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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35167/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1985 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 settembre 1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 21 dicembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 1° luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 dicembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 17 giugno 2021 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali.

Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, perché non sarebbe falsa, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, ma comprovata dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni della persona offesa, la deduzione difensiva secondo cui gli imputati avevano rassicurato la titolare del negozio sul pagamento che sarebbe avvenuto il giorno dopo.

Tale affermazione inciderebbe sul difetto dell'animus.

Peraltro, non vi sarebbe stata la sottrazione, essendosi l'azione svolta sotto il controllo costante e diretto dei proprietari; 2) difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che non si sarebbe potuto sussumere nell'ambito della rapina, in difetto della violenza.

Inoltre, la rapina non sarebbe stata prevedibile da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che era fuori dal locale e non poteva prevedere l'azione violenta del figlio della proprietaria, che per una bottiglia di vino "scatenava un parapiglia"; 3) carenza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate pur non essendosi l'imputato dato alla fuga e pur avendo negato la condotta ascrittagli, perché non vera.

Inoltre, pur in difetto di prova scritta ma in presenza di un accordo orale tra i due imputati, si sarebbe dovuta estendere anche a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante del risarcimento del danno, effettuato dal coimputato.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione degli elementi del reato di rapina impropria.

La Corte d'appello avrebbe omesso la valutazione sui seguenti punti: [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell'emporio per acquistare a credito la merce; risultava provato come tra l'imputato e la persona offesa vi fosse un rapporto di pregressa conoscenza; la richiesta era stata insistente a causa dello stato di ubriachezza dell'imputato ma non vi sarebbe stato alcun intento delittuoso; l'insistenza aveva provocato la reazione della persona offesa in difesa della quale era intervenuto il figlio, che, aggredendo per prima gli avventori, aveva causato la colluttazione.

Secondo la Corte d'appello, le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui gli imputati avevano prelevato delle bottiglie e alla richiesta di pagamento avevano aggredito la stessa persona offesa e il figlio, erano comprovate dalle dichiarazioni del marito, pur se questi non era presente.

Pacifica l'avvenuta colluttazione, la Corte d'appello non avrebbe accertato la causa di essa ossia se fosse scaturita dalla scomposta reazione del figlio e della persona offesa, come sostenuto dagli imputati, oppure rientrasse nella pianificazione della rapina, essendo finalizzata alla volontà di assicurarsi il possesso della merce.

Gli imputati, dopo la colluttazione, erano rimasti all'esterno del locale e tale circostanza cozza con il ritenuto elemento psicologico del reato;2) erronea applicazione della legge con riguardo all'integrazione degli elementi costitutivi della rapina impropria.

Gli imputati non avrebbero effettuato nemmeno la sottrazione della merce, essendosi presentati alle casse e avendo chiesto di acquistare a credito.

Peraltro, l'azione sarebbe avvenuta sotto il diretto controllo dei proprietari, così da non potersi configurare la sottrazione, come affermato in tema di furto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; 3) vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Corte d'appello avrebbe dato rilievo all'essere l'imputato incline all'abuso alcolico, senza considerare le circostanze positive e il percorso terapeutico intrapreso.

Peraltro, la menzionata Corte avrebbe fatto riferimento al precedente dell'imputato, pur non essendo la condanna definitiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 I primi due motivi dei ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo all'affermazione di responsabilità dei coimputati per il delitto di rapina impropria, sono privi di specificità.

I ricorrenti hanno reiterato le stesse doglianze, già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che gli stessi imputati avevano ammesso di avere prelevato dagli scaffali del negozio della persona offesa delle bottiglie di vino, con cui si erano presentati alle casse, pretendendo, già ubriachi, di acquistarle a credito, cioè pagandole in un momento successivo. [OSCURATO:PERSONA] del merito ha poi affermato che le suddette dichiarazioni degli imputati coincidevano con quelle della persona offesa, la quale aveva aggiunto che, alla richiesta di pagare le bottiglie di vino, i due imputati avevano aggredito lei e suo figlio, mettendo a soqquadro il locale e scaraventando a terra la merce, esposta sul bancone della cassa.

Il personale di polizia, accorso sul posto, aveva constatato le condizioni in cui si trovava il locale e le lesioni, riportate dalla persona offesa e da suo figlio.

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti non è revocabile in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria, avendo gli imputati sottratto la merce dal negozio della persona offesa ed esercitato violenza al fine di assicurarsi la detenzione dei beni.

Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, "che a causa della veemente reazione della donna e del di lei figlio, i due non si sono assicurati la stabile signoria sulla refurtiva è dato privo di interesse ai fini attuali", atteso che il reato di rapina impropria si perfeziona con la mera sottrazione.

Questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, Rv. 281117) ha già avuto modo di precisare che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa, ossia il possesso del bene, che è concetto diverso dalla mera sottrazione. 1.1.1 Deve aggiungersi che la Corte territoriale ha dato adeguata risposta anche al rilievo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli si sarebbe trovato all'esterno del locale all'atto dell'insorgere della reazione violenta, innescata dal correo [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ha difatti rilevato che, al di là del fatto che la persona offesa aveva attribuito ad entrambi gli imputati la violenta reazione seguita alla richiesta di pagamento delle merci, restava il dato dell'avere il Tribunale già applicato in favore di [OSCURATO:PERSONA] l'art. 116 cod. pen., dovendosi ritenere che l'uso della violenza o della minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto è logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto.

Come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti (tra gli altri: Sez. 2, n. 1993 del 26/10/1981, Rv. 152493), la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario (art. 110 cod. pen.), se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave; mentre configura il concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza.

La responsabilità concorsuale resta esclusa, quindi, soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (tra le molte, Sez. 1, n. 7576 del 22/6/1993, Rv. 194786).

Coerentemente con l'interpretazione di cui sopra, la giurisprudenza ha ritenuto il nesso di compartecipazione nel caso di furto trasmodato in rapina impropria, affermandosi che non può considerarsi atipico e imprevedibile l'uso della violenza per assicurarsi la cosa sottratta o per garantirsi l'impunità (Sez. 1, n. 1937 del 20/01/1987, Rv. 177606; Sez. 2, n. 5352 del 9/11/1982, Rv. 159390).1.2 Immune da vizi è anche la motivazione con cui il Collegio del merito ha denegato le attenuanti, invocate da entrambi i ricorrenti.

La Corte d'appello ha sostanzialmente ritenuto che difettassero elementi positivamente apprezzabili al fine del riconoscimento delle menzionate circostanze, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 1.2.1 Sfugge ad ogni rilievo censorio anche la mancata estensione al coimputato [OSCURATO:PERSONA] della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Difatti, l'attenuante de qua, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno da reato, non si estende ai compartecipi, salvo che essi non abbiano manifestato una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez.

U, n. 5941 del 22 gennaio 2009, Rv 242215), che, nella specie, è difettata.

2. I ricorsi sono, quindi, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1985 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 settembre 1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 21 dicembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 1° luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 dicembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 17 giugno 2021 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, perché non sarebbe falsa, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, ma comprovata dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni della persona offesa, la deduzione difensiva secondo cui gli imputati avevano rassicurato la titolare del negozio sul pagamento che sarebbe avvenuto il giorno dopo. Tale affermazione inciderebbe sul difetto dell'animus. Peraltro, non vi sarebbe stata la sottrazione, essendosi l'azione svolta sotto il controllo costante e diretto dei proprietari; 2) difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che non si sarebbe potuto sussumere nell'ambito della rapina, in difetto della violenza. Inoltre, la rapina non sarebbe stata prevedibile da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che era fuori dal locale e non poteva prevedere l'azione violenta del figlio della proprietaria, che per una bottiglia di vino "scatenava un parapiglia"; 3) carenza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate pur non essendosi l'imputato dato alla fuga e pur avendo negato la condotta ascrittagli, perché non vera. Inoltre, pur in difetto di prova scritta ma in presenza di un accordo orale tra i due imputati, si sarebbe dovuta estendere anche a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante del risarcimento del danno, effettuato dal coimputato. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione degli elementi del reato di rapina impropria. La Corte d'appello avrebbe omesso la valutazione sui seguenti punti: [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell'emporio per acquistare a credito la merce; risultava provato come tra l'imputato e la persona offesa vi fosse un rapporto di pregressa conoscenza; la richiesta era stata insistente a causa dello stato di ubriachezza dell'imputato ma non vi sarebbe stato alcun intento delittuoso; l'insistenza aveva provocato la reazione della persona offesa in difesa della quale era intervenuto il figlio, che, aggredendo per prima gli avventori, aveva causato la colluttazione. Secondo la Corte d'appello, le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui gli imputati avevano prelevato delle bottiglie e alla richiesta di pagamento avevano aggredito la stessa persona offesa e il figlio, erano comprovate dalle dichiarazioni del marito, pur se questi non era presente. Pacifica l'avvenuta colluttazione, la Corte d'appello non avrebbe accertato la causa di essa ossia se fosse scaturita dalla scomposta reazione del figlio e della persona offesa, come sostenuto dagli imputati, oppure rientrasse nella pianificazione della rapina, essendo finalizzata alla volontà di assicurarsi il possesso della merce. Gli imputati, dopo la colluttazione, erano rimasti all'esterno del locale e tale circostanza cozza con il ritenuto elemento psicologico del reato;2) erronea applicazione della legge con riguardo all'integrazione degli elementi costitutivi della rapina impropria. Gli imputati non avrebbero effettuato nemmeno la sottrazione della merce, essendosi presentati alle casse e avendo chiesto di acquistare a credito. Peraltro, l'azione sarebbe avvenuta sotto il diretto controllo dei proprietari, così da non potersi configurare la sottrazione, come affermato in tema di furto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; 3) vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello avrebbe dato rilievo all'essere l'imputato incline all'abuso alcolico, senza considerare le circostanze positive e il percorso terapeutico intrapreso. Peraltro, la menzionata Corte avrebbe fatto riferimento al precedente dell'imputato, pur non essendo la condanna definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 I primi due motivi dei ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo all'affermazione di responsabilità dei coimputati per il delitto di rapina impropria, sono privi di specificità. I ricorrenti hanno reiterato le stesse doglianze, già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che gli stessi imputati avevano ammesso di avere prelevato dagli scaffali del negozio della persona offesa delle bottiglie di vino, con cui si erano presentati alle casse, pretendendo, già ubriachi, di acquistarle a credito, cioè pagandole in un momento successivo. [OSCURATO:PERSONA] del merito ha poi affermato che le suddette dichiarazioni degli imputati coincidevano con quelle della persona offesa, la quale aveva aggiunto che, alla richiesta di pagare le bottiglie di vino, i due imputati avevano aggredito lei e suo figlio, mettendo a soqquadro il locale e scaraventando a terra la merce, esposta sul bancone della cassa. Il personale di polizia, accorso sul posto, aveva constatato le condizioni in cui si trovava il locale e le lesioni, riportate dalla persona offesa e da suo figlio. Alla luce di tale ricostruzione dei fatti non è revocabile in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria, avendo gli imputati sottratto la merce dal negozio della persona offesa ed esercitato violenza al fine di assicurarsi la detenzione dei beni. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, "che a causa della veemente reazione della donna e del di lei figlio, i due non si sono assicurati la stabile signoria sulla refurtiva è dato privo di interesse ai fini attuali", atteso che il reato di rapina impropria si perfeziona con la mera sottrazione. Questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, Rv. 281117) ha già avuto modo di precisare che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa, ossia il possesso del bene, che è concetto diverso dalla mera sottrazione. 1.1.1 Deve aggiungersi che la Corte territoriale ha dato adeguata risposta anche al rilievo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli si sarebbe trovato all'esterno del locale all'atto dell'insorgere della reazione violenta, innescata dal correo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha difatti rilevato che, al di là del fatto che la persona offesa aveva attribuito ad entrambi gli imputati la violenta reazione seguita alla richiesta di pagamento delle merci, restava il dato dell'avere il Tribunale già applicato in favore di [OSCURATO:PERSONA] l'art. 116 cod. pen., dovendosi ritenere che l'uso della violenza o della minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto è logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. Come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti (tra gli altri: Sez. 2, n. 1993 del 26/10/1981, Rv. 152493), la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario (art. 110 cod. pen.), se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave; mentre configura il concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. La responsabilità concorsuale resta esclusa, quindi, soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (tra le molte, Sez. 1, n. 7576 del 22/6/1993, Rv. 194786). Coerentemente con l'interpretazione di cui sopra, la giurisprudenza ha ritenuto il nesso di compartecipazione nel caso di furto trasmodato in rapina impropria, affermandosi che non può considerarsi atipico e imprevedibile l'uso della violenza per assicurarsi la cosa sottratta o per garantirsi l'impunità (Sez. 1, n. 1937 del 20/01/1987, Rv. 177606; Sez. 2, n. 5352 del 9/11/1982, Rv. 159390).1.2 Immune da vizi è anche la motivazione con cui il Collegio del merito ha denegato le attenuanti, invocate da entrambi i ricorrenti. La Corte d'appello ha sostanzialmente ritenuto che difettassero elementi positivamente apprezzabili al fine del riconoscimento delle menzionate circostanze, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 1.2.1 Sfugge ad ogni rilievo censorio anche la mancata estensione al coimputato [OSCURATO:PERSONA] della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Difatti, l'attenuante de qua, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno da reato, non si estende ai compartecipi, salvo che essi non abbiano manifestato una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. U, n. 5941 del 22 gennaio 2009, Rv 242215), che, nella specie, è difettata. 2. I ricorsi sono, quindi, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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