasmessi - e inoltre a valutare tali fatti. 74 Oltre a ciò, la Corte non ha competenza, in linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei suoi accertamenti o della sua valutazione dei fatti. Infatti, una volta che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti [ordinanza 25 giugno 1998, causa C-159/98 P(R), Antille olandesi/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4147, punto 68]. 75 I motivi del ricorso vanno esaminati alla luce dei suddetti elementi. 76 Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha snaturato le prove ad esso presentate riguardo ai suoi profitti del 1999, alla vendita delle sue partecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla possibilità di ottenere una garanzia bancaria o un prestito. 77 Va rilevato in proposito che né dalle deduzioni della ricorrente, né dall'ordinanza impugnata risulta che gli accertamenti effettuati dal giudice del procedimento sommario circa i tre elementi menzionati al punto precedente sarebbero viziati da inesattezza materiale. 78 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo ricorso, il giudice del procedimento sommario ha tenuto conto del carico di interessi da essa sostenuto e non si è basato esclusivamente sugli utili di gestione e sugli utili netti del 1999 allorché ha esaminato se la situazione finanziaria della ricorrente fosse migliorata tanto da poter costituire una garanzia bancaria senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza. 79 Infatti, per concludere che la ricorrente aveva recuperato una relativa salute finanziaria, il giudice del procedimento sommario ha tenuto conto, al punto 48 dell'ordinanza impugnata, di un insieme di elementi, tra i quali figurano il netto miglioramento degli attivi e del rapporto di indebitamento, la notevole riduzione del passivo e degli interessi dell'indebitamento, il fatto che fossero stati ottenuti risultati migliori del previsto nel corso del secondo semestre del 1999 e il risanamento realizzato con la ristrutturazione. 80 Per quanto riguarda le partecipazioni della ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA], va osservato che il giudice del procedimento sommario si è limitato a rilevare, al punto 49 dell'ordinanza impugnata, che, anche se essa incontrava difficoltà per effettuarne la vendita, l'importo di tali partecipazioni era di gran lunga superiore a quello dell'ammenda. 81 Di conseguenza, la valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del procedimento sommario, secondo la quale, tenuto conto del miglioramento della situazione finanziaria della ricorrente, l'importo delle suddette partecipazioni nonché il margine di autofinanziamento da essa impegnato nel 1999 dovevano consentirle di ottenere una garanzia bancaria o, in alternativa, capitali che le consentissero di pagare l'importo dell'ammenda, non può essere riesaminata nell'ambito dell'impugnazione per i motivi ricordati ai punti 72-74 della presente ordinanza. 82 Il primo motivo va pertanto respinto. 83 Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha commesso un'irregolarità di procedura non consentendole di presentare osservazioni, scritte o orali, sulla sua situazione finanziaria dopo l'adozione dei conti verificati relativi all'esercizio 1999. 84 Al riguardo, è sufficiente osservare che davanti al presidente del Tribunale la ricorrente ha potuto presentare, sia verbalmente sia per iscritto, le proprie osservazioni in merito all'evoluzione della sua situazione finanziaria. L'esame del giudice del procedimento sommario sui suoi conti verificati relativi all'esercizio 1999, cui la ricorrente poteva allegare qualunque osservazione avesse ritenuto utile, costituiva pertanto il completamento di una procedura giurisdizionale nel corso della quale la ricorrente ha potuto presentare, a più riprese, i suoi argomenti attinenti alla propria situazione finanziaria. 85 Di conseguenza, il fatto che il presidente del Tribunale non abbia ritenuto necessario organizzare una nuova udienza dopo che la ricorrente aveva trasmesso i propri conti verificati relativi all'esercizio 1999, né sottoporle quesiti scritti su tali conti, non può essere considerato come pregiudizievole per i diritti della difesa della ricorrente o del principio audi alteram partem. 86 Pertanto, anche il secondo motivo dev'essere respinto. 87 Con il terzo motivo, la ricorrente contesta al giudice del procedimento sommario di aver commesso un errore di diritto nel valutare in modo indebitamente restrittivo l'esistenza di eventuali circostanze eccezionali che giustificassero un'esenzione dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria. 88 Va ricordato che una domanda di esenzione dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per la mancata riscossione immediata di un'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolta solo in casi eccezionali. La possibilità di chiedere la costituzione di una garanzia è infatti espressamente prevista per i procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della [OSCURATO:PERSONA] (v., da ultimo, ordinanza DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 48). 89 Il giudice del procedimento sommario ha giustamente verificato la sussistenza di tali circostanze eccezionali nel caso di specie ed ha concluso, per i motivi ricordati ai punti 78-80 della presente ordinanza, che non era impossibile per la ricorrente costituire una garanzia bancaria senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza. 90 A tal proposito occorre ricordare che lo scopo del procedimento sommario in oggetto non è la sospensione del pagamento dell'ammenda, bensì l'ottenimento da parte della ricorrente di un'esenzione dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria come alternativa al pagamento immediato dell'ammenda. 91 La ricorrente non ha dimostrato i motivi per i quali la mancata sospensione, in assenza di circostanze eccezionali, del suo obbligo di fornire una garanzia bancaria come alternativa al pagamento immediato dell'ammenda sarebbe contraria ai principi fondamentali del diritto comunitario. 92 Va ricordato, al riguardo, che la possibilità di ottenere la sospensione dell'obbligo di pagare un'ammenda inflitta ad un'impresa per violazione delle regole sulla concorrenza, cui si aggiunge la facoltà per quest'ultima di dimostrare che circostanze eccezionali giustificano che essa sia esonerata dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria, tiene conto, in particolare, del fatto che l'esistenza di un'infrazione alle suddette regole non è stata ancora accertata da un giudice indipendente e imparziale e che l'importo dell'ammenda non è definitivamente fissato. 93 Di conseguenza, il giudice del procedimento sommario non ha commesso un errore di diritto nella valutazione delle circostanze che giustificano un'esenzione dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria. 94 Pertanto, il terzo motivo dev'essere respinto. 95 Con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente contesta al presidente del Tribunale di aver commesso un errore di diritto ritenendo di non essere competente per ordinare misure provvisorie destinate a produrre effetti giuridici fino alla pronuncia della sentenza della Corte su un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale che pone fine al giudizio di merito. 96 Occorre innanzi tutto rilevare che, in base agli artt. 242 CE e 243 CE, la sospensione dell'esecuzione di un atto - come i provvedimenti provvisori - può essere disposta solo nell'ambito di una causa di cui siano investiti, rispettivamente, la Corte o il Tribunale. 97 Va inoltre rilevato che dall'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che, se l'ordinanza del presidente del Tribunale non fissa la data a partire dalla quale il provvedimento cessa di essere applicabile, tale provvedimento cessa di avere effetto dalla pronuncia della sentenza definitiva. 98 Infine, dall'art. 53, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia deriva che spetta alla Corte statuire, in caso di impugnazione, su qualunque domanda di sospensione dell'esecuzione o di provvedimenti provvisori presentata da una delle parti. 99 Di conseguenza, il presidente del Tribunale è competente soltanto a concedere, con ordinanza motivata, la sospensione dell'esecuzione di un atto nell'ambito del giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione, e non può estendere gli effetti di detta ordinanza ad un'eventuale impugnazione proposta dinanzi alla Corte, e quest'ultima è l'unica competente a statuire su qualunque domanda di sospensione dell'esecuzione proposta nell'ambito di un'impugnazione. 100 Pertanto, come rilevato giustamente dal presidente del Tribunale al punto 41 dell'ordinanza impugnata, quest'ultimo non è competente per disporre provvedimenti provvisori destinati a produrre effetti fino alla pronuncia di una sentenza della Corte sul ricorso eventualmente proposto avverso la sentenza del Tribunale che pone fine al giudizio di merito. 101 Anche il quarto motivo dev'essere quindi respinto. 102 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso non possono essere accolti e, di conseguenza, il ricorso va respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 103 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della ricorrente, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: 1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris