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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 33187/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti con comune atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di applicazione pena indicata in rubrica devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che, stando ai ricorrenti, inficia la determinazione della pena inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, perché viola i criteri di determinazione di cui all'art. 133 cod. pen., pena che, invece, si sottrae a profili di illegalità in quanto corrispondente alla misura convenuta (pena base anni due e mesi tre di reclusione ed euro seimila di multa) ridotta per la scelta del rito; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti con comune atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di applicazione pena indicata in rubrica devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che, stando ai ricorrenti, inficia la determinazione della pena inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, perché viola i criteri di determinazione di cui all'art. 133 cod. pen., pena che, invece, si sottrae a profili di illegalità in quanto corrispondente alla misura convenuta (pena base anni due e mesi tre di reclusione ed euro seimila di multa) ridotta per la scelta del rito; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris