CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25.10.2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto FEMIA Antonio nei confronti della sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 4.02.2021, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 641 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione dell'art. 548, co. 2, c.p.p. in relazione all'art. 591 c.p.p.; violazione dell'art. 157 c.p. in relazione all'art. 533 c.p.p.. I motivi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo, perché afferent:e alla violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuall, in quanto l'avviso di deposito di cui all'art. 548, co. 2, c.p.p. deve essere comunicato nei soli casi ivi indicati e, dunque, non anche nell'ipotesi in cui il giudice, in questo caso di primo grado, ha rispettato il termine di deposito di cui all'art. 544, co. 3, c.p.p.. Di conseguenza, come già ampiamente argomentato dalla corte di appello, i termini per l'impugnazione, decorrendo dalla scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, non sono stati rispettati: l'appello era tardivo ed è stato correttamente dichiarato inammissibile ex art. 591, co.1 lett. c), c.p.p.. Il secondo motivo rimane assorbito dall'inammissibilità del primo. Risulta comunque manifestamente infondato, in quanto al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, il reato non si era estinto per il decorso del termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. c.p., in ragione dei periodi di sospensione che si erano concretizzati nel corso del procedimento. L'inammissibilità dell'appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e all'epoca il reato non era estinto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] siNIELA BORSELLINO /T [OSCURATO:PERSONA]