CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 1974
Cassazione n. 44678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al delitto di cui all'art. 75 T.U. n. 159/2011 perché il fatto non sussiste, con conseguente ridetermínazione della pena escludendo l'aumento previsto per detto reato, e l'inammissibilità del ricorso nel resto; per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA, per le [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata; deposita le conclusioni e note spese; - gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania, investita delle impugnazioni del pubblico ministero e degli imputati, ha così provveduto, nei limiti di quanto tuttora rileva, sulla sentenza del Tribunale di Catania del 12 febbraio 2020: - ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", clan "Santapaola - [OSCURATO:PERSONA]", con il ruolo direttivo, nel periodo dall'aprile 2009 sino al marzo 2015 (art. 416-bis, primo e secondo comma, cod. pen. - capo a), per il concorso nella estorsione pluriaggravata posta in essere ai danni dei gestori del ristorante "miseria e nobiltà" (artt. 81 cpv., 110, 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma, n. e n. 3 cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991, n.203 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 - capo d), per il concorso nel tentativo di estorsione aggravata posto in essere ai danni dell'esercizio commerciale "al vicolo - pizza e vino" (artt. 56, 110, 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma, n. e n. 3 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 - capo e) nonché della reiterata violazione delle prescrizioni impostegli dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (artt.81 cpv. cod. pen., 75 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - capo g), riducendo la pena ad anni sedici e mesi otto di reclusione ed euro 16.533,00 di multa; - ha condannato, in totale riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il concorso continuato e aggravato nella turbativa dell'asta giudiziaria relativa al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (artt. 81 cpv., 110 e 353 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991), fino all'8 luglio 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti a firma dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa otto motivi di ricorso. 3.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione alla fattispecie incriminatrice del capo a), e il vizio della motivazione perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono contraddittorie e generiche nonché portatrici di informazioni apprese da terzi, quindi per sentito dire, tanto che la responsabilità del ricorrente è stata fondata unicamente sulla base della 34/ precedente condanna per partecipazione mafiosa e sulla circostanza di essere figlio del boss "Iano" [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno dei collaboratori di giustizia riferisce di episodi specifici che riguardano il periodo dall'aprile 2009 al marzo 2015. In particolare, Mirabile si è limitato a dire di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] negli anni 90; Scollo riferisce di circostanze assolutamente non dimostrate con riguardo a un presunto diverbio tra il dichiarante e un tale [OSCURATO:PERSONA], asseritamente uomo di fiducia del ricorrente; Sturiale riferisce in modo generico di un incontro avvenuto nel 2009, senza indicare il mese; [OSCURATO:PERSONA] riferisce di fatti appresi da altri, tanto che non ha mai avuto a che fare con il ricorrente; Amore fornisce dichiarazioni che sono rimaste prive di riscontri, a tacere del fatto che egli si riferisce al commercio di sostanze stupefacenti del quale [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato accusato; Presti e Prezzavento hanno reso dichiarazioni generiche senza specificare il periodo temporale. 3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 629 e 628 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al capo d). La sentenza fonda la colpevolezza del ricorrente unicamente sulla condanna definitiva che ha colpito il coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza porsi il problema se quest'ultimo abbia speso il nome di [OSCURATO:PERSONA] per millanteria. Del resto, l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] emerge in modo pacifico dalla circostanza che le persone offese, dopo avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.000 dallo stesso richiesta, si sono determinati a non versare più nulla: circostanza inverosimile qualora avessero saputo che il denaro era destinato al presunto boss [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 56, 110, 629, 628 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, e il vizio della motivazione con riguardo al capo e). Il collaboratore di giustizia Amore ha riferito che l'ordine di attuare l'estorsione proveniva dall'imputato il quale avrebbe fornito la disposizione in tal senso al leader del "gruppo della stazione", ma non è stata in alcun modo esaminata la attendibilità del collaboratore, che si è pentito unicamente dopo l'arresto per questa tentata estorsione, risultando, d'altra parte, irrilevante la circostanza che il dichiarante sia stato riconosciuto responsabile di detto reato. Infine, manca qualunque riscontro alla dichiarazione del collaboratore.3.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e il vizio della motivazione con riguardo alla condanna per il capo g), giustificata unicamente in base alla presunta commissione delle condotte contestate ai capi a), e) e d). La Corte d'appello non ha specificato le condotte dell'imputato che avrebbero violato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. 3.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.6. Il sesto motivo di ricorso denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva; nonostante i motivi sviluppati in appello, la Corte non ha esteso alcuna motivazione, al pari del giudice di primo grado. 3.7. Il settimo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla eccessività della pena. 3.8. L'ottavo motivo di ricorso denuncia il vizio della motivazione con riguardo all'accoglimento della domanda risarcitoria a favore delle parti civili. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa cinque motivi di ricorso. 4.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 125, 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione in appello di tutte le prove dichiarative ritenute decisive dalla sentenza di primo grado. La Corte d'appello, ancorché il primo giudice abbia fondato l'assoluzione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha provveduto alla rinnovazione di dette prove, limitandosi ad assumere le testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operando una illegittima selezione. 4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, 238-bis e 546 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione per la mancata adozione di una motivazione rafforzata giustificativa del ribaltamento della decisione. La Corte d'appello si è limitata a ritenere false le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre la rinnovazione istruttoria non ha consentito di acquisire alcun elemento rispetto a quella svolta in primo grado, nonché travisando la prova sul punto. Del resto, è stata omessa la valutazione delle intercettazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] palesa un atteggiamento incompatibile con una precedente intimidazione (intercettazione n. 2869 dell'8 luglio 2014); in detta intercettazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA], proprio a dimostrazione di non essere stato minacciato, fa presente all'interlocutore che, se non fossero state vere le ragioni che lo avevano indotto ad esistere (la salvaguardia dei posti di lavoro), egli avrebbe effettuato l'offerta migliorativa prevista dall'articolo 584 cod. proc. civ. Analogamente è stata travisata l'intercettazione n. 2542 del 21 giugno 2014 che riguarda il presunto allontanamento degli altri soggetti interessati, poiché la trascrizione della intercettazione dimostra unicamente che [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare "questa asta l'ho seguita tutta io ... Lo hai capito. Lo sai quanti c'è ne sono stati avvoltoi". D'altra parte, la Corte d'appello ha fondato il ribaltamento sulla sentenza che riguarda [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della condanna del coimputato, senza travasare il contenuto nella sentenza a carico dell'odierno ricorrente. Il ricorso lamenta, poi, il mancato esame di alcune intercettazioni che erano state poste a fondamento del giudizio assolutorio: intercettazione del 1 luglio 2014 n. 9230 che riguarda proprio la ragione, poi confermata da [OSCURATO:PERSONA], della richiesta di ritiro di altre offerte per consentire la prosecuzione aziendale mediante l'aggiudicazione della gara a [OSCURATO:PERSONA]; intercettazione dell'8 luglio 2014 tra Carmelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già richiamata; intercettazione del 9 luglio 2014 n. 9812 nella quale emerge che il ritiro dell'offerta di [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla constatazione che c'era un altro offerente. 4.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, avendo la Corte d'appello unicamente fatto riferimento a un presunto "permesso" dato a [OSCURATO:PERSONA] di compiere la minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova dell'esistenza dell'incarico, non risultando, del resto, come si sarebbe esplicitata la presunta minaccia.Appare, del resto, inconciliabile con la presunta esistenza di una minaccia, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia premurato di inviare dei fiori a [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferimento all'articolo 7 legge n. 203 del 1991, con riferimento al calcolo dell'aumento di pena disposto per detta aggravante nella misura di un terzo, mentre la porzione di pena materialmente irrogata è superiore. 4.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferimento all'articolo 354 cod. pen., in merito alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di astensione dagli incanti, potendosi, al più, qualificare in tali termini la presunta condotta. 4.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti sulla parziale rinnovazione istruttoria, in quanto, a suo giudizio, doveva procedersi ad assumere la teste [OSCURATO:PERSONA], addetta alla cancelleria del giudice procedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ma la pena va rettificata. 2. Si esaminerà anzitutto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo a). 2.1. È opportuno premettere che, con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato del capo a), con il ruolo di direzione dell'organizzazione mafiosa Santapaola-[OSCURATO:PERSONA] negli anni dal 2009 al 2015: l'appartenenza dell'imputato al clan era già stata affermata dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 14 luglio 2016, irrevocabile il 14 dicembre 2017, per il periodo dall'anno 2000; successivamente il ruolo di spicco e di comando all'interno del clan è stato accertato, ad avviso dei giudici di merito, grazie alle deposizioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuti attendibili, intrinsecamente credibili, coerenti e pienamente concordanti tra loro, specie con riguardo ai tempi e i modi del concreto esercizio da parte dell'imputato dei poteri direttivi; il quadro ( probatorio veniva, altresì, corroborato dall'accertamento dell'ordine impartito da [OSCURATO:PERSONA] di commissione dell'estorsione e della tentata estorsione di cui ai capi d) ed e). 2.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a dedurre che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano generiche e contraddittorie nonché de relato, senza precisare da quali elementi tale deduzione trovi origine. Anche con riguardo alla doglianza circa l'assenza nella sentenza impugnata della specifica indicazione dell'epoca alla quale fanno riferimento, nelle loro dichiarazioni, i collaboratori di giustizia, il ricorso è generico poiché non si confronta con le specifiche indicazioni fornite dai giudici di merito: a pag. 4 della sentenza è posto in evidenza che il collaboratore Mirabile ha riferito delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] a partire dagli anni 2000, in poi; - a pag. 4 e 5 della sentenza i giudici hanno posto in evidenza che le circostanze riferite da Scollo sono successive al 2009 e che, in particolare, l'episodio relativo al diverbio è specificamente collocato nel 2011; - con riferimento a Sturiale neppure il ricorso contesta che l'incontro per parlare delle estorsioni è avvenuto nel 2009, perciò nell'ambito del periodo oggetto dell'imputazione; - a pag. 6 della sentenza è posto in evidenza che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una specifica indicazione secondo la quale il boss "Iano" [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di rivolgersi, durante il suo stato di detenzione, al proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la gestione delle questioni attinenti al clan; a pag. 7 della sentenza impugnata è, altresì, posto in evidenza che le dichiarazioni del collaboratore Amore, che — a differenza di quanto afferma il ricorso — non risulta essere stato unicamente implicato in questione relative alle sostanze stupefacenti, ma piuttosto in rapine e estorsioni, ha riferito proprio di tali ultime attività illecite, descrivendo il ruolo decisionale svolto dal ricorrente che aveva dato il mandato di commettere il delitto del capo e) al "gruppo della stazione" del quale il dichiarante faceva parte;- i collaboratori Presti e Prezzavento, sentiti in sede di rinnovazione dibattimentale, hanno riferito di elementi specificamente attinenti al ruolo svolto dal ricorrente. Conclusivamente, quindi, non solo la doglianza di inattendibilità dei collaboratori è generica, ma anche quella che attiene alla specifica indicazioni di episodi indicativi, per la collocazione nello spazio-tempo descritto dalla imputazione, della posizione di vertice in concreto assunta da [OSCURATO:PERSONA], già in forza della non contestata e da tutti riconosciuta investitura come reggente da parte del boss detenuto "Iano" [OSCURATO:PERSONA], sia per i comportamenti direttivi dallo stesso posti in essere in quel frangente. 2.3. La convergente descrizione di tali elementi, che proviene da distinti collaboratori di giustizia, corrobora reciprocamente il narrato dei singoli, così portando, come logicamente affermato dai giudici di merito, all'attribuzione della posizione verticistica. I motivi di ricorso si limitano a contestare la credibilità, attendibilità e convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato la coincidenza del narrato e la specifica convergenza delle dichiarazioni di vari collaboratori sul ruolo svolto dal ricorrente, ovvero propongono censure non idonee a superare le logiche conclusioni cui sono giunti i giudici di merito. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «le dichiarazioni accusatorie rese dal co-indagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto» (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). È perciò generica e comunque manifestamente infondata la doglianza che contesta, allo scopo di escludere la credibilità dei collaboratori di giustizia, la parziale non coincidenza delle rappresentazioni fattuali dei chiamanti in correità. Costituisce fondamentale principio di diritto, costantemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale la reciproca conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a norma dell'articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all'idem dictum; è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare (così, in motivazione, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 2.4. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, inammissibile. 3. Il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul capo d) è infondato nella parte in cui, per escludere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione, addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere millantato di operare per ordine di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con particolare riguardo al capo d), secondo i giudici di merito, la prova dell'avvenuta estorsione da parte del clan catanese ([OSCURATO:PERSONA] mandante, [OSCURATO:PERSONA] esecutore materiale unitamente a [OSCURATO:PERSONA], giudicato in altro procedimento), è stata ritenuta dimostrata sulla scorta delle concordanti dichiarazioni testimoniali delle persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (già condannato in via definitiva per tale reato) e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza, riferita da [OSCURATO:PERSONA], di avere presentato [OSCURATO:PERSONA] alla vittima per risolvere la "questione" dell'estorsione è stata giudicata particolarmente indicativa, dato il ruolo di fiducia da tutti riconosciuto a quest'ultimo, dello specifico interesse e dell'intervento decisionale assunto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha riferito alle vittime. A tale proposito i giudici di merito sottolineano, come utile riscontro, che pure il collaboratore Scollo ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come stretto collaboratore e uomo di estrema fiducia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento proprio alle funzioni di "esecutore" delle estorsioni nel catanese (pag. 35). 3.2. Orbene, in disparte la assertiva considerazione difensiva secondo la quale il mancato pagamento delle successive trance dell'estorsione testimonierebbe la mancanza dell'intervento mafioso - mentre essa determina soltanto la già rilevata cesura della continuazione al marzo 2015 — , i giudici di merito hanno ben posto in evidenza, basandosi sulle dichiarazioni delle persone offese, che le stesse avevano percepito la serietà della richiesta estorsiva proveniente da [OSCURATO:PERSONA], effettivo emissario di [OSCURATO:PERSONA], che aveva pure coinvolto [OSCURATO:PERSONA], noto uomo di fiducia del boss, e provveduto al pagamento a causa della grande preoccupazione derivante dall'impiego del metodo mafioso da parte degli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] che, per ottenere la somma, facevano proprio riferimento all'organizzazione mafiosa operante in quel territorio. Non è, quindi, illogica la motivazione dei giudici di merito che, sulla base della incontrastata ricostruzione dei fatti, ha attribuito alla deliberazione del capo clan [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l'estorsione materialmente attuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], associati all'organizzazione e uomini di fiducia del capomafia. 3.3. È, infatti, priva di salti logici la deduzione motivazionale secondo la quale, a fronte delle indicazioni delle persone offese e della ammissione di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione del "pizzo" rientra nelle deliberazioni assunte dal vertice mafioso che controlla il territorio di riferimento, tanto che la semplice spendita del nome, operata da uomini di fiducia del boss, ha indotto le persone offese a soggiacere alla pretesa estorsiva. Del resto, tenuto conto che «in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa» (ex multis, Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344), risultano generiche le doglianze difensive che contestano la fonte di conoscenza del dichiarante, qualificato appartenente al clan, che ha riferito della deliberazione criminosa assunta dal suo vertice. 3.4. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, infondato. 4. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che riguarda il capo e), contesta anzitutto l'attendibilità del collaboratore di giustizia Amore e, quindi, la coerenza delle sue dichiarazioni che sarebbe incentrata unicamente sulla condanna per tale reato — in un separato giudizio —, nonché la mancanza di riscontri. Il motivo è inammissibile. 4.1. La tentata estorsione del capo e), veniva ritenuta dimostrata sulla scorta delle deposizioni testimoniali delle vittime ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], accusatosi del medesimo delitto per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato. 4.2. Ebbene, le questioni sull'attendibilità e coerenza sono inammissibili poiché non avevano formato oggetto di specifiche censure in appello, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, mentre il presunto difetto di riscontro è stato logicamente superato sulla base del complessivo materiale probatorio e, in particolare, dichiarativo, che riportava ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la gestione diretta del "gruppo della stazione" incaricato di compiere le estorsioni in quel territorio — circostanza neppure confutata dal ricorso —, essendo stato accertato che, per le caratteristiche sue proprie, l'organizzazione mafiosa opera in stretta dipendenza delle disposizioni impartite dal vertice ai soggetti operanti sul territorio di riferimento e, in questo caso, ad Amore. Del resto, tenuto conto che «in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa» (ex multis, Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344), risultano generiche le doglianze difensive che contestano la fonte di conoscenza del dichiarante, qualificato appartenente al clan, che ha riferito della deliberazione criminosa assunta dal suo vertice. 4.3. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, inammissibile. 5. Il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul capo g) si scaglia sulla indeterminatezza dell'imputazione e della motivazione della sentenza di condanna che avrebbero preso a riferimento il solo dato formale della commissione dei reati indicati ai precedenti capi a), e) e d) per affermare la responsabilità anche per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 5.1. Orbene, chiarito che la semplice violazione di legge non può comportare la simultanea violazione della richiamata norma incriminatrice (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496), il ricorso non contesta che la motivazione abbia posto a fondamento della responsabilità l'abituale frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con i pregiudicati (ad es. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Amore, ecc.); si tratta di condotte, non contestate dal ricorso, tutte penalmente sanzionate dalla ( disposizione incriminatrice: la censura è quindi inammissibile, al pari di quella sull'indeterminatezza dell'imputazione che, facendo riferimento ai fatti descritti nelle precedenti contestazioni, risulta chiara nel suo contenuto descrittivo. Si è, infatti, da tempo chiarito che «non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito» (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455; sul vecchio codice: Sez. 5, n. 3407 del 16/12/2004 - dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231414). 5.2. Il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, inammissibile. 6. Anche i restanti motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati. 6.1. Il quinto motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità e perché pretende di ottenere una diversa valutazione di merito. 6.2. Il sesto motivo sulla recidiva, che denuncia l'omessa motivazione, è infondato. La sentenza impugnata, dopo avere richiamato gli elementi descrittivi della pericolosità sociale dell'imputato, quale si desume dalla sentenza di primo grado, evidenzia la lunga carriera criminale di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per la partecipazione al clan Santapaola-[OSCURATO:PERSONA], nonché sottoposto a giudizio per i gravissimi reati dianzi descritti, tutti ritenuti indicativi, secondo una non illogica motivazione espressa in termini sintetici mediante la sottolineatura della caratura criminale e dell'attitudine a delinquere, dell'accresciuta pericolosità dell'imputato. 6.3. Il settimo motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché, lamentando l'eccessività della pena, formula una deduzione non consentita e comunque generica perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato la gravità e reiterazione dei fatti, nonché la personalità dell'imputato, per parametrare ex art. 133 cod. pen. la pena irrogata. 6.4. L'ottavo motivo sulla condanna risarcitoria è inammissibile perché si tratta di danno conseguente a reato, mentre il ricorso è generico là dove non si confronta con la motivazione stesa dal Tribunale e dalla Corte di appello, rispettivamente alla pag. 20 e alla pag. 37. 6.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Segue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che si liquidano nella somma indicata nel dispositivo, tenuto conto dell'attività defensionale svolta. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato da questa Corte; le restanti censure sono nel complesso infondate. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado dal capo b) per insussistenza del fatto; la Corte di appello, disposta la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, giungeva al ribaltamento del giudizio assolutorio. Secondo la contestazione, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separatamente — avrebbero turbato lo svolgimento dell'asta giudiziaria relativa al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] 5.p.A, già amministrata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], minacciavano alcuni potenziali acquirenti interessati a partecipare all'asta, tanto da far recedere dalla offerta la società [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l'imputato si accordava con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. affinché questa partecipasse all'incanto, poi aggiudicandoselo per mancanza di altre offerte, e concedesse in godimento il bene così acquistato alla [OSCURATO:SOCIETA]. - l'amministratore della quale era [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e soci le figlie del medesimo. 7.2. Il Tribunale riteneva non provata sufficientemente la circostanza che, in occasione della celebrazione dell'asta, [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA], avesse minacciato [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], in modo da farla desistere dalla partecipazione alla procedura di vendita con incanto del capannone industriale svoltasi il giorno 8 luglio 2014: a tale riguardo valorizzava le deposizioni dibattimentali della cancelliera della sezione fallimentare [OSCURATO:PERSONA], la quale confermò che [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiesto invano - lo stesso giorno dell'incanto — di poter ritirare la cauzione precedentemente versata poiché non era più intenzionata a partecipare all'asta, presenziando poi alle operazioni di vendita; [OSCURATO:PERSONA], esaminata in dibattimento, aveva confermato di avere richiesto, invano, la restituzione della cauzione e di non aver effettuato rilanci in quanto il proprio budget era quello coincidente con la base d'asta. Ad avviso del Tribunale, le dichiarazioni rese dal verbalizzante [OSCURATO:PERSONA] non avevano corroborato l'ipotesi accusatoria, sia con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], essendo stato constatato soltanto l'avvenuto colloquio, poco prima dell'asta, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compagno di [OSCURATO:PERSONA], colloquio del quale tuttavia non si conosceva il contenuto. Dalle intercettazioni sulle utenze telefoniche dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del Tribunale, era soltanto emerso l'interessamento di questi ultimi nella vicenda dell'asta giudiziaria del capannone, probabilmente sfociato in contatti diretti con l'entourage di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della intenzione della società REMATAL, riferibile ai [OSCURATO:PERSONA], di continuare a esercitare l'attività di impresa nel capannone, con salvaguardia dei posti di lavoro, mediante l'aggiudicazione del bene ad un soggetto ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) operante nel campo creditizio - immobiliare che avrebbe potuto locare l'immobile alla stessa REMATAL e non a chi, come la [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe utilizzato il capannone per espandere i propri stabilimenti già esistenti in zona. Allo stesso modo, il Tribunale non riteneva significativa la presenza di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ad altri sopralluoghi tenuti presso il capannone dalla curatela del fallimento con altri potenziali acquirenti, prima dell'asta, nonché i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche poche ore dopo la conclusione dell'asta, dai quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intendeva inviare una pianta o altra regalia a [OSCURATO:PERSONA], in segno di riconoscenza per avere consentito l'assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., atto che, ad avviso del Tribunale, comunque esulava dall'ipotesi di minaccia consistita nel far valere la caratura mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. 7.3. La Corte d'appello, nel riformare la decisione, ha premesso che il Tribunale ha ignorato la già avvenuta dimostrazione della sussistenza del fatto storico, accertato in altro procedimento penale nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sentenza irrevocabile della Corte di appello di Catania del 13 marzo 2018, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 4 luglio 2017, acquisite agli atti di primo grado): il fatto storico dell'illecito intervento di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere misconosciuto, soprattutto alla luce dei contatti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] circa le attività di illecita pressione svolte, proprio su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], per fare desistere i potenziali acquirenti dal partecipare all'asta. Secondo la Corte d'appello, inoltre, dalle intercettazioni emerge chiaramente un dato negletto dal Tribunale: [OSCURATO:PERSONA] aveva dato incarico a [OSCURATO:PERSONA] di interessarsi e di presentarsi in occasione delle visite dei possibili acquirenti dell'impianto industriale; in particolare [OSCURATO:PERSONA] in data 6 giugno 2014 veniva allertato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imminente visita del capannone da parte di un possibile compratore, poi identificato in un tale Albergo di Palermo (conversazione n. 1999 del 6 giugno 2014, ore 1.40); da un'altra conversazione (10 giugno 2014 ore 10:46, n. 2138) emerge che [OSCURATO:PERSONA] si era già interessato all'asta facendo desistere dalla partecipazione anche gli imprenditori Viglianisi. In forza di ciò, nota la Corte d'appello, le aste erano andate deserte fino a fare abbassare il prezzo originario da euro 1.300.000 a euro 320.000 e, poi, da ultimo a euro 253.000, col rialzo minimo di 20.000. Di tale risultato, chiaramente favorevole a [OSCURATO:PERSONA] e rientrante proprio nel mandato ricevuto, [OSCURATO:PERSONA] si vantava con la propria moglie, come emerge dalla conversazione n. 2542 del 21 giugno 2014, ore 17.44, che il Tribunale aveva del tutto obliterato. Inoltre, evidenzia la Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avvisava [OSCURATO:PERSONA], il 7 luglio 2014, di avere lasciato in Tribunale l'avvocato ed il rappresentante della Unicredit che stavano per depositare la busta per la partecipazione all'asta, e gli dava appuntamento per il giorno successivo, fissato per l'espletamento della gara. In tale successiva occasione, notava la Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvicinavano a [OSCURATO:PERSONA] con il quale discutevano per alcuni minuti, come risulta dall'attività di osservazione; poco dopo lo stesso [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], raggiungeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e colloquiava con le due donne; [OSCURATO:PERSONA], in esito a tale colloquio, si recava immediatamente in cancelleria e tentava - invano - di ritirarsi anticipatamente dall'asta con recupero della busta contenente gli assegni; poi, non ottenuti gli assegni in restituzione, si allontanava dal Tribunale, rinunciando a partecipare materialmente all'asta. Secondo la Corte d'appello, come risulta accertato nella sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], utilizzabile ex art. 238-bis cod. proc. pen., in quel particolare momento dell'asta pubblica si perfezionò una parte della condotta criminale riferibile a quest'ultimo e, in particolare, la minaccia, manifestata con metodo mafioso, rivolta direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e indirettamente a [OSCURATO:PERSONA] di desistere dalla partecipazione attiva all'asta, così turbandone lo svolgimento. Del resto, secondo la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto direttamente interessato ad indirizzare la procedura in favore della [OSCURATO:PERSONA], in modo da recuperare la disponibilità materiale del capannone per continuare ad esercitarvi la propria attività imprenditoriale, seppure dietro lo schermo della impresa amministrata dalla moglie: è questo, secondo l'appello, il vero movente dell'azione criminale, ideata e concretizzata da [OSCURATO:PERSONA] mediante l'apporto mafioso di [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, affermano i giudici di appello, [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a fare allontanare dall'asta tutti gli altri soggetti interessati e (sicuramente, per quanto accertato nelle intercettazioni, Albergo e i Viglianisi), facendo fallire le aste precedentemente fissate nel 2012 e 2013, riuscendo a fare abbassare il prezzo a base d'asta: tale circostanza risulta dall'intercettazione captata tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del 21 giugno 2014, progressivo n. 2542. 8. Tanto premesso, occorre anzitutto confrontarsi con la doglianza difensiva sulla rinnovazione istruttoria e con i principi espressi dalle norme e dalla giurisprudenza nel caso del ribaltamento del giudizio assolutorio. 8.1. Il primo motivo, sulla "selezione" delle prove nuovamente assunte in appello, è infondato. Dal 3 agosto 2017 il principio della rinnovazione istruttoria risulta codificato nel novellato art. 603 cod. proc. pen., che presenta un nuovo comma 3 -bis (introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103), il quale impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento in primo grado, disponendo che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.Il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in peius la sentenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Ne deriva che la norma di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. non implica alcun automatismo nella riassunzione delle prove dichiarative, poiché il giudice di appello è tenuto dapprima a verificare se i motivi di gravame articolati dal pubblico ministero siano ammissibili, in quanto formulati in ossequio ai criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., e se le prove indicate siano decisive; quindi, a decidere — non necessariamente in limine litis, ma anche all'esito della discussione in cui è consentito il pieno contraddittorio delle parti — in ordine alla loro rinnovazione. Ciò, appunto, in vista della riforma in senso peggiorativo del proscioglimento dell'imputato. L'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative, delle quali si invochi una diversa valutazione in funzione della reformatio in peius della sentenza di proscioglimento, non presuppone una formale richiesta del pubblico ministero di riassunzione delle prove stesse, sempre che nell'atto di appello siano state indicate puntualmente le ragioni, in diritto e in fatto, per le quali queste siano da valutare diversamente e da ritenere decisive, di modo che il giudice di appello, ove convenga sulla loro decisività, ne deve disporre la riassunzione, in forza dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. Pen. (Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997; Sez. U., Dasgupta, cit.; Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, P. G. in proc. Troise, Rv. 272431). 8.1.1. Ciò premesso, la Corte d'appello ha effettuato la rinnovazione di quelle prove che, nella incontestata ricostruzione della esistenza dei contatti avvenuti in Tribunale, potevano contribuire a chiarire il contenuto delle conversazioni in tale contesto avvenute. Poco importa che la rinnovazione non abbia consentito di appurare il contenuto delle conversazioni, quando, come si vedrà, il contenuto di esse è stato ricostruito in forza di altri elementi, sopraggiunti (la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA]) e preesistenti (intercettazioni), ma negletti dal primo giudice.Del resto, non è stato in alcun modo modificato il contributo conoscitivo offerto da [OSCURATO:PERSONA], sicché è priva di pregio la censura difensiva che lamenta la mancata rinnovazione dell'esame di detto testimone. Costituisce, d'altra parte, dato pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non è affatto necessario procedere alla nuova assunzione di tutte le prove acquisite in primo grado, dovendosi limitare la rinnovazione a quelle ritenute decisive per il ribaltamento (ex multis, Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019 - dep. 2020, C., Rv. 278972). Va, infine, notato che la difesa, in disparte la questione che riguarda [OSCURATO:PERSONA] della quale già si è detto, non indica quali sarebbero, nello specifico, le ulteriori prove che la Corte avrebbe dovuto assumere per giungere al ribaltamento. 8.2. Il secondo motivo sulla motivazione rafforzata è infondato. Va premesso che il chiarimento del contenuto dei dialoghi intercorsi pochi istanti prima dell'asta pubblica non è stato ottenuto per mezzo delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a giudizio della Corte d'appello, si sono mostrati poco collaborativi, evasivi, generici e, in ultima analisi, falsi. In particolare, la Corte di appello ha valutato false le dichiarazioni dei testi riassunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il patente contrasto con gli altri elementi di prova (pag. 29): le intercettazioni, infatti, mostrano un articolato e collaudato piano di azioni di pressione attuate dal compare mafioso [OSCURATO:PERSONA] sui potenziali acquirenti del bene che interessava a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza irrevocabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] è richiamata a proposito del suo intervento nell'occasione, intervento che, alla luce delle altre prove acquisite (intercettazione e osservazione) ha dimostrato la falsità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del giudice di appello sulle prove acquisite (pag. 27) è logica e non sufficientemente scalfita dal ricorso. Non vi è, in particolare, alcun travisamento delle intercettazioni nella lettura offerta dal giudice di appello, a fronte della completa sottovalutazione di esse operata dal primo giudice. Le intercettazioni, che pure il ricorso riporta, risultano, secondo la logica valutazione compiuta dal giudice di secondo grado, a tal punto dimostrative dell'illecito da essere autoevidenti.Nelle conversazioni, come ben sottolinea la Corte senza ricevere una critica specifica se non una non consentita diversa lettura delle captazioni, si parla apertamente di un soggetto "avvicinato", così rendendo palese che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi accoliti volevano dissuadere [OSCURATO:PERSONA] dal partecipare all'asta pubblica. Per parte sua, secondo la logica valutazione della Corte di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA], rendendo palese di avere ricevuto una chiara pressione mafiosa portatagli direttamente da [OSCURATO:PERSONA] — che egli ben conosceva — , riferisce candidamente che se non fosse risultato vero quanto dettogli da [OSCURATO:PERSONA] che l'interessato al bene in asta era proprio [OSCURATO:PERSONA], cioè uno che gli è stato "presentato" dal mafioso [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe operato la contro-offerta. Secondo la logica valutazione del giudice di appello, tale captazione, letta nel contesto entro il quale si collocano i vari interventi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] per ordine di [OSCURATO:PERSONA], costituisce palese dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] si è ritirato dall'asta solo perché gli era stato palesemente detto, da un esponente di "cosa nostra", che il bene interessava "a loro". La Corte di appello, come si è detto, indica alcuni elementi di fatto che sono stati logicamente ritenuti fortemente indicativi di un intervento di [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della coppia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] che, difatti, pochi istanti dopo il colloquio osservato dalla polizia giudiziaria, si ritirano dall'asta. L'efficienza causale dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al ritiro dell'offerta, risulta, quindi, adeguatamente argomentata sulla base di un complesso di elementi di prova. In ciò consiste, dunque, la motivazione rafforzata che giustifica il ribaltamento del giudizio disposto dalla Corte d'appello. Del resto, a dimostrazione dell'efficienza causale degli interventi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello sottolinea, senza che l'argomentazione venga specificamente criticata, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva già posto in essere interventi analoghi nei confronti di altri imprenditori che avevano visionato il bene con l'intenzione di acquistarlo, senza poi partecipare alle aste che, difatti, andarono deserte. Data per assodata l'efficienza causale dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello si occupa di descriverne la natura in termini di minaccia, pur dando atto che i termini esatti di essa, se cioè si tratti di minaccia esplicita o implicita, non sono stati accertati. Il primo elemento che conduce alla identificazione della minaccia è, secondo la Corte d'appello, desumibile dalla falsità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nuovamente esaminati in appello; essi hanno fornito una puerile e contraddittoria giustificazione della inspiegabile scelta di attivarsi, con urgenza e immediatamente dopo il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per revocare la domanda di partecipazione all'asta. Le "scuse" addotte da [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il repentino ritiro dall'asta (superamento del budget di spesa e, come aggiunto in appello, che si era sentita male) e da [OSCURATO:PERSONA] (si sarebbe indotto a rinunciare all'asta in quanto mosso a pietà dalla prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] della crisi occupazionale dei propri dipendenti) sono state ritenute contraddittorie tra loro e a tal punto puerili da risultare false. Del resto, come logicamente osserva il giudice di appello, è proprio il fatto che [OSCURATO:PERSONA] intendeva subitaneamente, ma fermamente, ritirare la domanda di partecipazione, che dimostra l'azione minacciosa attuata pochi istanti prima dal duo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], perché, secondo logica, per non aggiudicarsi il lotto sarebbe stato sufficiente disertare l'asta pubblica e non effettuare rilanci. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è scapicollata in cancelleria, dopo il contatto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per domandare una cosa (ritiro della domanda di partecipazione) che non è ammessa, tanto che la cancelliera [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a invitare la professionista a non partecipare all'asta pubblica che di lì a poco si sarebbe svolta. Il ricorso si limita a non convenire con il giudizio di falsità delle dichiarazioni che, invece, è argomentato sia con riguardo alla palese contraddittorietà e illogicità delle spiegazioni offerte, in parte anche mutate nel corso del giudizio di secondo grado, sia in riferimento alle risultanze probatorie che dimostrano, a dispetto delle dichiarazioni dei testimoni, un diretto intervento su [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha in proposito sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la «parola d'ordine» di [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] (intercettazione 8 luglio 2014), pensò bene di rinunciare all'asta ancor prima che la stessa iniziasse, incaricando [OSCURATO:PERSONA] di provare a ritirare immediatamente gli assegni già consegnati. Della questione della "parola d'ordine", sottolinea la Corte d'appello, parla per primo proprio [OSCURATO:PERSONA] riferendosi alla "parola d'ordine" che [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso in modo che il concorrente (la ditta gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA]) non partecipasse all'asta. La conversazione, del resto, era stata preceduta, come ricorda la Corte d'appello, dal riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe adoperato per capire chi fossero le persone presenti all'asta, il che spiega il comportamento tenuto da questi in occasione dell'accesso al Tribunale il giorno fatidico. D'altra parte, la successiva conversazione dimostra, secondo il giudice di appello, che il messaggio mafioso era arrivato a destinazione: dalla captazione si apprende, senza che il ricorso muova alcuna specifica censura, che la questione era stata risolta perché «erano persone vicine a noialtri», pur mai viste e mai conosciute, cioè gente che aveva capito "al volo" il messaggio dì [OSCURATO:PERSONA]. Questa parte della motivazione è, del resto, esente da qualunque critica difensiva, a dimostrazione della correttezza del ragionamento probatorio che il giudice di secondo grado ha seguito nell'attribuire logicamente il valore di minaccia mafiosa alla "parola d'ordine" trasmessa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] su ordine di [OSCURATO:PERSONA] e in sua presenza. Conclusivamente, la Corte di secondo grado evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto inserito in ambienti criminali, perciò perfettamente in grado di riconoscere il significato della "parola d'ordine". Il significato mafioso, del resto, non era neppure sfuggito agli altri imprenditori sui quali era già intervenuto [OSCURATO:PERSONA] per farli desistere dal partecipare all'asta. Sulla base di tali premesse, la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente morale (in quanto mandante) e concorrente materiale, poiché presente al momento dell'azione intimidatoria commissionata a [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso posta in essere in sua presenza. 8.3. Il terzo motivo sull'aggravante mafiosa è infondato.L'aggravante del metodo mafioso è incentrata sulla circostanza di avere fatto valere la caratura mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], appartenente a "cosa nostra" clan [OSCURATO:PERSONA]-Santapaola, caratura nota a [OSCURATO:PERSONA] per i suoi precedenti penali. Del resto, le modalità di contatto, con l'impiego della "parola d'ordine", sono tipicamente mafiose. Che il mandante fosse [OSCURATO:PERSONA], circostanza che il ricorso non contesta specificamente, è indubbio alla luce delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto [OSCURATO:PERSONA] era presente all'incontro in Tribunale nel corso del quale è stata posta in essere la minaccia mafiosa. 8.4. Il quarto motivo sulla porzione di pena per l'aggravante mafiosa è fondato. Si riscontra effettivamente un errore di calcolo nella determinazione della pena. I giudici di appello hanno stabilito, per quanto qui interessa, di incrementare la pena base (un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione), quantità che il ricorso non censura, nella misura di un terzo per l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., mentre, nei fatti, hanno individuato l'aumento in misura superiore (dieci mesi e venti giorni di reclusione), giungendo alla pena finale di due anni e otto mesi di reclusione. Calcolando l'incremento di un terzo sulla pena base, la pena finale è invece pari a due anni, quattro mesi e tredici giorni di reclusione. In tale misura la pena va rettificata a norma dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. 8.5. Il quinto motivo sull'art. 354 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La questione è anzitutto estranea alla ricostruzione in fatto, perciò generica rispetto alla motivazione, e comunque manifestamente infondata in diritto. L'accertamento in fatto, compiuto concordemente dai giudici di merito, riguarda l'intervento (giudicato minaccioso dal giudice di appello) attuato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui ha fatto seguito il patto di astensione dall'asta pubblica. L'ipotesi delittuosa dell'art. 354 cod. pen. prevede, invece, una condotta negativa di colui che, al di fuori del patto collusivo, si astiene dall'incanto.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la fattispecie di astensione dagli incanti, di cui all'art. 354 cod. pen., costituisce un'ipotesi singolare di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 cod. pen., che il legislatore, in deroga alle norme stabilite negli artt. 110 e segg. cod. pen., ha configurato come ipotesi speciale ed autonoma di reato, per non lasciar dubbi in ordine alla punibilità di una condotta meramente negativa, invece che di collaborazione collusiva con il soggetto attivo, ed al bisogno di punirla con una pena minore di quella comminata per il delitto attivo» (Sez. 6, n. 911 del 13/11/1997 - dep. 1998, Ponzoni, Rv. 210634; recentemente, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 - dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 11). Orbene, essendosi ravvisato il patto collusivo, realizzato sotto forma di minaccia, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è punita a norma dell'art. 353 cod. pen. 8.6. L'accoglimento d