CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2013
Cassazione n. 25031/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi da l prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent i - contro Oggetto: previdenza complement are RGN Cron. Rep. CC 11.5.23 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.846/2021 pubblicata i l 9 / 3 /20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a , [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate in capo ai danti causa per il periodo dall’1.7.2013, ovvero dall’1.7.2008, alla data del decesso.Premetteva la Corte d’appello che le differenze chieste nascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n.17809/94 confermata in appello e cassazione con sentenza n.9024/01) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione poi abolito dalla legislazione successiva . Secondo la Corte, dette differenze costituivano una parte della pensione integrativa, in seguito esternalizzata mediante istituzione del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli. In base all’art.47 dello Statuto del Fondo, la pensione integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i danti causa e le differenze chieste a titolo di quota perequativa, non integrando un diritto autonomo rispetto alla restante parte della pensione integrativa, dovevano anch’esse rientrare nella liquidazione una tantum in forma capitalizzata. A seguito della capitalizzazione, il diritto alle varie componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa la quota perequativa, era estinto, senza necessità di alcuna specifica rinuncia dei danti causa. Né era rilevante che alcuni pensionati avessero accettato la capitalizzazione con riserva del contenzioso in atto, poiché il contenzioso era quello antecedente alla formalizzazione del consenso alla capitalizzazione, mentre le differenze economiche chieste in causa si riferivano tutte al periodo successivo alla capitalizzazione. Secondo la Corte, non potendo riconoscersi differenze maturate mese per mese su un trattamento pensionistico non più in godimento siccome liquidato una tantum, poteva semmai porsi la diversa questione della quantificazione della somma capitalizzata, la quale avrebbe dovuto tener conto della perequazione aziendale, con conseguente differenziale a credito sul quantum pensionistico liquidato una tantum. Tale questione però andava dedotta con apposita autonoma domanda non formulata in causa. I ricorrenti impugnano la sentenza articolando nove motivi di ricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., dell’art.324 c.p.c., degli artt.1218 ss., 1453 ss., 2043 ss., 2113c.c., nonché violazione dell’art.132, n.4 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La sentenza avrebbe violato il giudicato che riconosceva ai danti causa dei ricorrenti un diritto di credito per differenze sulla pensione integrativa acquisito e destinato a trascinarsi per tutti i mesi a venire dal luglio 1996; un diritto diverso dalla perequazione aziendale, poiché dal 1996 tale perequazione aziendale si era consolidata in una cifra fissa mensile da “trascinare” per i mesi successivi. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.99, 112 e 113 c.p.c., degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., degli artt.1218 ss., 1453 ss., 2043 ss., nullità della sentenza e del procedimento ex artt.132, n.4, 156, co.2 e 161 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Con motivazione apparente e trascurando fondamentali circostanze di fatto, la Corte avrebbe incluso nella capitalizzazione accettata dai danti causa le differenze di trattamento già riconosciute e oggetto di giudicato; differenze che integravano un diritto di credito autonomo e distinto dalla restante pensione integrativa. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.99, 112 e 113 c.p.c., dell’art.2909 c.c. e 324 c.p.c., degli artt.1218 ss., 1453 ss., 2043 ss., nullità della sentenza e del procedimento ex artt.132, n.4, 156,co.2 e 161 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo ribadisce che il diritto azionato è autonomo dal restante trattamento pensionistico liquidato con la capitalizzazione, poiché nascente dal giudicato, e vantano non nei confronti del Fondo ma della banca. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.324 c.p.c., degli artt.1326 ss., 1346 ss., 1362 ss., 2113, 1218 ss., 1453 ss., 2043 ss., 1197 e 1285 c.c., nonché violazione dell’art.132 n.4 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte avrebbe male interpretato la volontà delle parti che, nell’aderire alla capitalizzazione, avevano accettato la liquidazione del solo trattamento pensionistico integrativo, cui solo si riferiva lo Statuto del Fondo, e non la liquidazione in forma capitale del diverso diritto, estraneo al Fondo, e oggetto di giudicato verso la banca. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2113, 1966, 1197, 1230, 1236 ss., 1285, 1362 ss. c.c., dell’art.306 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte avrebbe omesso di considerare che l’accettazione della capitalizzazione non conteneva alcuna rinuncia al diritto accertato con efficacia di giudicato; alcuna volontà abdicativa espressa emergeva dagli atti di consenso alla capitalizzazione. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2909, 1218 c.c., degli artt.112, 113 e 324 c.p.c., nonché violazione dell’art.132 n.4 c.p.c.e omesso esame di un fatto decisivo. La sentenza avrebbe errato nel ricondurre la questione a una diversa modalità di calcolo della capitalizzazione – oggetto di autonomo diritto non dedotto in giudizio – poiché i ricorrenti hanno azionato un diritto esistente verso la banca e non verso il Fondo. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 ss. e 1292 ss. c.c., in relazione all’interpretazione dell’art.1, co.6 e 47 dello Statuto del Fondo. Il motivo ribadisce che l’oggetto della capitalizzazione non era il credito passato in giudicato e rimasto estraneo al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo. Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.1346 ss., 1362, 1363, 1366, 2113, 1965 ss., 1197 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo.La Corte avrebbe errato nell’interpretare la volontà dei pensionati aderenti alla capitalizzazione, che avevano sì accettato, ma con riserva di salvezza del contenzioso in essere. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la riserva comprendeva anche le cause successive alla capitalizzazione e derivanti dall’originario giudicato.Con il nono motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1341, co.2, 1342, 1370,1362 ss. c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, nell’interpretare la volontà degli aderenti alla capitalizzazione come abdicativa del diritto nascente da giudicato, avrebbe accollato impegni di natura vessatoria ai pensionati. I motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vanno trattati congiuntamente e, anche obliterati alcuni profili di inammissibilità, vanno, complessivamente, respinti alla stregua delle considerazioni che di seguito si illustrano . Le questioni poste dal ricorso sono state, di recente, nuovamente valutate dalla Corte, con le ordinanze nn. 18383 e 18384 del 2022; i precedenti richiamati, in via preliminare, danno atto del provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettato la richiesta di trattazione, di analoghi ricorsi, dinanzi alle Sezioni Unite; inoltre - e soprattutto - le ordinanze richiamate si preoccupano di chiarire l’oggetto del contenzioso che, come nel presente ricorso, si assume non compreso dalla Corte d'appello e dallastessa Corte di cassazione, in altri e precedenti provvedimenti; a tale riguardo, si precisa, senza che sul punto possano più esserci equivoci, che «l’oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal Banco di Napoli e non certo differenze economiche sul trattamento pensionistico erogato nel periodo dedotto in causa» (pacificamente successivo, ad eccezione di quanto si dirà in relazione al nono motivo, alla cd. capitalizzazione) e che, secondo la tesi dei ricorrenti, dall’erronea comprensione del petitum e della causa petendi «[…] sostanzialmente, deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata sia relativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanziale elencati nei diversi motivi oggetto di ricorso»; la Corte, dunque, ha ben compreso i termini della domanda giudiziale e delle censure e, ciò nonostante, è pervenuta al rigetto delle domande dei pensionati sulla base di un percorso motivazionale che il Collegio condivide e che, nei passaggi essenziali, si riporta di seguito (rinviando per l’ulteriore supporto argomentativo ai precedenti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 d. a. c.p.c.); dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la l. n.218/90 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l’ altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall’obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria; all’interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del Banco di Napoli; la delega fu esercitata con il d. lgs. n. 357/90 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps; la medesima fonte stabilì la contestuale trasformazione dei Fondi o Casse degli ex regimi es onerati in [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro- della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990; con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della l . n. 218/90 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] - o i datori di lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota -incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi; non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n.17809/94, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.9024/01), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 […]». Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO; sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze del 2022 (sopra richiamate) affrontano specificamente la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili «errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale successivo alla capitalizzazione»; ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti, sulla base della sentenza n.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal 1.7.2013, ovvero dal 1.7.2008, alla data del decesso, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti; deriva, pertanto, il rigetto delle censure nel loro complesso, perché argomentate in relazione a richieste che, pur legate all’inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i ratei di pensione integrativa erogati prima della capitalizzazione - o comunque i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione - ma investono il trattamento pensionistico corrisposto successivamente a tale momento che, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] INPS, è interessato (come sopra si è accennato) solo dal meccanismo legale di perequazione e non dal giudicato di cui si discute; in definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss, e, sia pure ad altri effetti, Cass.11156/10, Cass.29614/11, Cass.16819/17), la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata, come esattamente ritenuto dalla Corte di appello di Napoli. Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i