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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15291/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in conferma della pronunzia di prime cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa e lesioni personali; ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorrono, congiuntamente, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso; ricorre, altresì, separatamente, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo un solo motivo di ricorso; ritenuto che, relativamente al ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 588 e 52 c.p., oltre che inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, agitano nel ricorso argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata; ritenuto che, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 c.p., oltre a non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in conferma della pronunzia di prime cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa e lesioni personali; ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorrono, congiuntamente, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso; ricorre, altresì, separatamente, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo un solo motivo di ricorso; ritenuto che, relativamente al ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 588 e 52 c.p., oltre che inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, agitano nel ricorso argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata; ritenuto che, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 c.p., oltre a non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data
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