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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18783/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sette le conclusioni del PG 24LAtire,7t nkut,CULL2,,ei, re-A-9,-12 alt» NAAA C.-lt)3,0 !et Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa il 22 aprile 2022, la Corte di appello di Ancona, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] relativa a due episodi da ricondurre al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e accertati con le sentenze del 28 marzo 2011 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata (fatto accertato il 3 gennaio 2011) e del 20 settembre 2021 della Corte di appello di Ancona (accertato dal settembre 2010 al dicembre del 2010), per i quali era stata già ritenuta la continuazione da quest'ultima sentenza e i diversi fatti, sempre rilevanti ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, accertati con la sentenza del Tribunale di Macerata del 1 ottobre 2014 (dal 9 novembre 2012 al marzo 2013).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen.

Secondo il ricórrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere la continuazione, atteso che il giudice della cognizione con sentenza n. 1557/21 emessa il 20 settembre 2021 aveva escluso chiaramente la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'accertamento e quelli di cui alla diversa sentenza del Tribunale di Macerata del 1 ottobre 2014.

Tale sentenza non era stata oggetto di impugnazione. 3.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.

Lignola, ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. 4.Con successiva memoria la difesa ha esposto controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore Generale, di cui ha chiesto il rigetto.

Ritenuto in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.

1. Il provvedimento impugnato, seppur dotato di motivazione congrua e logica, è inficiato da errore in punto di diritto.

2. La questione dell'unificazione per continuazione dei reati, oggetto dell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, era stata già prospettata dalla difesa dell'imputato in termini corrispondenti nel corso del processo definito con sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 settembre 2021, irrevocabile il 3 febbraio 2022 per mancata proposizione di ulteriori impugnazioni, che l'aveva respinta per la denegata sussistenza dei presupposti applicativi.

3. Ricorrono, dunque, le condizioni per l'applicazidne del divieto stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., che impedisce il riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con separate sentenze o decreti quando la medesima questione sia stata già delibata e respinta nella fase della cognizione, restando il giudice dell'esecuzione vincolato da tale negativa deliberazione senza nessuna possibilità di una autonoma rivalutazione della tematica.

4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata, affetta da violazione di legge, va annullata senza rinvio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sette le conclusioni del PG 24LAtire,7t nkut,CULL2,,ei, re-A-9,-12 alt» NAAA C.-lt)3,0 !et Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa il 22 aprile 2022, la Corte di appello di Ancona, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] relativa a due episodi da ricondurre al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e accertati con le sentenze del 28 marzo 2011 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata (fatto accertato il 3 gennaio 2011) e del 20 settembre 2021 della Corte di appello di Ancona (accertato dal settembre 2010 al dicembre del 2010), per i quali era stata già ritenuta la continuazione da quest'ultima sentenza e i diversi fatti, sempre rilevanti ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, accertati con la sentenza del Tribunale di Macerata del 1 ottobre 2014 (dal 9 novembre 2012 al marzo 2013). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. Secondo il ricórrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere la continuazione, atteso che il giudice della cognizione con sentenza n. 1557/21 emessa il 20 settembre 2021 aveva escluso chiaramente la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'accertamento e quelli di cui alla diversa sentenza del Tribunale di Macerata del 1 ottobre 2014. Tale sentenza non era stata oggetto di impugnazione. 3.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Lignola, ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. 4.Con successiva memoria la difesa ha esposto controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore Generale, di cui ha chiesto il rigetto. Ritenuto in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1. Il provvedimento impugnato, seppur dotato di motivazione congrua e logica, è inficiato da errore in punto di diritto. 2. La questione dell'unificazione per continuazione dei reati, oggetto dell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, era stata già prospettata dalla difesa dell'imputato in termini corrispondenti nel corso del processo definito con sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 settembre 2021, irrevocabile il 3 febbraio 2022 per mancata proposizione di ulteriori impugnazioni, che l'aveva respinta per la denegata sussistenza dei presupposti applicativi. 3. Ricorrono, dunque, le condizioni per l'applicazidne del divieto stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., che impedisce il riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con separate sentenze o decreti quando la medesima questione sia stata già delibata e respinta nella fase della cognizione, restando il giudice dell'esecuzione vincolato da tale negativa deliberazione senza nessuna possibilità di una autonoma rivalutazione della tematica. 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata, affetta da violazione di legge, va annullata senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma,
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