Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 32101/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

el 19/03/2026 del GIP TRIBUNALE di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in relazione alle seguenti pronunce irrevocabili:1) sentenza Tribunale Sciacca del 11/10/2019 (art. 640 cod. pen. commessoil 05/05/2016);2) sentenza Tribunale Pesaro del 25/02/2020 (art. 640 cod. pen. commessoil 04/07/2017);3) sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 01/06/2022 (art. 640 cod. pen.commesso il 09/10/2016);4) sentenza Tribunale Parma del 12/09/2019 (art. 640 cod. pen. commessoil 25/08/2016);5) sentenza Tribunale Napoli del 16/01/2020 (art. 640 cod. pen. commessoil 19/09/2016);6) sentenza Tribunale Monza del 26/01/2024 (art. 640 cod. pen. commessoil 08/07/2016).A ragione, il Tribunale ha osservato che, al di là della tendenzialecoincidenza temporale e dell’omogeneità di tipologia di reati commessi, non eraemerso alcun ulteriore elemento, tantomeno di carattere spaziale, idoneo a farritenere sussistente un unico originario disegno criminoso.

I delitti realizzatirisultavano, piuttosto, espressione di una scelta di vita delinquenziale,concretatasi nella reiterazione di condotte omogenee, determinate da specificheoccasioni contingenti e non riconducibili a una programmazione iniziale unitaria.2.

Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., mancanza emanifesta illogicità della motivazione.Si duole il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione, nel respingere l’istanza diriconoscimento della continuazione, abbia compiuto un’analisi parcellizzata, inpalese contrasto con l’esigenza di una valutazione complessiva dei fatti.Deduce, in particolare, che il giudice a quo, pur avendo riconosciuto lasussistenza di due indicatori di primario rilievo, costituiti dall’omogeneità deireati e dalla continuità temporale, ne abbia poi svilito la portata, affermando inmodo apodittico che nessun altro elemento deponeva in favore dellacontinuazione.

Secondo il ricorrente, inoltre, è manifestamente illogicol’argomento relativo all’assenza di un nesso spaziale tra i delitti, trattandosi ditruffe online che, per loro natura, possono essere commesse in luoghi diversi,senza che ciò escluda la riconducibilità delle condotte a un unico piano criminoso.L’istante aveva, altresì, allegato che le condotte erano tutte finalizzate alreperimento di risorse economiche destinate a soddisfare esigenze di vita.La motivazione del provvedimento si rivela, in ultima analisi, meramenteapparente, poiché il giudice dell’esecuzione non ha condotto un’effettivadisamina delle sentenze in atti, ma ha fatto ricorso alla generica formula della“scelta di vita”, senza spiegare perché, nel caso concreto, gli elementi forniti –omogeneità, contiguità temporale e sistematicità causalmente collegata alleesigenze economiche dell’istante – non fossero sufficienti a delineare un’unicaprogrammazione criminosa.L’illogicità della decisione è ulteriormente accentuata dalla circostanza che ilgiudice dell’esecuzione si è discostato dal parere favorevole espresso dal pubblicoministero senza fornire una motivazione rafforzata, idonea a dare conto delleragioni di tale diversa valutazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnataordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

In tema di reato continuato, questa Corte ha costantemente affermatoche «l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazionedi più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella lorospecificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, diregola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del datoprogettuale sottostante alle condotte poste in essere» (Sez. 4, n. 16066 del17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632 - 01).Si è, altresì, precisato che «il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicitàdel disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attivitàdelinquenziale meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione,fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico,ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 16/09/2016, Bottari, Rv.267596 - 01).Le Sezioni Unite hanno, poi, ribadito che «il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01).È stato, infine, chiarito che «l'esistenza di un medesimo disegno criminosova desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta adelinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identicanatura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento del vincolo,la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi» (Sez. 2, n. 10539del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).3.

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata risulta affetta da unamotivazione meramente apparente, non essendo dato ricostruire le ragioni delrigetto.In primo luogo, il provvedimento non ricostruisce in modo adeguato ilquadro fattuale rilevante ai fini della decisione.Il giudice dell'esecuzione era tenuto a fornire una motivazione idonea arendere percepibili le ragioni per le quali gli elementi allegati a sostegnodell'istanza non consentissero di riconoscere la continuazione.

Tale valutazionepresupponeva, sia pure in termini sintetici e nei limiti funzionali alla decisione,una ricostruzione delle sentenze oggetto della richiesta e dei fatti ad esse sottesi,così da consentire di comprendere se il giudizio negativo fosse stato espressoall'esito di un effettivo raffronto tra le condotte e non sulla base di formuleastratte.Nel caso in esame, invece, il provvedimento non offre una ricostruzionesufficiente del contenuto essenziale delle pronunce irrevocabili, né chiarisce qualidati fattuali siano stati valorizzati per escludere la riconducibilità delle condottead un medesimo disegno criminoso.In questa prospettiva, la motivazione si connota per un’estrema sinteticità esi risolve nella valorizzazione, da un lato, dell’assenza di un collegamentospaziale tra i fatti e, dall’altro, della ritenuta riconducibilità delle condotte ad unascelta di vita delinquenziale, senza tuttavia spiegare, con riferimento al concretocontenuto delle sentenze, perché gli indici favorevoli allegati non fossero idonei arivelare una pregressa, sia pure generica, programmazione unitaria.Una motivazione così formulata non consente di verificare compiutamente ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice dell’esecuzione, né di apprezzare see in che modo siano stati applicati, al caso concreto, i principi sopra richiamati,che impongono una valutazione non meramente assertiva degli indici sintomaticidella continuazione e, correlativamente, un’adeguata esplicitazione delle ragioniostative al suo riconoscimento.Né può ritenersi adeguato il richiamo alla mancanza di un collegamentospaziale tra i fatti.

L'argomento, oltre ad essere espresso in forma apodittica,non si confronta con la natura delle condotte oggetto delle sentenze indicate,trattandosi di truffe che, secondo la stessa prospettazione difensiva, sarebberostate commesse anche con modalità compatibili con una realizzazione a distanza.In tale contesto, la diversità dei luoghi non poteva essere assunta quale indiceautomaticamente ostativo, ma imponeva una specifica verifica della sua effettivaincidenza sulla possibilità di ravvisare una pregressa ideazione comune.4.

L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovogiudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzionedi giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, secondo quanto affermato daCorte cost. n. 183 del 2013,perché proceda a nuovo esame dell'istanza ex art.671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopraformulati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diNapoli-ufficio G.I.P.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 19/03/2026 del GIP TRIBUNALE di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in relazione alle seguenti pronunce irrevocabili:1) sentenza Tribunale Sciacca del 11/10/2019 (art. 640 cod. pen. commessoil 05/05/2016);2) sentenza Tribunale Pesaro del 25/02/2020 (art. 640 cod. pen. commessoil 04/07/2017);3) sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 01/06/2022 (art. 640 cod. pen.commesso il 09/10/2016);4) sentenza Tribunale Parma del 12/09/2019 (art. 640 cod. pen. commessoil 25/08/2016);5) sentenza Tribunale Napoli del 16/01/2020 (art. 640 cod. pen. commessoil 19/09/2016);6) sentenza Tribunale Monza del 26/01/2024 (art. 640 cod. pen. commessoil 08/07/2016).A ragione, il Tribunale ha osservato che, al di là della tendenzialecoincidenza temporale e dell’omogeneità di tipologia di reati commessi, non eraemerso alcun ulteriore elemento, tantomeno di carattere spaziale, idoneo a farritenere sussistente un unico originario disegno criminoso. I delitti realizzatirisultavano, piuttosto, espressione di una scelta di vita delinquenziale,concretatasi nella reiterazione di condotte omogenee, determinate da specificheoccasioni contingenti e non riconducibili a una programmazione iniziale unitaria.2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., mancanza emanifesta illogicità della motivazione.Si duole il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione, nel respingere l’istanza diriconoscimento della continuazione, abbia compiuto un’analisi parcellizzata, inpalese contrasto con l’esigenza di una valutazione complessiva dei fatti.Deduce, in particolare, che il giudice a quo, pur avendo riconosciuto lasussistenza di due indicatori di primario rilievo, costituiti dall’omogeneità deireati e dalla continuità temporale, ne abbia poi svilito la portata, affermando inmodo apodittico che nessun altro elemento deponeva in favore dellacontinuazione. Secondo il ricorrente, inoltre, è manifestamente illogicol’argomento relativo all’assenza di un nesso spaziale tra i delitti, trattandosi ditruffe online che, per loro natura, possono essere commesse in luoghi diversi,senza che ciò escluda la riconducibilità delle condotte a un unico piano criminoso.L’istante aveva, altresì, allegato che le condotte erano tutte finalizzate alreperimento di risorse economiche destinate a soddisfare esigenze di vita.La motivazione del provvedimento si rivela, in ultima analisi, meramenteapparente, poiché il giudice dell’esecuzione non ha condotto un’effettivadisamina delle sentenze in atti, ma ha fatto ricorso alla generica formula della“scelta di vita”, senza spiegare perché, nel caso concreto, gli elementi forniti –omogeneità, contiguità temporale e sistematicità causalmente collegata alleesigenze economiche dell’istante – non fossero sufficienti a delineare un’unicaprogrammazione criminosa.L’illogicità della decisione è ulteriormente accentuata dalla circostanza che ilgiudice dell’esecuzione si è discostato dal parere favorevole espresso dal pubblicoministero senza fornire una motivazione rafforzata, idonea a dare conto delleragioni di tale diversa valutazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnataordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In tema di reato continuato, questa Corte ha costantemente affermatoche «l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazionedi più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella lorospecificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, diregola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del datoprogettuale sottostante alle condotte poste in essere» (Sez. 4, n. 16066 del17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632 - 01).Si è, altresì, precisato che «il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicitàdel disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attivitàdelinquenziale meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione,fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico,ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 16/09/2016, Bottari, Rv.267596 - 01).Le Sezioni Unite hanno, poi, ribadito che «il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01).È stato, infine, chiarito che «l'esistenza di un medesimo disegno criminosova desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta adelinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identicanatura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento del vincolo,la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi» (Sez. 2, n. 10539del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).3. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata risulta affetta da unamotivazione meramente apparente, non essendo dato ricostruire le ragioni delrigetto.In primo luogo, il provvedimento non ricostruisce in modo adeguato ilquadro fattuale rilevante ai fini della decisione.Il giudice dell'esecuzione era tenuto a fornire una motivazione idonea arendere percepibili le ragioni per le quali gli elementi allegati a sostegnodell'istanza non consentissero di riconoscere la continuazione. Tale valutazionepresupponeva, sia pure in termini sintetici e nei limiti funzionali alla decisione,una ricostruzione delle sentenze oggetto della richiesta e dei fatti ad esse sottesi,così da consentire di comprendere se il giudizio negativo fosse stato espressoall'esito di un effettivo raffronto tra le condotte e non sulla base di formuleastratte.Nel caso in esame, invece, il provvedimento non offre una ricostruzionesufficiente del contenuto essenziale delle pronunce irrevocabili, né chiarisce qualidati fattuali siano stati valorizzati per escludere la riconducibilità delle condottead un medesimo disegno criminoso.In questa prospettiva, la motivazione si connota per un’estrema sinteticità esi risolve nella valorizzazione, da un lato, dell’assenza di un collegamentospaziale tra i fatti e, dall’altro, della ritenuta riconducibilità delle condotte ad unascelta di vita delinquenziale, senza tuttavia spiegare, con riferimento al concretocontenuto delle sentenze, perché gli indici favorevoli allegati non fossero idonei arivelare una pregressa, sia pure generica, programmazione unitaria.Una motivazione così formulata non consente di verificare compiutamente ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice dell’esecuzione, né di apprezzare see in che modo siano stati applicati, al caso concreto, i principi sopra richiamati,che impongono una valutazione non meramente assertiva degli indici sintomaticidella continuazione e, correlativamente, un’adeguata esplicitazione delle ragioniostative al suo riconoscimento.Né può ritenersi adeguato il richiamo alla mancanza di un collegamentospaziale tra i fatti. L'argomento, oltre ad essere espresso in forma apodittica,non si confronta con la natura delle condotte oggetto delle sentenze indicate,trattandosi di truffe che, secondo la stessa prospettazione difensiva, sarebberostate commesse anche con modalità compatibili con una realizzazione a distanza.In tale contesto, la diversità dei luoghi non poteva essere assunta quale indiceautomaticamente ostativo, ma imponeva una specifica verifica della sua effettivaincidenza sulla possibilità di ravvisare una pregressa ideazione comune.4. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovogiudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzionedi giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, secondo quanto affermato daCorte cost. n. 183 del 2013,perché proceda a nuovo esame dell'istanza ex art.671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopraformulati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diNapoli-ufficio G.I.P.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris