CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14240/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 00858800436), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 0143053434), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 01174560431), [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 03200690968), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.I.: 00675410674), [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01152510424), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01187640444), ING. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 01523870424), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B24 D542B), rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso il decreto n. cron. 4328/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa dei controricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi iscritti ai nn. 172-179-180/2020, i controricorrenti indicati in intestazione chiedevano il riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per la durata irragionevole di una procedura fallimentare inerente al fallimento di un’altra società – nell’ambito della quale si erano insinuati al passivo –dichiarato con sentenza del Tribunale di Macerata del 14-26 gennaio 2004 e chiuso con decreto depositato il 4 luglio 2018. L’aditaCorte di appello di Ancona, con decreto dell’11 maggio 2020, previamente ritenuta la sua ammissibilità, accoglieva il ricorso, liquidando, in favore dei suddetti controricorrenti, separati indennizzi variabili da un massimo di euro 4.000,00 ad un minimo di euro 1.652,50. 2. Decidendo sull’opposizione formulata in virtù dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Ancona (in composizione collegiale), nella resistenza delle parti opposte, la rigettava con decreto n. cronol. 4328/2020 (depositato il 26 novembre 2020). In particolare, con riferimento all’unico motivo formulato, con il quale il predetto Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, il giudice dell’opposizione ne ravvisava l’infondatezza alla stregua del principio per cui il termine semestrale di decadenza (previsto dall’art. 4 della stessa legge n. 89/2001) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento, da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione (oltre l’eventuale periodo di sospensione dei termini feriali), come previsto dall’art. 327 c.p.c., nella sua versione antecedente alla sua modifica intervenuta ad opera dell’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009. 3. Avverso il decreto emesso a seguito dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia. Gli intimati hanno resistito con un congiunto controricorso, illustrato da memoria. 4. Con il formulato motivo, il citato Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89/2001, 119 R.D. n. 267/1942 e 327 c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, poiché il decreto di chiusura del fallimento era stato depositato 6 luglio 2018 (senza essere comunicato), con conseguente acquisizione della sua definitività in data 5 febbraio 2019, i ricorsi per equa riparazione avrebbero dovuto essere proposti nel termine di sei mesi (oltre quello imputabile a sospensione feriale) a decorrere da tale data (quindi entro il 6 settembre 2019), così come previsto dall’art. 327 c.p.c., nella sua versione modificata dall’art. 47, comma 17, della legge n. 69/2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge (ovvero a decorrere dal 4 luglio 2009). Pertanto, siccome i ricorsi per equo indennizzo erano stati depositati il 3-4 marzo 2020, essi avrebbero dovuto essere qualificati tardivi (in quanto proposti oltre il citato termine in cui il decreto di chiusura della procedura fallimentare era divenuto definitivo) e, quindi, inammissibili. 5. Rileva il collegio che il proposto motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto. Invero, alla stregua della più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8088/2019 e, da ultimo, Cass. n. 15547/2022 e Cass. n. 17384/2022), che risulta ormai assestatasi, deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi exart. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata. E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17384/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32009/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32516/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4531/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 4020/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8088/2019), da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini. In altri termini, non operando le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 5/2006 e con il d. lgs. n. 169/2007 nel caso di fallimenti anteriori (come quello, nel caso di specie, della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato con sentenza del 14-26 gennaio 2004), il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto decorrente dalla data di definitività del decreto (non comunicato) di chiusura del fallimento deve essere calcolato a decorrere da un anno, oltre sospensione feriale, dalla sua pubblicazione come disposto dall’art. 327, nella sua formulazione anteriore all’entrata in vigore (in data 4 luglio 2009) della sua modifica intervenuta per effetto della legge n. 69/2009. Pertanto, la Corte di appello ha, in conformità al decreto del giudice monocratico opposto, legittimamente confermato che - non risultando il decreto di chiusura del fallimento essere stato comunicato o notificato a tutte le parti interessate e dovendosi applicare il termine annuale ai sensi della vecchia formulazione dell’art. 327 c.p.c. (nella specie decorrente dal 4 luglio 2018 e scaduto –con il computo del periodo di sospensione feriale – il 6 settembre 2019) – la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dell’equo indennizzo (formulata con ricorsi depositati il 3-4 marzo 2020) si sarebbe dovuta considerare tempestiva avuto riguardo al termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001. 6. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (ivi compresa la maggiorazione per il numero delle parti), con attribuzione al difensore dei controricorrenti per dichiarato anticipo. Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in f