CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 2024
Cassazione n. 19364/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 16 luglio 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 6 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 2.222,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; più in particolare il [OSCURATO:PERSONA] lamentava la mancata limitazione della pena in misura pari o prossima al minimo edittale. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ben argomentato circa la conferma del trattamento sanzionatorio deciso dal primo Giudice dando rilievo alle dichiarazioni, pur confessorie, del [OSCURATO:PERSONA] il quale pur avendo ammesso di svolgere attività di spaccio quale fonte di reddito, ha in tal modo riconosciuto la natura stabile e latu sensu professionale, della sua attività, nonché alla sussistenza di tre precedenti specifici e contigui gravanti sul prevenuto tali da sottolineare una spiccata propensione al crimine; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d