CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22112/1974 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata di cui ai capi A) e B) e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al solo capo A); Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la sussistenza dei reati ascritti ai ricorrenti stante l'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle prove; Considerato che il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 11 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis