CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, PietroBuono, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 5 febbraio 2025 n. 2817;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2005 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promise di vendere il complessoalberghiero-termale da essa gestito alle società “Buono di [OSCURATO:PERSONA] eC. s.a.s.” e “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”.L’anno dopo la medesima società vendette il suddetto complessoalberghiero alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Numero registro generale 12083/2025N.R.G.: 12083/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 11382/2026Data pubblicazione 27/04/20262. Nel 2007 [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convennedinanzi al Tribunale di Napoli, sezione di Ischia:-) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;-) la [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa della [OSCURATO:SOCIETA].);-) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;-) la Buono di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].;-) [OSCURATO:PERSONA];-) [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che i due contratti sopra indicati (preliminare di vendita econtratto definitivo) venissero dichiarati simulati, ovvero dichiarati inefficacinei confronti dell’attore ai sensi dell’art. 2901 c.c..Aggiunse che l’immobile, dopo la notifica dell’atto di citazione, subì ulterioripassaggi di proprietà, sicché in via subordinata chiese che i convenutifossero condannati al risarcimento del danno ove fosse risultata “impossibilela restituzione dell’immobile”.Il ricorso per revocazione oggi sottoposto a questa Corte non riferisce qualefosse il credito a garanzia del quale fu proposta l’azione pauliana.3. Nelle more del giudizio fu dichiarato il fallimento della società Buono diGiuseppe [OSCURATO:SOCIETA].. Il processo, dichiarato interrotto, fu riassuntodall’attore.Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, sezione di Ischia, dichiaròestinto il giudizio, ritenendo tardiva la riassunzione del giudizio interrotto.La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Napoli dichiaròimprocedibile l’appello, ritenendo tardiva la costituzione dell’appellante,La sentenza fu impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA].5. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2817 questa Corte dichiarò inammissibile ilricorso.Numero registro generale 12083/2025N.R.G.: 12083/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 11382/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’inammissibilità fu motivata col rilievo che il ricorrente non aveva rispettatol’onere imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorso “non riassumené trascrive il contenuto degli atti citati; si limita ad indicare in quale faseprocessuale siano stati prodotti, senza ulteriore localizzazione all’interno delfascicolo processuale”.6. La suddetta ordinanza è stata impugnata per revocazione ex art. 391-bisc.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo.[OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. ha depositato tardivamente una “memoria difensiva dicostituzione”.Le altre controparti non si sono difese.Il ricorrente ha depositato memoria. Anche la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile, per tardività, la memoriadepositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in conseguenza del mancato rispetto deltermine di cui all’art. 370 c.p.c. per il deposito del controricorso. La stessasorte spetta, in conseguenza, alla memoria depositata in funzionedell’odierna adunanza.2. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la commissione di un errore difatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c..L’errore - sostiene il ricorrente - sarebbe consistito in ciò: non essersiavveduta la Corte, nell’ordinanza impugnata, che egli aveva “più volte“richiamato” ed “indicato” nel ricorso [originario] i “documenti” su cui avevabasato l’impugnazione”, ed in particolare la nota di iscrizione a ruolo delgiudizio d’appello e l’atto d’appello notificato a mezzo posta al liquidatoredella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Tali documenti sarebbero stati indicati in modo specifico alle pp. 12, 14, 15,16, 20, 21 e 22 del ricorso originario.Aggiunge il ricorrente che:- l’onere di indicazione è stato assolto, perché i documenti sui cui sifondava il ricorso erano stati specificamente indicati;N.R.G.: 12083/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 12083/2025Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 11382/2026Data pubblicazione 27/04/2026- l’onere di riassumerne il contenuto era stato assolto chiarendo chesi trattava di una nota di iscrizione a ruolo e di un atto d’appello;- l’onere c.d. di localizzazione era stato assolto precisando che isuddetti documenti erano allegati al fascicolo d’ufficio.1.1. Il motivo è inammissibile.L’ordinanza di cui si chiede la revocazione non ha affatto negato che ilricorrente avesse fatto riferimento ai documenti sopra indicati. Ha affermatouna cosa ben diversa, e cioè che l’onere di indicare ed allegare i documentiera stato assolto in modo inesaustivo; in particolare non indicando la loro“ulteriore localizzazione all’interno del fascicolo processuale”.Il motivo di ricorso non attacca questa statuizione, che costituisce unavalutazione in punto di diritto sul modus operandi della norma dell’art. 366n. 6 c.p.c., non la percezione di un fatto.Se, come tale essa, fosse stata sbagliata, cioè se parte qui ricorrente avesseprovveduto alla localizzazione nel senso indicato, si sarebbe potutodiscutere di errore sul fatto processuale.Senonché, il tenore del motivo è inidoneo ad evidenziare un simile errore difatto, giacché parte ricorrente assume solo di avere nel ricorso asseritogenericamente che i documenti erano allegati al fascicolo d’ufficio.1.2. Ad abundantiam, il Collegio ritiene opportuno aggiungere checorrettamente il ricorso originario fu ritenuto inammissibile.In esso, infatti, il ricorrente nell’esporre le proprie censure avverso ilgiudizio di inammissibilità del gravame pronunciato dalla Corte d’appello:- non indica dove e come, nel fascicolo d’appello, fossero statiindicizzati gli atti su cui il primo ricorso per cassazione si fondava;- non indica dove e come, nel fascicolo del giudizio di legittimità,fossero stati indicizzati gli atti su cui il primo ricorso per cassazione sifondava;- non dichiara (secondo i princìpi dalle Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n. 22726 del 2011) di avere voluto assolvere l’onere diindicazione ed allegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. dichiarando che gliN.R.G.: 12083/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 12083/2025Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 11382/2026Data pubblicazione 27/04/2026se avesse formulato istanza in tal senso, ai sensi dell’art. 369, ultimocomma, c.p.c., nel testo all’epoca vigente.Questi rilievi evidenziano, dunque, che, al di là della circostanza che nelricorso in esame non risulta denunciato un errore sul fatto processualecorrispondente a quanto affermato dall’ordinanza impugnata in punto di c.d.localizzazione, se anche tale denuncia fosse stata fatta, sarebbe stata privadi fondamento ex art. 395 n. 4 c.p.c.Il ricorso ordinario era affetto dalla mancata localizzazione degli atti cui siriferiva nel giudizio di merito ed anche da quella nel giudizio di legittimità.In chiusura del ricorso si enunciava del tutto genericamente l’esistenza di“produzioni depositate nel giudizio di merito”.2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la tardiva costituzione dellaNavigare 2 e la indefensio delle restanti parti.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])