CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed inoltre sono indeducibile perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che il primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e di truffa, non si è confrontato con la sentenza impugnata, che a pagina 7 dà conto puntualmente dell'esistenza di un sequestro del veicolo con data certamente anteriore alla commissione del reato e della sufficienza del dolo generico, consistente nella mera consapevolezza del vincolo giuridico; che il secondo motivo, che contesta la sussistenza del reato di truffa, non si è confrontato con la sentenza impugnata, che a pagina 5 si sofferma sulla menzognera dichiarazione e sulla sufficienza di tale elemento per l'integrazione della fattispecie (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"); che il terzo motivo, volto a contestare l'applicazione della recidiva reiterata, non ha tenuto conto dell'argomentazione contenuta alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, che illustra come la commissione del reato che interessa in questa sede è indice di un incremento della colpevolezza e della pericolosità dell'imputato; che il quarto motivo, che censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non ha tenuto conto della motivazione contenuta alla pagina 8 della sentenza impugnata, che riporta esaustivamente come l'imputato abbia già beneficiato due volte dell'istituto e si sia verificata, ciò malgrado, la ricaduta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il