CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 18322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2021) proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Courmayer, n. 79; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D08 H592P), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Montello, n. 20; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. n. 4506/2020 (pubblicata in data 23/12/2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della ricorrente. R.G.N. 5505/’21 C.C. 11/5/2023 SERVITU’ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un fondo sito nel Comune di Rotondi (AV), alla v. Torricelle, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi servitù di elettrodotto su detto fondo, con condanna dell’Enel al ripristino dello stato precedente dei luoghi. Nella costituzione della citata convenuta, la quale spiegava riconvenzionale relativa all’intervenuta usucapione del diritto di servitù in questione, l’adito Tribunale, accoglieva la domanda attrice e dichiarava inammissibile l’eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta, siccome tardiva. 2. Decidendo sull’appello formulato dalla convenuta soccombente, resistito dall’appellato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4506/2020 (pubblicata il 23 dicembre 2020), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Respinte le eccezioni pregiudiziali di intempestività dell’appello e della inammissibilità dello stesso formulata in relazione all’art. 342 c.p.c., la Corte partenopea rilevava che l’appellante non aveva contestato in primo grado il titolo di proprietà del fondo servente in capo al Vele e confermava la statuizione del primo giudice in ordine alla ravvisata inammissibilità per tardività dell’avanzata eccezione riconvenzionale di usucapione perché proposta, per la prima volta, nella memoria istruttoria di cui all’art. 183 c.cp. e, quindi, quando si erano già venute a formare le preclusioni previste dall’art. 167 c.p.c. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la s.p.a. e-distribuzione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c. – la nullità d ella sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in uno alla erronea declaratoria della sussistenza della legittimazione attiva del Vele, all’errata applicazione del principio di non contestazione a all’inversione dell’onere probatorio con riferimento alla suddetta legittimazione, oltre che all’omesso esame e alla errata valutazione delle prove e dei documenti circa la ravvisata titolarità attiva dell’appellato (già attore). 2. Con la seconda censura, la ricorrente deduce – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. –la nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla errata declaratoria di decadenza dall’eccezione riconvenzionale di usucapione, all’erroneo rigetto delle istanze istruttorie dalla stessa dedotte a al mancato accertamento dell’usucapione in suo favore, con violazione degli artt. 81, 99, 100, 112, 115, 116, 167, 183 c.p.c., oltre che degli artt. 949, 1027, 1031, 1073, 1074, 1075, 1141, 1158, 2697 e 2727 e segg. c.c. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve essere disatteso. Con esso, la ricorrente contesta la conformità a diritto dell’impugnata sentenza con la quale è stato ritenuto che il Vele dovesse considerarsi legittimato ad agire con l’azione exart. 949 c.c., perché, in base al principio di non contestazione, il giudice si sarebbe dovuto considerare dispensato dal verificare d’ufficio la sussistenza o meno della legittimazione attiva dell’attore e perché, in ogni caso, la relazione notarile prodotta dal Vele era sufficiente a dimostrare detta legittimazione attiva. Al riguardo, va osservato che, al di là dell’inapplicabilità del “principio di contestazione” con riferimento all’accertamento della sussistenza della legittimazione ad agire delle parti (poiché la relativa circostanza è, comunque, verificabile d’ufficio, salvo il giudicato: v., ad es., Cass.n. 8969/2015 e Cass. n. 21176/2015), la Corte di appello ha valutato, in concreto, la sussistenza di tale condizione dell’azione in capo al Vele, sia in base al regime della prova attenuata in caso di esercizio di azione riconducibile all’art. 949 c.c., che sulla scorta della riscontrata prova dell’esistenza di tale legittimazione in capo allo stesso originario attore, in virtù della relazione ipocatastale prodotta, ravvisata come titolo sufficiente (essendo pacifico che, in tema di azione negatoria, la parte che agisce non ha l’onere di fornire –come nell’azione di rivendica –la prova rigorosa della proprietà, ma risulta bastevole dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell’esistenza di un valido titolo di proprietà del bene: cfr., tra le tante, Cass. n. 21851/2014 e Cass. n. 1905/2023). A tal proposito, la Corte di appello ha confermato la statuizione e la motivazione di supporto adottata dal Tribunale, con cui era rimasto comprovato che il titolo invocato dall’Enel a sostegno della sua prospettazione non era opponibile al Vele, dal momento che la particella su cui insisteva la linea elettrica non apparteneva al concedente all’atto della stipula della convenzione costitutiva del diritto di servitù di elettrodotto, ma al genitore del [OSCURATO:PERSONA], nella cui situazione giuridica di fatto e di diritto egli era poi subentrato, come – per l’appunto – attestato dalla relazione ipocatastale notarile del 21 dicembre 2010 (nel corpo della quale era stata ricostruita la vicenda catastale del terreno dedotto in controversia). 4. Anche la seconda censura è destituita di fondamento e deve essere respinta. Infatti, è del tutto conforme a diritto l’impostazione motivazionale dell’impugnata sentenza, con la quale si è ritenuto che l’eccezione riconvenzionale di usucapione era stata tardivamente proposta dalla convenuta Enel, siccome formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ovvero allorquando era già maturata la preclusione – in relazione al disposto dell’art. 167 c.p.c. – per la proposizione di eccezioni in senso stretto, considerandosi irrilevante la circostanza che l’esigenza di formulare siffatta eccezione di usucapione fosse sorta solo in conseguenza delle difese avanzate dall’attore nelle note depositate ad integrazione e chiarimento della domanda (in applicazione del citato art. 183 c.p.c., che consente, infatti, solo il deposito di memorie relative alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, evidentemente nel rispetto delle preclusioni processuali previste); ciò perché, giustamente, a fronte della domanda inizialmente proposta riferita ad un’azione negatoria di servitù, la formulazione dell’eccezione riconvenzionale di servitù, in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto – per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l’eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti – essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata. 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell