CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11565/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di FirenzeUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 10 febbraio2025 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 21 luglio 2020 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., con recidiva specifica e reiterata; il fattoera avvenuto il 23 settembre 2016.2. Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputato consta di duemotivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché il processoera stato celebrato in assenza, fondando su un’elezione di domicilio dell’imputatopresso il difensore di ufficio. Il ricorrente si dice consapevole dell’inapplicabilità, alcaso di specie, delle novità della riforma Cartabia in tema di assenza, pur tuttaviadenunziando che la scelta del Tribunale di dichiararlo assente fu erroneamentebasata sulla sola, predetta elezione di domicilio, benché il difensore avesse avutocontatti con il [OSCURATO:PERSONA] solo nel giudizio di appello e non avesse dato il consensooggi previsto dall’art. 162, comma 4—bis, cod. proc. pen.Nel ricorso si precisa che, ove questa Corte propendesse per l’illegittimità delladichiarazione di assenza, l’imputato avrebbe la possibilità di presentare un’offertaex art. 162-ter cod. pen. prima dell’apertura del dibattimento, al fine diassecondare la scelta della persona offesa Esselunga di non rimettere la querelama di accettare solo offerte effettuate con le modalità suddette.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alcoefficiente soggettivo del reato, perché la Corte distrettuale avrebbe svalutato lacircostanza che l’imputato aveva un’occupazione stabile, al momento del controlloaveva offerto ampia collaborazione, aveva con sé denaro sufficiente per pagare laspesa e, al momento del controllo, era impegnato in un’animata discussionetelefonica che, con molta probabilità, lo aveva distratto mentre trascinava ilcarrello, che peraltro era pieno, evenienza difficilmente compatibile con la volontàdi sottrarre l’intero suo contenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, perché il processo è stato erroneamente celebrato inassenza dell’imputato, senza che vi fosse la prova che questi avesse avuto effettivaconoscenza della vocatio in iudicium.2. Prima di dare conto delle ragioni dell’odierna decisione, occorre precisareche il Collegio vi è giunto attraverso una verifica diretta degli atti processuali, cheprescinde dalla motivazione che, sulla medesima questione, la Corte di appello hareso quando ha rigettato il corrispondente motivo di appello.La questione posta dal ricorso, infatti, è di ordine processuale, sicché questaCorte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il propriocontrollo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice a quo per giustificarla.In altri termini, la Corte di cassazione, in presenza di una censura di carattereprocessuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimentoimpugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto delladecisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata soloa posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n.17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato,alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di giudice «anche del fatto», che,per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi attiprocessuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525;Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).3. Ciò posto, la verifica del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo ha permessoal Collegio di accertare che in atti vi è un’elezione di domicilio a firma dell’imputatodel 23 settembre 2016 (stessa data della commissione del reato), che è statarilasciata su modulo prestampato in uso alla polizia giudiziaria, con nomina didifensore di ufficio ed elezione di domicilio presso quest'ultimo. Il decreto dicitazione a giudizio per il primo grado destinato all’imputato è stato notificato aldifensore di ufficio domiciliatario, nel corso del giudizio di primo grado l’imputatonon risulta avere nominato difensore di fiducia, non è mai comparso e si èproceduto in sua assenza, con l'assistenza del difensore di ufficio; al momentodell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non era entrata in vigore ladisposizione di cui all'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge23 giugno 2017, n. 103.4. Sulla base di questi dati e delle coordinate esegetiche che si andranno aprecisare, il Collegio reputa che la dichiarazione di assenza dell’imputatoregistratasi nel giudizio di primo grado sia nulla, con conseguente nullità dellasentenza di primo grado e di quella di appello. Prima di entrare nel dettaglio,occorre puntualizzare che, trattandosi di processo nel quale la dichiarazione diassenza è avvenuta in data anteriore al 30 dicembre 2022, trova applicazione lanorma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs 150 del 2022, secondo cuil’applicazione della nuove norme in materia di assenza dettate dalla riformaCartabia è esclusa per i processi pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs150 cit. nel corso dei quali sia stata già pronunciata ordinanza con la quale si siadisposto procedersi in assenza dell'imputato.Venendo al nodo messo in luce dal ricorso, il Collegio si pone in linea condiversi precedenti di questa Corte riguardanti casi del tutto analoghi (Sez. 4, n.48776 del 15/11/2023, Esposito, Rv. 285572 – 01; Sez. 1, n. 3048 del15/09/2023, dep. 2024, Ilenikhena, Rv. 285711 – 01; Sez. 6, n. 34523 del11/05/2023, Safi, Rv. 285177 – 01; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva,Rv. 281315-01) e ritiene che la dichiarazione di assenza di [OSCURATO:PERSONA] in primo gradofosse viziata dalla mancanza di un’effettiva verifica circa la conoscenza delprocedimento in capo al prevenuto, conoscenza erroneamente presunta sullascorta dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.La giurisprudenza delle Sezioni semplici appena evocata si ispira tutta,dichiaratamente, agli insegnamenti di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, nonpuò considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensored'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso,verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettivainstaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargliritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimentoovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (decisione assunta in un casoanch'esso concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma4-bis, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite sono giunte a tale conclusione dopo unacompiuta analisi dell'evoluzione normativa sul tema delle garanzie di conoscenzae partecipazione al procedimento fino alla legge sul processo in assenza, oltre chedella giurisprudenza della Corte Edu che aveva costituito lo stimolo per illegislatore. Secondo la rigorosa lettura fornita dalla sentenza in esame «ilfondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenutodell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza» e che, quindi, abbia avuto effettivaconoscenza dell’esistenza del processo a suo carico e dell’accusa che gli vieneformulata e contro la quale dovrà difendersi in giudizio. Una «effettività» che deveessere valutata in concreto e può essere ritenuta esistente, oltre che quando lanotifica è avvenuta a mani, anche in presenza di alcune situazioni concrete dallequali si può desumere, con ragionevole certezza, che tale conoscenza c'è stata. Aqueste situazioni è equiparata la volontaria sottrazione alla conoscenza delprocedimento (o di singoli atti del procedimento), ma anch'essa deve esserevalutata in concreto, attraverso un rigoroso accertamento in fatto della condottaposta in essere e dell'elemento psicologico che la sorregge, non essendo possibileequiparare la volontarietà alla «mancata diligenza» (pag. 28 della motivazione).Le Sezioni Unite, dunque, hanno ritenuto che l'elezione di domicilio presso ildifensore di ufficio non sia di per se stessa indicativa della concreta e realeconoscenza del procedimento, salvo che emerga positivamente che vi sia stataun'effettiva instaurazione del rapporto professionale che abbia consentito iltransito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo el'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato. Questa conclusione è statafrutto del ripudio dell'esegesi secondo cui le situazioni di cui all'art. 420-bis,comma 2, cod. proc. pen. vadano intese come presunzioni di conoscenza delprocedimento, pena un marcato arretramento in tema di garanzie, a dispetto dellefinalità che avevano condotto a una lunga evoluzione normativa egiurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione al procedimento.Quanto, in particolare, alle elezioni di domicilio relative a soggetti stranieri più omeno precari in Italia, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'elezione di domiciliodeve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggettoed il luogo dove dovrebbero essere indirizzati gli atti, onde evitare elezioni didomicilio «disattente» e «poco consapevoli». Applicati questi principi nel casoallora sub iudice, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto corretta la statuizione dellaCorte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primogrado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondatasull'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggettostraniero, avvenuta in una fase precoce dell'evoluzione procedimentale. Inparticolare, la Corte di merito aveva reputato che il Giudice di prime cure nonavesse correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore diconoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.e che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio né di indicatoridi una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da partedell'imputato.La sentenza Safi della Sesta Sezione ha poi approfondito la rilevanza in malampartem della mancanza di diligenza informativa in capo all’imputato, che sembrauno dei punti che la Corte di appello ha posto a base del rigetto del motivo diappello sull’assenza. Il difetto di attivazione da parte dell’imputato nel “seguire” ilprocedimento – così il precedente richiamato − è certamente una circostanza utileonde