CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04031/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita +a relazione svofta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilr_,v+ato che [OSCURATO:PERSONA] rlcorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano e condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 412,00 di multa, in ordine al delitto di tentato furto aggravato in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. nen e vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - sono aspecifici, in quanto, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità deriva anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte di appello ha offerto una motivazione idonee, ed adeguata (si veda; in particolare oag. 1 della sentenza impugnata) evidenziando la sussistenza di validi e pieni elementi probatori in ordine alla riconducibilità della condotta all'imputato - in particolare l'impronta rilasciata dal pollice della mano destra e rinvenuta sul vetro dell'infisso - non confrontandosi i! ricorrente con tali elementi, come anche con i movimenti ecco +: -.,+ereorso SLPSSO seAo; notre, i motivo e manifestamente infondato perch rdspetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa e la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può, costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma, anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 48734 dei 13/10/2014, Gnoffo, Rv. 261296; Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167); [OSCURATO:PERSONA] che I terzo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge in relazione alla úer_ern azione della pena e vizio di motivazione in ordine ai bilanciamento deiie circostanze - è manifestamente infondato, a fronte degli argomenti della Corte di appello, che esclude la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputato, della condotta, dell'assenza di elementi positivi, in linea con i: principio per i! quale le statuizion: d ccnaraiion -„ imrffir- do una vaiutazinne discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano -.rrui:tc., di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come è nel caso in esame - tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione lenza si sia iimitata a nterieria ia più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaido, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cie..Th somma dl tremila curo in favore della Cassa delle ammende.