CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09523/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20915/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e di- fesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.3456/5/2017 depositata il 12 aprile 2017, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Salerno n. 2738/8/2014 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali ex soci responsabili della cessata società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA e sanzioni 2009. 2. Nei confronti della società, svolgente attività di trasporto merci su strada e a ristretta base azionaria, era stato disposto un accerta- mento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio di settore e acquisizione di do- cumentazione ai fini della ricostruzione di ricavi non dichiarati; nelle more del contraddittorio endoprocedimentale, la società si era estin- ta per cancellazione della società dal registro delle imprese, con con- seguente notifica dell'avviso in capo ai soci responsabili. 3. La CTR, a differenza del giudice di prime cure, confermava la legit- timità e la misura delle riprese oggetto dell'atto impositivo e, avver- so tale decisione, propongono ricorso i due contribuenti per tre moti- vi. Resiste l'Agenzia con controricorso. In data 20/12/2021 è perve- nuta alla cancelleria via posta elettronica messaggio in cui si rende nota l'intervenuta definizione bonaria della lite e la rinuncia al ricor- so. Considerato che: 4. Con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto all'indiriz- zo della Cancelleria della Corte in data 20.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] ha reso noto di aver definito la lite ex artt.6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, offrendo documentazione a corredo al fine di dimostrare il pagamento di importi ritenuti estintivi. 5. Premesso che non vi è prova di notifica di un rituale atto di rinun- cia alla controparte e che il ricorso è proposto anche da [OSCURATO:PERSONA]- ria, nondimeno il fatto sopravvenuto prospettato, considerato che nel- la presente controversia è parte l'Agenzia delle Entrate, appare astrattamente idoneo a definire - eventualmente in parte - la lite in considerazione della previsione normativa da ultimo citata, previo pa- gamento di quanto dovuto. 6. Ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto so- pravvenuto per la verifica della corrispondenza dei dati di cui agli atti depositati, dal momento che - prima facie - essi non paiono corri- spondere a quelli dell'atto impositivo impugnato, P.Q.M. la Corte: letti gli artt. 6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informa- zioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'eventuale intervenuto condono. Roma, Così deciso in data 21 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] /N CANCELLERIA [OSCURATO:PERSONA]