valutare se procedere in assenza dell’imputato, quale indicatore dellavolontaria sottrazione al procedimento di cui al secondo comma dell’art. 420-biscod. proc. pen. applicabile ratione temporis, ma non può esaurire la verifica deipresupposti necessari.5. Tracciata la cornice teorica di riferimento e benché la decisione odierna sifondi non già sul vaglio della Corte di merito, ma sulla verifica e sulla valutazionediretta delle emergenze processuali, si impone una precisazione rispetto a quelloche si legge nella sentenza impugnata a proposito della distanza cheintercorrerebbe tra il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite nella sentenzaIsmail – un extracomunitario appena sbarcato in Italia – e quella di [OSCURATO:PERSONA], unitaliano, stabilmente residente in Italia, ben identificato e con un lavoro stabile.Ebbene, non può negarsi che, nel complessivo giudizio sui presuppostidell’assenza, ogni dato di fatto può avere rilievo al fine di valutare la conoscenzadel processo o la volontaria sottrazione ad essa, anche quello delle difficoltàpratiche di comprensione e comunicazione che possono contrassegnare laposizione di un soggetto rispetto all’altro. Ciò non di meno, segnare un distinguotra il caso di soggetti italiani compiutamente identificati e quello di soggettistranieri privi di stabile dimora rischia di divenire un preconcetto interpretativoforiero di un’esegesi non costituzionalmente orientata siccome in frizione con l’art.3 della Costituzione e di dare luogo ad una mistificazione esegetica della vocazionefinalistica dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nella nuova lettura che si deve alleSezioni Unite, come disposizione attraverso la quale occorre che il giudice accerti,in positivo, l’esistenza degli indizi di conoscenza o di volontaria sottrazione,secondo un giudizio che non può essere condizionato dalle sole caratteristichesoggettive dell’imputato.6. Ne consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado aisensi dell'art.623, co.1, lett. b-bis) cod. proc. pen. che richiama l'art. 604, comma5-bis, stesso codice, che a sua volta prevede, nel caso di inosservanza delledisposizioni di cui all'art. 420-bis, che il giudice dell'appello dichiari la nullità dellasentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Il secondo motivodi ricorso – sulla responsabilità – è assorbito.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11565/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1941/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 33138/2025CARLO RENOLDIROSARIA GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di FirenzeUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 10 febbraio2025 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 21 luglio 2020 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., con recidiva specifica e reiterata; il fattoera avvenuto il 23 settembre 2016.2. Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputato consta di duemotivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché il processoera stato celebrato in assenza, fondando su un’elezione di domicilio dell’imputatopresso il difensore di ufficio. Il ricorrente si dice consapevole dell’inapplicabilità, alcaso di specie, delle novità della riforma Cartabia in tema di assenza, pur tuttaviadenunziando che la scelta del Tribunale di dichiararlo assente fu erroneamentebasata sulla sola, predetta elezione di domicilio, benché il difensore avesse avutocontatti con il [OSCURATO:PERSONA] solo nel giudizio di appello e non avesse dato il consensooggi previsto dall’art. 162, comma 4—bis, cod. proc. pen.Nel ricorso si precisa che, ove questa Corte propendesse per l’illegittimità delladichiarazione di assenza, l’imputato avrebbe la possibilità di presentare un’offertaex art. 162-ter cod. pen. prima dell’apertura del dibattimento, al fine diassecondare la scelta della persona offesa Esselunga di non rimettere la querelama di accettare solo offerte effettuate con le modalità suddette.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alcoefficiente soggettivo del reato, perché la Corte distrettuale avrebbe svalutato lacircostanza che l’imputato aveva un’occupazione stabile, al momento del controlloaveva offerto ampia collaborazione, aveva con sé denaro sufficiente per pagare laspesa e, al momento del controllo, era impegnato in un’animata discussionetelefonica che, con molta probabilità, lo aveva distratto mentre trascinava ilcarrello, che peraltro era pieno, evenienza difficilmente compatibile con la volontàdi sottrarre l’intero suo contenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, perché il processo è stato erroneamente celebrato inassenza dell’imputato, senza che vi fosse la prova che questi avesse avuto effettivaconoscenza della vocatio in iudicium.2. Prima di dare conto delle ragioni dell’odierna decisione, occorre precisareche il Collegio vi è giunto attraverso una verifica diretta degli atti processuali, cheprescinde dalla motivazione che, sulla medesima questione, la Corte di appello hareso quando ha rigettato il corrispondente motivo di appello.La questione posta dal ricorso, infatti, è di ordine processuale, sicché questaCorte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il propriocontrollo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice a quo per giustificarla.In altri termini, la Corte di cassazione, in presenza di una censura di carattereprocessuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimentoimpugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto delladecisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata soloa posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n.17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato,alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di giudice «anche del fatto», che,per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi attiprocessuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525;Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).3. Ciò posto, la verifica del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo ha permessoal Collegio di accertare che in atti vi è un’elezione di domicilio a firma dell’imputatodel 23 settembre 2016 (stessa data della commissione del reato), che è statarilasciata su modulo prestampato in uso alla polizia giudiziaria, con nomina didifensore di ufficio ed elezione di domicilio presso quest'ultimo. Il decreto dicitazione a giudizio per il primo grado destinato all’imputato è stato notificato aldifensore di ufficio domiciliatario, nel corso del giudizio di primo grado l’imputatonon risulta avere nominato difensore di fiducia, non è mai comparso e si èproceduto in sua assenza, con l'assistenza del difensore di ufficio; al momentodell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non era entrata in vigore ladisposizione di cui all'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge23 giugno 2017, n. 103.4. Sulla base di questi dati e delle coordinate esegetiche che si andranno aprecisare, il Collegio reputa che la dichiarazione di assenza dell’imputatoregistratasi nel giudizio di primo grado sia nulla, con conseguente nullità dellasentenza di primo grado e di quella di appello. Prima di entrare nel dettaglio,occorre puntualizzare che, trattandosi di processo nel quale la dichiarazione diassenza è avvenuta in data anteriore al 30 dicembre 2022, trova applicazione lanorma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs 150 del 2022, secondo cuil’applicazione della nuove norme in materia di assenza dettate dalla riformaCartabia è esclusa per i processi pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs150 cit. nel corso dei quali sia stata già pronunciata ordinanza con la quale si siadisposto procedersi in assenza dell'imputato.Venendo al nodo messo in luce dal ricorso, il Collegio si pone in linea condiversi precedenti di questa Corte riguardanti casi del tutto analoghi (Sez. 4, n.48776 del 15/11/2023, Esposito, Rv. 285572 – 01; Sez. 1, n. 3048 del15/09/2023, dep. 2024, Ilenikhena, Rv. 285711 – 01; Sez. 6, n. 34523 del11/05/2023, Safi, Rv. 285177 – 01; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva,Rv. 281315-01) e ritiene che la dichiarazione di assenza di [OSCURATO:PERSONA] in primo gradofosse viziata dalla mancanza di un’effettiva verifica circa la conoscenza delprocedimento in capo al prevenuto, conoscenza erroneamente presunta sullascorta dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.La giurisprudenza delle Sezioni semplici appena evocata si ispira tutta,dichiaratamente, agli insegnamenti di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, nonpuò considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensored'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso,verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettivainstaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargliritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimentoovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (decisione assunta in un casoanch'esso concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma4-bis, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite sono giunte a tale conclusione dopo unacompiuta analisi dell'evoluzione normativa sul tema delle garanzie di conoscenzae partecipazione al procedimento fino alla legge sul processo in assenza, oltre chedella giurisprudenza della Corte Edu che aveva costituito lo stimolo per illegislatore. Secondo la rigorosa lettura fornita dalla sentenza in esame «ilfondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenutodell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza» e che, quindi, abbia avuto effettivaconoscenza dell’esistenza del processo a suo carico e dell’accusa che gli vieneformulata e contro la quale dovrà difendersi in giudizio. Una «effettività» che deveessere valutata in concreto e può essere ritenuta esistente, oltre che quando lanotifica è avvenuta a mani, anche in presenza di alcune situazioni concrete dallequali si può desumere, con ragionevole certezza, che tale conoscenza c'è stata. Aqueste situazioni è equiparata la volontaria sottrazione alla conoscenza delprocedimento (o di singoli atti del procedimento), ma anch'essa deve esserevalutata in concreto, attraverso un rigoroso accertamento in fatto della condottaposta in essere e dell'elemento psicologico che la sorregge, non essendo possibileequiparare la volontarietà alla «mancata diligenza» (pag. 28 della motivazione).Le Sezioni Unite, dunque, hanno ritenuto che l'elezione di domicilio presso ildifensore di ufficio non sia di per se stessa indicativa della concreta e realeconoscenza del procedimento, salvo che emerga positivamente che vi sia stataun'effettiva instaurazione del rapporto professionale che abbia consentito iltransito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo el'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato. Questa conclusione è statafrutto del ripudio dell'esegesi secondo cui le situazioni di cui all'art. 420-bis,comma 2, cod. proc. pen. vadano intese come presunzioni di conoscenza delprocedimento, pena un marcato arretramento in tema di garanzie, a dispetto dellefinalità che avevano condotto a una lunga evoluzione normativa egiurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione al procedimento.Quanto, in particolare, alle elezioni di domicilio relative a soggetti stranieri più omeno precari in Italia, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'elezione di domiciliodeve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggettoed il luogo dove dovrebbero essere indirizzati gli atti, onde evitare elezioni didomicilio «disattente» e «poco consapevoli». Applicati questi principi nel casoallora sub iudice, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto corretta la statuizione dellaCorte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primogrado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondatasull'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggettostraniero, avvenuta in una fase precoce dell'evoluzione procedimentale. Inparticolare, la Corte di merito aveva reputato che il Giudice di prime cure nonavesse correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore diconoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.e che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio né di indicatoridi una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da partedell'imputato.La sentenza Safi della Sesta Sezione ha poi approfondito la rilevanza in malampartem della mancanza di diligenza informativa in capo all’imputato, che sembrauno dei punti che la Corte di appello ha posto a base del rigetto del motivo diappello sull’assenza. Il difetto di attivazione da parte dell’imputato nel “seguire” ilprocedimento – così il precedente richiamato − è certamente una circostanza utileonde valutare se procedere in assenza dell’imputato, quale indicatore dellavolontaria sottrazione al procedimento di cui al secondo comma dell’art. 420-biscod. proc. pen. applicabile ratione temporis, ma non può esaurire la verifica deipresupposti necessari.5. Tracciata la cornice teorica di riferimento e benché la decisione odierna sifondi non già sul vaglio della Corte di merito, ma sulla verifica e sulla valutazionediretta delle emergenze processuali, si impone una precisazione rispetto a quelloche si legge nella sentenza impugnata a proposito della distanza cheintercorrerebbe tra il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite nella sentenzaIsmail – un extracomunitario appena sbarcato in Italia – e quella di [OSCURATO:PERSONA], unitaliano, stabilmente residente in Italia, ben identificato e con un lavoro stabile.Ebbene, non può negarsi che, nel complessivo giudizio sui presuppostidell’assenza, ogni dato di fatto può avere rilievo al fine di valutare la conoscenzadel processo o la volontaria sottrazione ad essa, anche quello delle difficoltàpratiche di comprensione e comunicazione che possono contrassegnare laposizione di un soggetto rispetto all’altro. Ciò non di meno, segnare un distinguotra il caso di soggetti italiani compiutamente identificati e quello di soggettistranieri privi di stabile dimora rischia di divenire un preconcetto interpretativoforiero di un’esegesi non costituzionalmente orientata siccome in frizione con l’art.3 della Costituzione e di dare luogo ad una mistificazione esegetica della vocazionefinalistica dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nella nuova lettura che si deve alleSezioni Unite, come disposizione attraverso la quale occorre che il giudice accerti,in positivo, l’esistenza degli indizi di conoscenza o di volontaria sottrazione,secondo un giudizio che non può essere condizionato dalle sole caratteristichesoggettive dell’imputato.6. Ne consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado aisensi dell'art.623, co.1, lett. b-bis) cod. proc. pen. che richiama l'art. 604, comma5-bis, stesso codice, che a sua volta prevede, nel caso di inosservanza delledisposizioni di cui all'art. 420-bis, che il giudice dell'appello dichiari la nullità dellasentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Il secondo motivodi ricorso – sulla responsabilità – è assorbito. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosila trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.Così deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosila trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.Così deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLA [OSCURATO:PERSONA]