CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale 200, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de’ Capitani di Vimercate, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3167/34/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ires-riduzione ex art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 - rimborso Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società controllata da [OSCURATO:SOCIETA]., aderente al consolidato nazionale ex artt. 117 e ss. t.u.i.r., presentava istanza di rimborso del 50% dell’IRES versata per gli anni dal 2007 al 2010dalla consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere struttura sanitaria accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] compresa,quindi, tra i soggetti che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973, avevano diritto alla riduzione della metà dell’imposta. Contro il provvedimento di diniego la Casa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenzaindicata in epigrafe, riget tava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado. Osservava la CTR, per un verso, che la legittimazione a richiedere il rimborso spettava, oltre alla consolidante, anche alla consolidata; per altro verso, ritenevache dovesse riconoscersi alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] la qualità di presidio ospedaliero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973, in quanto «inserita nell’elenco degli ospedali dell’ASL di appartenenza come “strutture accreditate al ricovero e cura ubicate nell’ambito della provincia di Pavia”». Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società contribuenteresiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e ss. t.u.i.r. C ensura la sentenza impugnata per avere affermato, sulla scorta di un generico rinvio ai principi di diritto tributario nonché a non meglio specificate norme sul consolidato, che la domanda di rimborso della maggiore IRES versata poteva essere avanzata anche dalla società consolidata. Osserva la ricorrente che lo scopo del consolidato fiscale è quello di sostituire più soggetti giuridici, connessi da un legame di controllo, con un unico soggetto che rappresenta il gruppo ai fini della liquidazione e del versamento dell’imposta, sicché l’eventuale rimborsopoteva avvenire solo in capo alla consolidante. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2.Va rammentato – come osservato da Cass. n. 4415 del 2020 -che nel bilancio consolidato il gruppo non ha soggettività giuridica ; le società che lo compongono conservano la loro soggettività, sia ai fini della determinazione del reddito che della responsabilità. La società consolidata, che esercita l'opzione per la tassazione di gruppo, con elezione di domicilio presso la controllante (art.119 t.u.i.r. ), è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi, mentre la consolidante provvede, oltre che a presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, anche alla liquidazione della imposta del gruppo. L'art. 118 t.u.i.r. dispone, infatti, che «L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante». Le società aderenti al consolidato, dunque, mantengono l'obbligo di determinare autonomamente il proprio imponibile secondo le regole ordinarie. Pertanto, ciascuna consolidata, come pure la consolidante, deve quantificare il proprio reddito (o la propria perdita) e presentare la propria dichiarazione nei termini e secondo le modalità ordinarie. Tuttavia, per consentire il consolidamento degli imponibili, e, di conseguenza, la liquidazione dell'unica imposta dovuta dal gruppo, la dichiarazione della consolidata prevede la quantificazione dell’imponibile , mentre la determinazione dell’imposta avverrà esclusivamente nella dichiarazione de lla consolidante, cui competono gli obblighi di determinazione dell'imponibile consolidato e di liquidazione dell'imposta di gruppo. 1.3. Ciò posto, si osserva che il fatto che la liquidazione dell’imposta di gruppo competa al la società consolidante non costituisce elemento ostativoalla possibilità che la società consolidata richieda il rimborso dell’imposta là dove i presupposti per ottenerlo siano configurabili in capo aquest’ultima e concernano i redditi da essa dichiarati, posto che le società che compongono il gruppo conservano la propria soggettività, tanto ai fini della determinazione del reddito quantoai fini della responsabilità. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 e dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva operato una ingiustificata equiparazione tra presidio ospedaliero ed ente accreditato con il [OSCURATO:PERSONA], al fine di estendere inammissibilmente al secondo i benefici fiscali propri del primo. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo l’orientamento espresso da questa Corte «L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l.» (Cass. n. 20249 del 2013; in senso conforme, Cass. n. 11918 del 2014,Cass. n. 1687 del 2016, Cass. n. 8922 del 2018). Si è poi precisatoche «L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG prevista, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, non è applicabile alle società in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella nozione di "enti ospedalieri" di cui all'art. 2 della I. n. 132 del 1968 non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi spedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali: ne deriva che detta agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei "vecchi" enti ospedalieri in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle ASL.» (Cass.n. 33244 del 2018 ). Tale decisione ha escluso che, ai fini dell’agevolazione in discussione, le istituzioni di carattere privato che «abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali», di cui all'art. 43, comma 2, della legge n. 833 del 1978, anche se accreditate ai sensi della legge n. 724 del 1994, possano coincidere con gli «enti ospedalieri» menzionati dall' art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973. Con la decisione in questione, infatti, questa Corte ha ritenuto che l'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.601 del 1973, nel disciplinare il beneficio fiscale , conservi efficac ia limitatamente ai «vecchi» enti ospedalieri - così definiti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 132 del 1968, a tenore della quale «Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi» i quali, per effetto della descritta evoluzione normativa, mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in «aziende ospedaliere», o quali «presìdi ospedalieri» nell'ambito delle istituite A.S.L. 1.7. È pertanto esclusivamente ai soppressi enti pubblici ospedalieri, in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle A.S.L., che continua a riferirsi l'agevolazione dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 (cfr. Cass. n. 29068 del 2020), dovendosi escludere dal beneficio fiscale anche le «società titolari di accreditamento definitivo loro concesso dalla regione»(Cass. n. 2031 del 2022). 3. La sentenza impugnata non si è uniformata ai superiori principi, cui questa Corte intende dare continuità , e va, dunque, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo n