CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 21343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33985/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 1256, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 846/2018 depositata il05/06/2018, R.G. 3477/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 846 del 2018, ha accolto l’appello proposto dal Ministero della giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Foggia, e per l’effetto ha rigettato la d omanda del lavoratore. 2. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda del lavoratore e aveva accertato che lo stesso aveva svolto mansioni riconducibili al livello C1 del CCNL Ministeri 1998-2001, come integrato dal CCNL 5 aprile 2000. Condannava il Ministero della giustizia a corrispondere al lavoratore la somma di euro 12.024,33 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2009, oltre interessi come per legge. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando tremotivi di ricorso. 4. Resiste il Ministero della giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine ad una eccezione autonomamente apprezzabile e comunque proposta dalla parte resistente nella propria memoria di costituzione in appello.Error in procedendo per omessa pronuncia in relazione alle eccezioni formulate dall’appellato exartt. 434, 348-bis, 348-ter, cod . proc. civ. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezionedi inammissibilità dell’appello per violazione dell'articolo 434, c od. p roc. c iv., e successive modifiche. 1.1. Il motivo è inammissibile. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, come è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui la Corte d’Appello ha esaminato il merito della questione devoluta, così superando l’eccezione di inammissibilità dell’appello, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., n. 7662 del 2020). 2. Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza nella parte in cui fa riferimento ovvero trascrive in modo errato le fonti di prova (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.). Motivazione perplessa ovvero solo apparente. Mancato esame di un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). La Corte d'Appello avrebbe richiamato le testimonianze in modo erroneo, sia rigua rdo al loro significato , sia rispetto alla riproduzione di alcune parti delle stesse. Il giudice d'appello avrebbe valutato in modo inesatto e comunque solo parziale le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa,omettendo di pronunciarsi sul fatto processuale che i testi e l e raccolte prove , anche documentali , avevano dimostrato la fondatezza della domanda. Assume il ricorrente che la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte d'Appello non è conforme al significato letterale delle stesse,come veniva riprodotto nella stess a sentenza. Deduce il ricorrente chele risultanze istruttorie dimostravano che egli si adoperava in modo autonomo anche nella soluzione di problematiche non attinenti al me ro disbrigo di questioni correnti dell'ufficio,adottando gli altri provvedimenti dell'ufficio da lui retto e coordinato, volt i al miglioramento del lavoro e all’efficienza dei risultati. La Corte d'Appello avrebbe svalutato il quadro probatorio delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni , oppure mal e interpretato le testimonianze, mentre l'attività prestata da esso ricorrente era connotata da autonomia decisionale operativa e di coordinamento degli affari trattati,senza l'intervento di indicazioni superiori di sorta. Prospetta il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la sentenza del Tribunaleandava confermata, poiché era risultato provato che le mansioni svolte dal ricorrente rientravano nel profilo C,posizione economica C 1, e non trovavano corrispondenza nel caso di specie le mansioni previste dall'Area funzionale B,posizione economica B3. 3. Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame dei documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente e delle prove , anche orali , raccolte in corso di causa (art. 360.,n. 5, cod. proc. civ). 3.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sonoin parte inammissibili e in parte non fondat i . 3.2. Le deduzioni del ricorrente contestano l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, e si sostanzianonella censura del la valutazione del materiale probatorio effettuato dalla Corte d’Appello, in particolare quanto alla prova per testi espletata nel corso del giudizio; inoltre nella sostanza censurano l’interpretazione delle declaratorie contrattuali che vengono in rilievo, alle quali la Corte d’Appello ha dato rilievo nello svolgimento del procedimento trifasico. 3.3. È applicabile ratione temporis l’art. 360 n. 5 , c od . p roc . civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 19881 del 2014 e Cass., S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio d i tale intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari,lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5,cod. proc. civ., ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”,non ravvisabili nella specie, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - na turalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 3.4 Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5 , cod. proc. civ., le censure, come quelle articola t e dal ricorrente, che nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360,n. 5, cod. proc. civ. , non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com'è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle prove raccolte , anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione ( Cass. n. 1234 del 2019 , n. 20553 del 2021). 3.5.La Corte d'Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha in modo logico e coerente, indicatole ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che non fosse provata la domanda attorea. Peraltro, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116,cod. proc. c iv ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuitoagli elementi utilizzati. 3.6. La valutazione del materiale probatorio operat a dal giudice d'appello, prendendo in considerazione le diverse testimonianze e il contenuto delle stesse, è sorretta da argomentazioni logiche e coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui lastessa non merita le censure mosse col presente motivo di doglianza. 3.7.La Corte d’Appello al fine di verificare lo svolgimento delle mansioni superiori, al l’esito delle prove testimoniali, ha operato l’accertamento trifasico, procedendo all’esame delle declaratorie contrattuali. Ed infatti, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, e delle mansioni svolte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini(si cfr., Cass. 30580 del 2019). Alla luce della interpretazione delle declaratorie contrattuali la Corte d’Appello, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (si v., Cass., n. 8960 del 2022, n. 33395 del 2021, secondo cui il lavoratore B 3 esplica compiti di collaborazione del magistrato, in particolare, assistendolo nell'attività istruttoria e nel dibattimento ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza delcancelliere non riservati a professionalità superiori, mentre il lavoratore C 1 fornisce una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti alla competenza delcancelliere, compresi quelli di competenza del lavoratore B3, ha vagliato le risultanze probatorie, escludendo lo svolgimento delle mansioni superiori in ragione delle declaratoriecontrattuali delle categorie che venivano in rilievo. 3.8. Ledoglianze del ricorrente si sostanziano , da un lato nella censura dell’interpretazione e valutazione del materiale probatorio, nonché della scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento,da parte della Corted’appello, che è rimessa al giudice del merito, risultando anche insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre; dall’altro nella sostanziale censura dell’interpretazione delle declaratorie contrattuali, non accompagnata, peraltro, dalla esposizione dei criteri ermeneutici che sarebbero stati violati, con conseguente inammissibilità di tale profilo di doglianza. Le censure sono , pertanto, inammissibili in ordine alla richiesta, nella sostanza, di un riesamedelle risultanze istruttorie, e alla contestazionedell’interpretazione delle declaratorie contrattuali, in ragione dei principi sopra esposti , e non fondate, quanto all’espletamento del procedimento trifasico, avendo la Corte d’Appello fatta corretta applicazione dei principi enunciatida questa Cortecon riguardo allo svolgimento dello stesso. 4. Il ricorso deve essererigettato. 5. Le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulte