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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 43437/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, nonché terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], con unico atto del loro comune difensore e procuratore speciale della seconda, impugnano il decreto della Corte di appello di Roma del 10 febbraio scorso, che ha confermato quello del Tr bunale della stessa città del 24 maggio 2021 nella parte in cui ha ritenuto Tassone, sin dall'anno 2005, soggetto pericoloso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.

Igs. n. 159 del 2011, poiché indiziato del reato previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, inserito nel novero di quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e, per l'effetto, ha disposto la confisca di un immobile sito in Roma, intestato alla Giovannelli e destinato ad abitazione familiare.

2. La Corte distrettuale, condividendo le argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto Tassone - condannato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di ingenti quantità di stupefacenti (1.31 2013 - gravemente indiziato di appartenenza ad associazioni di tal genere sin dal 2005, sulla base dei seguenti elementi: a) una nota della Questura di Como, in cui si fa menzione di suoi contatti, già all'epoca, con tale Giuliani, altro associato all'organizzazione poi accertata nel 2013; b) le affermazioni dello stesso Tassone nel corso delle conversazioni intercettate nel procedimento per quei fatti successivi, secondo cui egli aveva effettuato altre cessioni di quel genere già molti anni prima; c) la considerazione logica per cui non si sarebbero potuti gestire traffici come quelli accertati dal 2013, ovvero per quintali di sostanze e corrispettivi di centinaia di milioni di euro, senza una specifica esperienza maturata in precedenza.

Quanto, invece, alla misura reale, la Corte d'appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che l'immobile interessato, pervenuto alla Giovannelli dal padre per donazione nell'anno 2005, abbia subìto un raciguardevole incremento di valore per effetto di lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni 2008-2009 e 2013, che sono stati finanziati, anche soltanto in parte, con somme di provenienza non giustificata e che lo hanno reso di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti conseguiti dal nucleo familiare nello stesso periodo.

In particolare, in base alla ricostruzione dettagliatamente operata dai giudici di merito: il valore originario dell'immobile, secondo l'atto di donazione, era di 130.000 euro; a sèguito della ristrutturazione, esso è stato stimato dall'amministratore giudiziario tra i 162.000 ed i 220.000 euro circa; nel periodo 1997-2013, le finanze lecite della famiglia Tassone hanno registrato un saldo negativo complessivo di oltre 187.000 euro„ nell'anno 2008„ i coniugi Tassone hanno stipulato un mutuo di 100.000 euro e, da allora sino ai 2013, sullo stesso conto bancario utilizzato per il relativo rimborso, sono stati operati versamenti in contanti di provenienza sconosciuta per poco meno di 58.000 euro, che hanno concorso a determinare la provvista utilizzata per il pagamento delle rate di mutuo; successivamente all'arresto del Tassone, sono cessati i versamenti di denaro contante; nell'anno 2009, il proposto e sua moglie hanno venduto un terreno edificabile per il prezzo di 227.000 euro, ma non risultano dimostrate le modalità della relativa acquisizione.

2. L'impugnazione denuncia violazioni di legge sotto entrambi i predetti profili.

2.1. Riguardo alla determinazione del periodo di pericolosità del proposto, la difesa denuncia la genericità della nota informativa della Questura di Como, rappresentativa di mere ipotesi investigative, non esitate in alcun provvedimento giudiziario; peraltro, la stessa evoca due conversazioni intercettate ma non 2 /'(7 riversate nel presente procedimento e, perciò, non controllabili nel loro effettivo significato.

Quanto, poi, alle conversazioni intercettate nel procedimento relativo ai fatti del 2013, da esse potrebbe emergere al più un generico coinvolgimento del Tassone in vicende relative al commercio di stupefacenti, ma il provvedimento non individua l'ipotetica associazione di riferimento né delinea una condotta del proposto tale da rappresentare un apporto sufficientemente stabile all'eventuale sodalizio, invece necessario per la configurabilità di una partecipazione al medesimo.

Infine, puramente congetturale è l'argomento per cui il Tassone avesse dovuto necessariamente maturare un'esperienza pregressa nel settore, non potendo altrimenti gestire i traffici per cui negli anni a venire è stato arrestato.

2.2. Con specifico riferimento ai presupposti della confisca, si deduce, in primo luogo, l'assenza di sproporzione tra il valore dell'immobile ed i redditi leciti del nucleo familiare.

Il decreto impugnato, infatti, anzitutto avrebbe stimato in misura soltanto presuntiva il valore dell'immobile all'atto della donazione.

Ma soprattutto ha utilizzato come parametro di riferimento le disponibilità reddituali dì un periodo assai più ampio di quello interessato dai lavori di ristrutturazione, così disattendendo il principio fissato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 920 del 2003, per cui si deve aver riguardo soltanto ai redditi relativi ai periodi interessati dai singoli acquisti: redditi che, invece, nel caso specifico, se si fa riferimento agli anni dal 2008 al 20113, durante i quali è avvenuta la ristrutturazione, sono stati ampiamente sufficienti.

La Corte d'appello avrebbe errato, inoltre, nel ritenere che il predetto immobile costituisca, quantunque soltanto in parte, il prodotto del reimpiego di proventi illeciti, individuati nelle somme contanti, di provenienza non giustificata, riversate sul conto bancario di addebito dei ratei di mutuo.

Premesso che, quanto meno per i versamenti operati direttamente dalla Giovannelli, quei giudici avrebbero indebitamente utilizzato presunzioni valide solo per il proposto e non estensibili ai terzi interessati, rileva la difesa che di "reimpiego" si sarebbe potuto parlare soltanto se fosse stato accertato un nesso di derivazione diretta fra i proventi di una specifica ed accertata attività illecita ed il pagamento dei ratei di mutuo.

Tanto, invece, non può dirsi dimostrato, dal momento che - secondo quanto attestato dalla consulenza di parte - nel medesimo periodo di quei versamenti, fra introiti vari e mutuo acceso, sono entrati su quel conto oltre 329.000 euro, ovvero una somma ben superiore a quella occorsa per far fronte ai lavori di ristrutturazione ed al rimborso del mutuo, senza alcuna necessità di attingere a quei versamenti in contanti.3.

Ha depositato requisitoria scritta il procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con conseguente assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non sono ammissibili, perché proposti per motivi non consentiti.

2. A norma dell'art. 10, comma 3, digs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge.

Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds.

Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

Ipotesi, quella della motivazione inesistente, od anche soltanto apparente, del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080).

3. Nel caso specifico, il difensore ricorrente - dietro lo schermo formale dell'enunciata violazione degli artt. 4 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, e quindi della prospettata inesistenza dei presupposti applicativi delle misure disposte - si è in realtà limitato a contestare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello per la giustificazione dell'esistenza degli stessi.

Quello denunciato, cioè, è solo un vizio della motivazione: la quale, peraltro, lungi dall'essere semplicemente apparente, si rivela logica e persuasiva.4.

Tanto dicasi, anzitutto, per la ravvisata pericolosità qualificata del proposto sin dai primi anni duemila, e comunque già all'epoca della ristrutturazione dell'immobile oggetto di confisca.

L'assunto per cui quegli fosse sin d'allora coinvolto nel traffico organizzato di sostanze stupefacenti non si fonda solamente sulla deduzione - quantunque in sé non manifestamente illogica - per cui il know how da lui manifestato nella gestione dei rilevantissimi traffici accertati dal 2013 in poi presupponesse una lunga e qualificata esperienza pregressa.

Tale convinzione, infatti, è sorretta da plurimi e convergenti dati probatori, quali le affermazioni dello stesso Tassone, le sue frequentazioni abituali e protratte nel tempo, ma anche il suo contesto di provenienza, familiare e sociale, che il decreto impugnato illustra compiutamente e che non sono smentiti o neutralizzati da evidenze contrastanti.

E tutti quegli elementi indizianti, peraltro, a cominciare dalla lontananza nel tempo delle condotte illecite e dalla loro reiterazione, per finire alle quantità di droga che egli stesso asserisce di aver trasportato dalla Calabria al Lazio (nell'ordine degli etti di cocaina per singolo viaggio), rendono del tutto lineare la deduzione logica della Corte distrettuale per cui egli si collocasse già all'epoca all'interno di contesti ampi ed organizzati, operanti in quel settore criminale.

5. Analoghe osservazioni valgono per la doglianza riguardante la misura reale.

Anche sotto questo profilo, infatti, attraverso la disgregazione del dato economico complessivo, così come ricostruito dagli inquirenti, la difesa prova a sostenere l'adeguatezza delle risorse finanziarie impiegate dai ricorrenti per la ristrutturazione dell'abitazione familiare, quanto meno limitatamente al periodo interessato dai relativi lavori, sul presupposto che la pericolosità sociale, oltre ad essere condizione ineludibíle della confisca di prevenzione, sia anche misura temporale del suo àmbito applicativo, di modo che siano suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti al patrimonio del proposto nel periodo temporale individuato (per tutte, Sez.

U. n. 4880 del 25/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).

Rimangono, tuttavia, prive di qualsiasi giustificazione importanti poste attive di quel patrimonio, sicuramente confluite nella provvista impiegata per il pagamento di quelle opere edilizie, quali i significativi conferimenti di denaro contante sul conto corrente bancario utilizzato per il rimborso dei ratei di mutuo (singolarmente cessati dopo l'arresto del Tassone) e le modalità e circostanze attraverso le quali i ricorrenti abbiano acquistato il terreno poi rivenduto nel 2009 per 227.000 euro.

Ragione per cui l'onere di allegazione della provenienza legittima del bene, imposto al proposto ed ai terzi interessati dall'art. 24, d.Lgs. n. 159 del 2011, non può dirsi compiutamente soddisfatto e, comunque, anche per questa parte, le censure difensive attengono semmai alla motivazione rassegnata dalla Corte distrettuale, ma non all'esistenza dei presupposti applicativi della misura in base dell'accertamento dei fatti compiuto da quei giudici e qui non sindacabile.

6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, nonché terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], con unico atto del loro comune difensore e procuratore speciale della seconda, impugnano il decreto della Corte di appello di Roma del 10 febbraio scorso, che ha confermato quello del Tr bunale della stessa città del 24 maggio 2021 nella parte in cui ha ritenuto Tassone, sin dall'anno 2005, soggetto pericoloso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, poiché indiziato del reato previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, inserito nel novero di quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e, per l'effetto, ha disposto la confisca di un immobile sito in Roma, intestato alla Giovannelli e destinato ad abitazione familiare. 2. La Corte distrettuale, condividendo le argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto Tassone - condannato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di ingenti quantità di stupefacenti (1.31 2013 - gravemente indiziato di appartenenza ad associazioni di tal genere sin dal 2005, sulla base dei seguenti elementi: a) una nota della Questura di Como, in cui si fa menzione di suoi contatti, già all'epoca, con tale Giuliani, altro associato all'organizzazione poi accertata nel 2013; b) le affermazioni dello stesso Tassone nel corso delle conversazioni intercettate nel procedimento per quei fatti successivi, secondo cui egli aveva effettuato altre cessioni di quel genere già molti anni prima; c) la considerazione logica per cui non si sarebbero potuti gestire traffici come quelli accertati dal 2013, ovvero per quintali di sostanze e corrispettivi di centinaia di milioni di euro, senza una specifica esperienza maturata in precedenza. Quanto, invece, alla misura reale, la Corte d'appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che l'immobile interessato, pervenuto alla Giovannelli dal padre per donazione nell'anno 2005, abbia subìto un raciguardevole incremento di valore per effetto di lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni 2008-2009 e 2013, che sono stati finanziati, anche soltanto in parte, con somme di provenienza non giustificata e che lo hanno reso di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti conseguiti dal nucleo familiare nello stesso periodo. In particolare, in base alla ricostruzione dettagliatamente operata dai giudici di merito: il valore originario dell'immobile, secondo l'atto di donazione, era di 130.000 euro; a sèguito della ristrutturazione, esso è stato stimato dall'amministratore giudiziario tra i 162.000 ed i 220.000 euro circa; nel periodo 1997-2013, le finanze lecite della famiglia Tassone hanno registrato un saldo negativo complessivo di oltre 187.000 euro„ nell'anno 2008„ i coniugi Tassone hanno stipulato un mutuo di 100.000 euro e, da allora sino ai 2013, sullo stesso conto bancario utilizzato per il relativo rimborso, sono stati operati versamenti in contanti di provenienza sconosciuta per poco meno di 58.000 euro, che hanno concorso a determinare la provvista utilizzata per il pagamento delle rate di mutuo; successivamente all'arresto del Tassone, sono cessati i versamenti di denaro contante; nell'anno 2009, il proposto e sua moglie hanno venduto un terreno edificabile per il prezzo di 227.000 euro, ma non risultano dimostrate le modalità della relativa acquisizione. 2. L'impugnazione denuncia violazioni di legge sotto entrambi i predetti profili. 2.1. Riguardo alla determinazione del periodo di pericolosità del proposto, la difesa denuncia la genericità della nota informativa della Questura di Como, rappresentativa di mere ipotesi investigative, non esitate in alcun provvedimento giudiziario; peraltro, la stessa evoca due conversazioni intercettate ma non 2 /'(7 riversate nel presente procedimento e, perciò, non controllabili nel loro effettivo significato. Quanto, poi, alle conversazioni intercettate nel procedimento relativo ai fatti del 2013, da esse potrebbe emergere al più un generico coinvolgimento del Tassone in vicende relative al commercio di stupefacenti, ma il provvedimento non individua l'ipotetica associazione di riferimento né delinea una condotta del proposto tale da rappresentare un apporto sufficientemente stabile all'eventuale sodalizio, invece necessario per la configurabilità di una partecipazione al medesimo. Infine, puramente congetturale è l'argomento per cui il Tassone avesse dovuto necessariamente maturare un'esperienza pregressa nel settore, non potendo altrimenti gestire i traffici per cui negli anni a venire è stato arrestato. 2.2. Con specifico riferimento ai presupposti della confisca, si deduce, in primo luogo, l'assenza di sproporzione tra il valore dell'immobile ed i redditi leciti del nucleo familiare. Il decreto impugnato, infatti, anzitutto avrebbe stimato in misura soltanto presuntiva il valore dell'immobile all'atto della donazione. Ma soprattutto ha utilizzato come parametro di riferimento le disponibilità reddituali dì un periodo assai più ampio di quello interessato dai lavori di ristrutturazione, così disattendendo il principio fissato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 920 del 2003, per cui si deve aver riguardo soltanto ai redditi relativi ai periodi interessati dai singoli acquisti: redditi che, invece, nel caso specifico, se si fa riferimento agli anni dal 2008 al 20113, durante i quali è avvenuta la ristrutturazione, sono stati ampiamente sufficienti. La Corte d'appello avrebbe errato, inoltre, nel ritenere che il predetto immobile costituisca, quantunque soltanto in parte, il prodotto del reimpiego di proventi illeciti, individuati nelle somme contanti, di provenienza non giustificata, riversate sul conto bancario di addebito dei ratei di mutuo. Premesso che, quanto meno per i versamenti operati direttamente dalla Giovannelli, quei giudici avrebbero indebitamente utilizzato presunzioni valide solo per il proposto e non estensibili ai terzi interessati, rileva la difesa che di "reimpiego" si sarebbe potuto parlare soltanto se fosse stato accertato un nesso di derivazione diretta fra i proventi di una specifica ed accertata attività illecita ed il pagamento dei ratei di mutuo. Tanto, invece, non può dirsi dimostrato, dal momento che - secondo quanto attestato dalla consulenza di parte - nel medesimo periodo di quei versamenti, fra introiti vari e mutuo acceso, sono entrati su quel conto oltre 329.000 euro, ovvero una somma ben superiore a quella occorsa per far fronte ai lavori di ristrutturazione ed al rimborso del mutuo, senza alcuna necessità di attingere a quei versamenti in contanti.3. Ha depositato requisitoria scritta il procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con conseguente assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono ammissibili, perché proposti per motivi non consentiti. 2. A norma dell'art. 10, comma 3, digs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge. Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente, od anche soltanto apparente, del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080). 3. Nel caso specifico, il difensore ricorrente - dietro lo schermo formale dell'enunciata violazione degli artt. 4 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, e quindi della prospettata inesistenza dei presupposti applicativi delle misure disposte - si è in realtà limitato a contestare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello per la giustificazione dell'esistenza degli stessi. Quello denunciato, cioè, è solo un vizio della motivazione: la quale, peraltro, lungi dall'essere semplicemente apparente, si rivela logica e persuasiva.4. Tanto dicasi, anzitutto, per la ravvisata pericolosità qualificata del proposto sin dai primi anni duemila, e comunque già all'epoca della ristrutturazione dell'immobile oggetto di confisca. L'assunto per cui quegli fosse sin d'allora coinvolto nel traffico organizzato di sostanze stupefacenti non si fonda solamente sulla deduzione - quantunque in sé non manifestamente illogica - per cui il know how da lui manifestato nella gestione dei rilevantissimi traffici accertati dal 2013 in poi presupponesse una lunga e qualificata esperienza pregressa. Tale convinzione, infatti, è sorretta da plurimi e convergenti dati probatori, quali le affermazioni dello stesso Tassone, le sue frequentazioni abituali e protratte nel tempo, ma anche il suo contesto di provenienza, familiare e sociale, che il decreto impugnato illustra compiutamente e che non sono smentiti o neutralizzati da evidenze contrastanti. E tutti quegli elementi indizianti, peraltro, a cominciare dalla lontananza nel tempo delle condotte illecite e dalla loro reiterazione, per finire alle quantità di droga che egli stesso asserisce di aver trasportato dalla Calabria al Lazio (nell'ordine degli etti di cocaina per singolo viaggio), rendono del tutto lineare la deduzione logica della Corte distrettuale per cui egli si collocasse già all'epoca all'interno di contesti ampi ed organizzati, operanti in quel settore criminale. 5. Analoghe osservazioni valgono per la doglianza riguardante la misura reale. Anche sotto questo profilo, infatti, attraverso la disgregazione del dato economico complessivo, così come ricostruito dagli inquirenti, la difesa prova a sostenere l'adeguatezza delle risorse finanziarie impiegate dai ricorrenti per la ristrutturazione dell'abitazione familiare, quanto meno limitatamente al periodo interessato dai relativi lavori, sul presupposto che la pericolosità sociale, oltre ad essere condizione ineludibíle della confisca di prevenzione, sia anche misura temporale del suo àmbito applicativo, di modo che siano suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti al patrimonio del proposto nel periodo temporale individuato (per tutte, Sez. U. n. 4880 del 25/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Rimangono, tuttavia, prive di qualsiasi giustificazione importanti poste attive di quel patrimonio, sicuramente confluite nella provvista impiegata per il pagamento di quelle opere edilizie, quali i significativi conferimenti di denaro contante sul conto corrente bancario utilizzato per il rimborso dei ratei di mutuo (singolarmente cessati dopo l'arresto del Tassone) e le modalità e circostanze attraverso le quali i ricorrenti abbiano acquistato il terreno poi rivenduto nel 2009 per 227.000 euro. Ragione per cui l'onere di allegazione della provenienza legittima del bene, imposto al proposto ed ai terzi interessati dall'art. 24, d.Lgs. n. 159 del 2011, non può dirsi compiutamente soddisfatto e, comunque, anche per questa parte, le censure difensive attengono semmai alla motivazione rassegnata dalla Corte distrettuale, ma non all'esistenza dei presupposti applicativi della misura in base dell'accertamento dei fatti compiuto da quei giudici e qui non sindacabile. 6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri
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