CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42116/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con cui, in data 27/6/2017 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, all'esito del giudizio abbreviato aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] col- pevole del delitto di tentato furto di prodotti di vario genere asportati dagli scaffali del centro commerciale Auchan di Carini, aggravato dall'uso del mezzo fraudo- lento, ivi commesso il 22 aprile 2017, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei, giorni sei di reclusione ed euro 89,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Interponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendo, previa esclusione dell'aggravante, emettersi sentenza di improcedibilità per difetto di querela, attesa l'insussistenza in capo al "responsabile alla sicurezza" che ha sporto la denunzia di poteri di rappresentanza legale della società derubata. La Corte palermitana, tuttavia, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Vullo, deducendo i medesimi motivi già sottoposti ai giudici del gravame del merito, in punto di insussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, mai contestata in relazione allo spostamento della merce da uno scaffale all'altro dell'esercizio commerciale, e della conseguente necessità che si pervenisse ad una sentenza d'improcedibilità per difetto di querela, non essendo stata quest'ultima sporta dal legale rappresentante dell'ipermercato, ma da un semplice impiegato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati, in gran parte meramente ripropositivi di temi già argomentatamente e logicamente confutati nella sentenza impugnata, appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Come chiariscono i giudici di appello non sono mai state in contestazione le circostanze fattuali dell'addebito ascritto all'imputato, che trovano univoco riscontro probatorio nel verbale di arresto in flagranza, nella denunzia orale presentata da [OSCURATO:PERSONA], responsabile della sicurezza del centro commerciale 2 vkìf Auchan di Carini, e nella confessione resa dal prevenuto in sede di interrogatorio di garanzia. Più specificamente, dalla summenzionata denunzia si evincono le seguenti circostanze di fatto: "due soggetti con atteggiamento sospetto si aggiravano tra gli scaffali del reparto di profumeria. ... i due prelevavano della merce dal predetto scaffale portandola in altri scaffali meno frequentati dai clienti. Fatto ciò si allon- tanavano e raggiungevano la barriera delle casse studiando le vie di uscita non presidiate da personale addetto alla sicurezza, dopo qualche minuto, i due individui sì dividevano ed uno si avviava presso il reparto profumeria riempiendo una sacca di plastica che teneva con sé di prodotti del settore profumeria (lamette da barba, colla per dentiere, spazzolini elettrici, ecc.) ... per un valore totale di euro 974,21; indi, i due uomini tentavano di oltrepassare le casse, transitando sotto il cancel- letto del varco di uscita di emergenza, ma quello che portava con sé la refurtiva - successivamente identificato per l'odierno appellante - veniva bloccato dal perso- nale di vigilanza mentre l'altro riusciva a guadagnare la fuga impunemente". 3. In primo luogo, occorre sgombrare il campo da un equivoco -o, comunque da un elemento non chiaro- su cui torna anche l'odierno ricorso, nel senso che dagli atti si evince che i due individui ebbero in un primo momento a spostare la merce da uno scaffale all'altro, verso uno più defilato, ma evidentemente nel me- desimo reparto profumeria. Del resto, risulta difficilmente pensabile che potessero avere spostato, senza dare nell'occhio, quella merce negli scaffali di un altro re- parto. Da ciò la considerazione che, nella seconda fase dell'agire delittuoso, non deve stupire che i due si portarono nuovamente presso il medesimo reparto. 4. Orbene, i ricorrenti contestano che l'agire dei due correi possa integrare la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, sotto due profili. Il primo è quello della mancata contestazione, in quanto in imputazione si correla la contestata aggravante all'occultamento della merce nella sacca. Il secondo ritenendo che l'attività in questione non integri, alla luce della giu- risprudenza di questa Corte, il comportamento necessario ad integrare il mezzo fraudolento. I due profili di doglianza sono entrambi infondati. Quanto al primo, è pur vero che nel capo d'imputazione non si fa riferimento allo spostamento della merce da un settore all'altro dell'esercizio commerciale, ma è anche vero che a quelle modalità dell'azione si è fatto riferimento sin dalla sen- tenza di primo grado e che, pertanto, alla luce dell'ormai consolidata giurispru- denza che si giova di una corretta interpretazione del principio costituzionale di cui all'art. 111, comma 3, della Costituzione che si giova delle sentenze della Corte E.D.U. nel caso Drassich contro [OSCURATO:PERSONA]. 2 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez. 1 del 24/2/2018, dalla dottrina comunemente indicate come sentenze "Drassich 1" e "Drassich 2" non si può dire che ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo rispetto al quale il Vullo non ha avuto la possibilità di difendersi. Sussiste diversità del fatto e perciò, in caso di condanna, si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impe- dire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. il 2013, Domizi e altri, Rv. 254888). Occorre quindi una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturi- sca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, che nel caso che ci occupa non c'è stata. E in ogni caso l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputa- zione (cfr. Sez. Un. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. Un. n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]. 205619). Costituisce, pertanto, ius receptum il principio che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando, in casi come quello che ci occupa, l'imputato ab- bia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attra- verso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado, ma anche davanti al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961; Sez. 2, n. 32840 del 09/05/2012, Darnjanovic e altri, Rv. 253267; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 15 19/02/2013, Jovanovic, Rv. 254649; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - 17/01/2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Tirenna, Rv. 254357). 5. Infondato è anche il profilo con cui si contesta in punto di fatto la sussi- stenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (così Sez. Un., n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974, che, in applicazione di tale principio, hanno escluso la con- figurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita "self-service"; conf. Sez. 7, Ordinanza n. 8757 del 7/11/2014 dep. il 2015, Bontempi, Rv. 262669 secondo cui in tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insi- diosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la con- traria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria. E, in applicazione di tale prin- cipio, la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante in oggetto nella condotta dell'im- putato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all'esterno dell'esercizio com- merciale). Altrettanto pacificamente questa Corte ha più volte ribadito che, nel delitto di furto, non integra l'aggravante del mezzo fraudolento il mero nascondimento sulla persona della merce sottratta a un esercizio commerciale, trattandosi di banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani ed altro, Rv. 259288). Tuttavia, facendo buon governo della sopra citata giurisprudenza, nel caso in esame la corte palermitana ha ritenuto che vi fosse un quid pluris, individuato nell'azione posta in essere dall'imputato e dal complice di spostare la merce da uno scaffale più esposto alla clientela ad altro, sempre ubicato all'interno del me- desimo reparto di profumeria, più defilato in modo da approfittare del momento più propizio per apprendere la suddetta merce ed occultarla nella borsa, lungi dall'essere frutto di mera estemporaneità, integri uno stratagemma, preventiva- mente pianificato, improntato a particolare scaltrezza ed insidiosità atte a neutra- lizzare i controlli visivi dell'avente diritto e, dunque, a soverchiare o sorprendere la sua contraria volontà. E' stata, pertanto delineata una condotta dotata di marcata efficienza offen- siva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea, quindi, a sorpren- dere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità" (nei termini, ex plurimis, la richiamata sentenza n. 8128/2019). 6. Va peraltro evidenziato che, in ogni caso, la querela in atti sarebbe stata idonea al promovimento dell'azione penale in quanto è ormai consolidato -e va qui ribadito- l'orientamento di questa Corte di legittimità nel senso che, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (così Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342; conf. Sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv. 272696 che ebbe ad affermare che il capo reparto è legittimato a proporre querela, ove sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione; Sez. 5, n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv. 268906; Sez. 2, n. 50725 del 4/10/2016 Rv. 268382; Sez. 4, n. 8094 del 29/1/2014, Pisani ed altro, Rv. 259289 secondo cui il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, Cacciari, Rv. 249416). Si è esaurito ormai da oltre dieci anni il diverso e non condivisibile orienta- mento secondo cui il direttore di un esercizio commerciale non ha la legittimazione a proporre querela contro l'autore di un furto compiuto all'interno dell'esercizio, non potendogli essere automaticamente attribuita la qualifica di institore commer- ciale (Sez. 4, n. 44842 del 27/10/2010 [OSCURATO:PERSONA]. 249068 in cui la Corte ebbe a precisare che vanno fatti salvi i casi nei quali il potere di proporre querela sia conferito al predetto soggetto dallo statuto o da un diverso atto negoziale; Sez. 2, n. 37214 del 19/10/2006, Tinnirello, Rv. 235105; Sez. 5, n. 45329 del 24/10/2005 Abdelli, Rv. 232738) 7. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan