CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40482/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di falso. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la manifesta illogicità di motivazione quanto alla valutazione della CT grafica operata su incarico del PM. Il ricorso è inammissibile poiché non ha relazione alcuna con la sentenza impugnata, che ha dato atto che le circostanze di cui all'art 62 bis cp, oggetto di motivo di appello, erano già state riconosciute nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo è inammissibile poiché le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione, alla pagina 3, esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la responsabilità del giudicabile in base ai risultati della consulenza grafica, che sono stati plausibilmente valutati. Resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze d probatorie acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che, in ragione della causa del ricorso, si stima equo definire in euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. DEPO, ,L7F771, Deciso il 13.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]:- '" • • 9 I" O V 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E